Struttura Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali



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Transcript:

Struttura Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali Roma, 8 Marzo 2006 Circolare n. 39 Allegati 4 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Regolamentazione comunitaria; disposizioni in materia di legislazione applicabile; informazioni sulle legislazioni pensionistiche estere; utilizzo del formulario E 303. SOMMARIO: Premessa: regolamentazione comunitaria. 1. Legislazione applicabile. 2. Periodi assicurativi polacchi di insegnamento e di studio universitario. 3. Legislazione pensionistica polacca ed ungherese. 4. Effetti dell adesione dei nuovi Stati. 5. Autorità e Istituzioni competenti. 6. Formulari E 200. 7. Periodicità dei pagamenti delle pensioni estere. 8. Requisiti generali di età per il diritto alla pensione di vecchiaia. 9. Utilizzo del formulario E 303 da parte dei ittadini degli Stati dell Unione europea di nuova adesione.

Premessa Con messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004, è stato comunicato che, a decorrere dal 1 maggio 2004, la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale è applicabile tra i 15 Stati già facenti parte dell Unione europea ed i nuovi Stati comunitari (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia ed Ungheria). Il testo del Trattato di adesione, ratificato con legge 24 dicembre 2003, n.380, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G. U. n. 17 del 22 gennaio 2004 serie generale. Nel confermare le disposizioni contenute nel messaggio suindicato, si ribadisce, in particolare, che il regolamento C.E.E. n. 1408 del 14 giugno 1971 e il regolamento n. 574 del 21 marzo 1972, con le relative modifiche ed aggiornamenti, nonché le relative disposizioni generali emanate da questo Istituto, sono applicabili dal 1 maggio 2004 anche nei confronti dei nuovi Stati comunitari (vedi punto 1 del messaggio 13887/2004). Si forniscono, inoltre, disposizioni in materia di legislazione applicabile ed informazioni in merito alla legislazione polacca ed ungherese, alla periodicità dei pagamenti delle pensioni estere, ai requisiti generali di età per il diritto a pensione di vecchiaia secondo le legislazioni in vigore nei nuovi Stati comunitari con i quali non erano già in vigore accordi bilaterali. La regolamentazione comunitaria deve essere applicata nei confronti dei nuovi Stati comunitari secondo le istruzioni a suo tempo emanate per la generalità degli altri Stati membri, alle quali si rinvia. Si impartiscono, inoltre, disposizioni in materia di indennità di disoccupazione. 1. Legislazione applicabile; assoggettamento contemporaneo alle legislazioni di due o più Stati. A decorrere dal 1 maggio 2004, trova applicazione nei confronti dei nuovi Stati il Titolo II del regolamento 1408/71 (dall articolo 13 all articolo 17 bis), relativo alla determinazione della legislazione applicabile, le cui disposizioni sono basate sul principio fondamentale per il quale i lavoratori sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, indipendentemente dal numero di Stati in cui esercitano la loro attività. L unica eccezione è prevista dall art. 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del suindicato regolamento, concernente la legislazione applicabile alle persone che, sul territorio di determinati Stati membri, esercitano simultaneamente un attività autonoma ed un attività subordinata. Tali eccezioni sono indicate nell allegato VII del regolamento 1408/1971 (vedi allegato n. 1). Nei casi previsti dall allegato VII, la persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di entrambi gli Stati nei quali svolge la sua attività lavorativa, in deroga al principio della unicità della legislazione applicabile. Non essendo contemplato l esonero da alcun regime assicurativo, non deve pertanto essere rilasciato alcun certificato relativo all applicazione della legislazione previdenziale (formulario E101).

