REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI EMERGENZA NELLE AREE MONTANE. Approvata dal Consiglio regionale

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REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI EMERGENZA NELLE AREE MONTANE Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2017 Si assegna il numero 1 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

Art. 1 (Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico della Calabria) 1. La Regione Calabria, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), nonché in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico calabrese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASC-CNSAS, rivolta a: a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee, e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale; b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale; c) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti. Art. 2 (Soccorso ed elisoccorso) 1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 74/2001, si avvale del SASC-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle Aziende sanitarie locali, attraverso il numero unico 118. 2. La Regione Calabria individua nella struttura operativa regionale del SASC-CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 74/2001, ed assume ogni iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASC-CNSAS nelle costituende centrali uniche NUE 112. 3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASC - CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza). 4. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 74/2001, del personale SASC-CNSAS. 5. Il SASC-CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile. Art. 3 (Segni distintivi) 1. Il SASC-CNSAS può apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2002/22/CE e dalla normativa nazionale di recepimento.

Art. 4 (Sostegno alle attività del SASC-CNSAS) 1. Il SASC-CNSAS, con cadenza annuale, presenta alla Presidenza della Giunta regionale, Dipartimento protezione civile, il programma delle attività ed il resoconto dettagliato di quanto realizzato. 2. La Regione Calabria sostiene annualmente le spese direttamente riconducibili all'erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS come dedotti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge. Art. 5 (Finanziamento delle attività) 1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dai SASC-CNSAS ed in particolare: a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001; b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASC-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASC-CNSAS; c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASC-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative; d) le spese relative all'adeguamento e all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASC-CNSAS; e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Il finanziamento delle attività di cui agli articoli da 2 a 5, è da intendersi nei limiti delle risorse indicate ai successivi commi. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute della presente legge, determinati nel limite massimo di euro 80.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente, iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità. 3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione, previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti. 4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.11.01 e al programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo rispettivamente per euro 50.000,00 e per euro 30.000,00. Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 01/02/2017 OLIVERIO