Al riguardo, tuttavia, è previsto l obbligo per le Istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri, le cui legislazioni sono in definitiva contemporaneamente applicabili, di fornirsi reciproca informazione, secondo quanto stabilito dall articolo 12 bis, punto 8, del regolamento CEE n. 574/72. Ne consegue che le Sedi INPS e le Istituzioni dell altro Stato - la cui legislazione è applicabile contemporaneamente a quella italiana - sono tenute a scambiarsi reciprocamente le necessarie informazioni. L allegato n. 10 del regolamento n. 574/72 indica le Istituzioni e gli Organismi designati dalle Autorità competenti dei 25 Stati, preposti alla determinazione della legislazione applicabile. 2. Periodi assicurativi polacchi di insegnamento e di studio universitario. Si forniscono notizie concernenti la contribuzione polacca corrispondente a periodi di studio universitario, nonché informazioni relative ai periodi di insegnamento, indicati alla lettera S dell allegato VI del regolamento CEE n. 1408/71, recante il titolo modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri. 2.1 Periodi assicurativi polacchi di insegnamento. In virtù della citata lettera S dell Allegato VI relativa alla legislazione polacca in materia di diritto degli insegnanti al pensionamento anticipato, i periodi di insegnamento completati in base alla legislazione di un altro Stato membro sono considerati periodi di insegnamento completati in base alla legislazione polacca e la cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante, posta in essere in base alla legislazione di un altro Stato membro, è considerata cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante in base alla legislazione polacca. Pertanto, occorre porre in evidenza i periodi assicurativi eventualmente risultanti presso questo Istituto corrispondenti all attività di insegnamento. Secondo i chiarimenti forniti dall ente polacco, agli insegnanti è riconosciuto un trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito dell età, purché risultino perfezionati determinati requisiti contributivi. A tal fine è irrilevante la distinzione fra insegnanti di ruolo e insegnanti non di ruolo presso istituti pubblici e insegnanti presso istituti privati. 2.2 Periodi assicurativi polacchi di studio universitario. I periodi di studio universitario svolti in Polonia possono, a determinate condizioni, essere considerati periodi assicurativi polacchi. Tali periodi possono essere totalizzati, per il raggiungimento del diritto a pensione, con i periodi assicurativi italiani tenendo presente quanto comunicato con messaggio n. 15883 del 25 gennaio 1995. Resta confermato, al riguardo, il principio in base al quale sono state trasmesse le disposizioni del messaggio n. 30254 del 17 febbraio 1997, relativo ai periodi di contribuzione austriaca per attività scolastica (Schule) ai fini dell accertamento del diritto a pensione di anzianità. A tal proposito, è stato comunicato che tutti i periodi di attività scolastica che sono riscattati onerosamente dall interessato - poiché assimilabili alla contribuzione da riscatto

prevista dalla normativa italiana - devono essere ritenuti validi per il diritto alla pensione di anzianità. Con il citato messaggio n. 30254 è stato altresì precisato che la contribuzione accreditata figurativamente e, quindi, non a titolo oneroso, non deve essere presa in considerazione, tenuto conto della impossibilità di valutare nell assicurazione italiana, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, periodi figurativi diversi da quelli previsti dalla legislazione attualmente in vigore. Pertanto, i periodi assicurativi polacchi in oggetto non possono essere presi in considerazione ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, quale che sia la loro valenza alla stregua dell ordinamento straniero. Le istituzioni polacche competenti indicano i periodi di studio universitario sul formulario E 205 PL al punto 8, nella colonna periodi considerati come periodi assicurativi. 3. Legislazione pensionistica polacca ed ungherese. Si trasmette (vedi allegati n. 2 e n. 3) una sintesi - elaborata essenzialmente sulla base di una pubblicazione della Commissione europea dell anno 2005, riferentesi al 1 maggio 2004 - dalla quale possono essere rilevati la natura delle prestazioni pensionistiche erogate a carico delle assicurazioni polacca ed ungherese, le relative caratteristiche nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per il diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni polacca ed ungherese. Si fa presente, inoltre, che secondo quanto recentemente comunicato dall Ente previdenziale polacco ( Z.U.S.), a decorrere dal 1 gennaio 2006, le pensioni di invalidità polacche sono trasformate in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia avviene anche nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti contributivi normalmente previsti per il diritto a pensione di vecchiaia. 4. Effetti dell Atto di adesione dei nuovi Stati comunitari all Unione europea nei confronti degli eventi pregressi. Ai sensi dell articolo 95 del regolamento n. 1408/71, in materia di eventi pregressi, vige il principio di carattere generale secondo cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni in virtù della regolamentazione comunitaria, anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente al 1 maggio 2004. La decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore all entrata in vigore dell Atto di adesione all Unione Europea dei 10 nuovi Stati membri. 5. Autorità e Istituzioni competenti. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 574/72 sono stati opportunamente integrati con le indicazioni delle Autorità, Istituzioni e Organismi competenti dei nuovi Stati. Gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti per le pensioni degli Stati ai quali è applicabile la regolamentazione comunitaria dal 1 maggio 2004 sono stati acquisiti

nell'archivio C.I. 81 "Istituzioni estere", accessibile dalla Stazione di lavoro per le Convenzioni Internazionali. Per l'individuazione degli enti interessati si potrà inoltre consultare la "INTRANET" dell'istituto sotto le voci Area Internazionale / Convenzioni Internazionali / Indirizzi utili / Indirizzi delle Istituzioni previdenziali estere. 6. Formulari della serie E 200. I formulari comunitari sono stati adattati alle esigenze dei nuovi Stati aderenti all Unione europea, per renderne possibile la compilazione. Per i formulari della serie E 200, in attesa della pubblicazione delle nuove versioni, devono essere utilizzati quelli attualmente a disposizione. 7. Periodicità dei pagamenti degli importi pensionistici:malta, Cipro, Austria, Ungheria. In relazione a specifiche richieste pervenute, si fa presente che è previsto che il numero delle rate mensili di pensione erogate annualmente sia indicato al punto 6.4 del formulario E 210. E previsto, altresì, che gli importi pensionistici annui siano indicati sul formulario E 211. Tuttavia, qualora dal fascicolo di pensione non risultino evidenti né il numero delle rate mensili della pensione estera, né il suo importo annuo, può essere utile tenere presenti le informazioni ricevute da alcune Istituzioni estere che di seguito si riportano. L istituzione maltese International Relations Unit Department of Social Security - provvede al pagamento degli importi pensionistici ogni 4 settimane per 13 rate annuali. La competente istituzione cipriota ha fatto presente che le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti sono pagate mensilmente per 13 rate mensili annuali. Le pensioni austriache di invalidità, vecchiaia e superstiti sono pagate mensilmente per 14 rate mensili annuali. Il sistema pensionistico ungherese prevede il pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti con periodicità mensile nonché l attribuzione di una tredicesima mensilità annuale. Gli importi pensionistici indicati sul formulario E 210 non comprendono l importo aggiuntivo corrisposto a titolo di tredicesima mensilità. 8. Requisiti generali di età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Si allega (vedi allegato n. 4) schema riepilogativo dei requisiti generali di età per il diritto alla pensione di vecchiaia previsti negli Stati membri ai quali è applicabile la regolamentazione comunitaria a decorrere dal 1 maggio 2004, come risultanti dalla summenzionata pubblicazione della Commissione europea edita nell anno 2005, riferentesi al 1 maggio 2004, integrata dalle informazioni acquisite direttamente dalle competenti istituzioni estere. 9. Utilizzo del formulario E 303 da parte di cittadini dei nuovi Stati membri dell Unione europea. Con riferimento ai casi segnalati da parte di alcune Sedi, si ritiene opportuno puntualizzare un aspetto relativo all utilizzo del formulario E 303 da parte di cittadini degli Stati membri di nuova adesione, che potrebbe eventualmente dare luogo ad una violazione delle norme

italiane esistenti sull accesso al mercato del lavoro. Ci si riferisce al caso di chi, titolare di un indennità di disoccupazione nel Paese di provenienza, voglia usufruire di tale beneficio in Italia, essendo in possesso del modello E303 rilasciato dall Istituzione di uno dei nuovi Stati membri. La legge 24 dicembre 2003 n.380, di ratifica del Trattato di adesione all Unione Europea dei dieci nuovi Paesi ha comportato che, dal primo maggio 2004, nei confronti dei cittadini degli Stati neocomunitari, trovino applicazione tutte le disposizioni vigenti di diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori ad eccezione degli artt. da 1 a 6 e 11 del regolamento n.1612/68, la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione, nel caso in cui, come è avvenuto per l Italia, i vecchi Stati membri decidano in tal senso. Tale sospensione non vale per la Repubblica di Malta e la Repubblica di Cipro, per le quali non si è reso necessario un periodo transitorio, come già indicato nel messaggio n. 13887 del 6/5/2004 punto 4. Tenuto conto di quanto sopra, l Italia applica le misure nazionali per disciplinare l accesso dei cittadini degli Stati neocomunitari al proprio mercato del lavoro, analogamente a quanto previsto, per i cittadini di Paesi terzi, dal regolamento (CE) n.859/2003 del 14 maggio 2003 (vedi considerando 10 e 13 del regolamento stesso). Al fine di regolamentare la fase transitoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 14/2004, ha emanato le disposizioni applicative del DPCM 20 aprile 2004 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l anno 2004, indicando le procedure da seguire per l accesso al mercato del lavoro per i cittadini degli otto Paesi neocomunitari interessati e, con circolare n.2/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 2 febbraio 2005, ha stabilito la programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 2005. Su vari aspetti della materia, questo Istituto ha già fornito le necessarie istruzioni con la circolare n. 33 del 21 febbraio 2005, alla quale si rimanda. Tutto ciò premesso, nel caso di cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, slovacchi e sloveni che entrano in Italia con il formulario E303, rilasciato dalle Istituzioni del proprio Paese, le sedi dell'istituto non potranno erogare loro l'indennità di disoccupazione ai sensi dell art. 69 del Regolamento 1408/71, proprio perché i cittadini in questione non hanno titolo ad accedere al mercato del lavoro italiano, per effetto della sospensione delle disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori. Per completezza d informazione, si ritiene opportuno sottolineare che il regime transitorio sopra citato si può estendere fino a sette anni dalla data di adesione: infatti, dopo i primi due anni, sono possibili due ulteriori fasi, rispettivamente di tre e di due anni. Si fa pertanto riserva di successive disposizioni alla scadenza della prima fase (30 aprile 2006). Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4. Il Direttore Generale Crecco