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Il numero di protocollo è indicato nell'allegata minuta accompagnatoria Provvedimento N. 225/VIA/2018 del 27/12/2018 ECOLOGIA\RF\AS\FL Codice SIA Ditta n. 59080 OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE art. 13 della L.R. n. 4/2016 e DGRV n. 1020/2016 e n. 1979/2016 Rinnovo autorizzazione alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs, 152/06 Ditta: LUISETTO OSCAR Sede legale: Via Molino Baglioni, 11/C 35010 MASSANZAGO PD Sede attività: Massanzago - Via Molino Baglioni, 11/C IL DIRIGENTE RICHIAMATI: il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; la L.R. n. 4/2016; la DGRV n. 1021 del 29/06/2016; la DGRV n. 1979 del 06/12/2016; la DGRV n. 1400 del 29/08/2017; la DGRV n. 568 del 30/04/2018; la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.; il Regolamento Provinciale n. 88 Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016; il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005; PRESO ATTO che: in data 05/03/2018 Prot. n. 17585 è pervenuta alla PEC della Provincia la domanda di Valutazione Ambientale per il rinnovo del provvedimento provinciale n. 5265/EC/2008 Prot. n. 125316/2008 del 02/09/2008, ai sensi dell art. 13 della L.R. n. 4/2016 e delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016, della ditta LUISETTO OSCAR denominata Rinnovo autorizzazione alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs, 152/06, senza la realizzazione di nuove opere, nel Comune di Massanzago - Via Molino Baglioni n. 11/C. Contestualmente alla domanda è stata depositata la relazione tecnicadescrittiva e i relativi elaborati grafici; con attestazione del 27/2/2018 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 1021/2016; 1 T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 ww.provincia.padova.it

RILEVATO che: il progetto rientra nella seguente fattispecie progettuale prevista nell allegato A2, punto 7. Progetti di infrastrutture, lett. z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 della L.R. n. 4/2016; l'art. 5 della L.R. n. 4/2016 individua la Provincia quale autorità competente per la procedura di verifica di assoggettabilità per la tipologia progettuale di cui al precedente punto; il 30/3/2018 Prot. n. 25456 la Provincia ha pubblicato nel proprio sito web l avviso di deposito del progetto con la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti; con nota Prot. n. 25619 del 03/04/2018 la Provincia ha inviato la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di avvio del procedimento istruttorio, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con la stessa comunicazione è stato richiesto il CDU al Comune di Massanzago, che è stato assunto agli atti in data 30/04/2018 Prot. n. 32673; verificato che dal CDU inviato dal Comune di Massanzago risulta che l'area sulla quale insiste l'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi della ditta Luisetto Oscar ricade parzialmente su ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. lettera c), Fiume Muson Vecchio, il 07/05/2018 con Prot. n. 34621 la Provincia ha comunicato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, l'avvenuta pubblicazione della documentazione e di riavvio dei termini del procedimento; il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 1 dell'o.d.g.) durante la seduta del 12/4/2018. In fase di presentazione della relazione ambientale, è emerso che la ditta ha acquisito un area, con destinazione adeguata, per lo svolgimento della attività in cui intende trasferire l attività stessa; agli atti della Provincia sono pervenute le seguenti osservazioni: 1. Cuogo Fernando Prot. n. 38016 del 18/05/2018; Prot. n. 38193 del 18/05/2018; 2. Cuogo Alberto Prot. n. 38017 del 18/05/2018; il giorno 12/6/2018 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell ufficio VIA, hanno effettuato una visita conoscitiva presso la sede dell attività della ditta; in data 22/06/2018 Prot. n. 47674 sono state richieste le controdeduzioni alle osservazioni. Le controdeduzioni sono state assunte agli atti in data 02/07/2018 Prot. n. 49804; il 20/07/2018 Prot. n. 54896 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di chiarimenti e integrazioni e richiesta al Comune di Massanzago di eventuali chiarimenti relativi alle previsioni del Piano di Classificazione Acustica comunale nell'area dell'impianto della ditta Luisetto Oscar. Il Comune di Massanzago ha inviato i propri chiarimenti il 03/09/2018, Prot. Provinciale n. 64404; con nota assunta agli atti provinciali il 07/08/2018 Prot. n. 59228, la ditta ha chiesto la proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. L'accoglimento della proroga è stato comunicato il 13/08/2018 con Prot. n. 60552. La documentazione integrativa è pervenuta al protocollo provinciale il 26/11/2018 Prot. n. 86418 e 86424; il 30/07/2018 Prot. n. 56881 è pervenuta la nota del Comune di Massanzago con la quale ha trasmesso le sentenze del TARV n. 549/2017 e del CdS n. 06147/2017, con Memoria di costituzione nel ricorso in appello proposto dalla ditta Luisetto Oscar, relative al ricorso proposto 2 T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 ww.provincia.padova.it

dal Comune di Massanzago per l'annullamento del provvedimento provinciale n. 5162/EC/2007 del 04/09/2007; CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta: l'attività svolta dalla ditta LUISETTO OSCAR consiste nel recupero con produzione di EoW di rifiuti metallici e nello stoccaggio comprensivo di selezione e cernita di rifiuti costituiti da frazioni quali carta, legno e plastica; oggetto della verifica ambientale è la procedura ai sensi dell art. 13 della L.R. n. 4/2016 e delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016 per il rinnovo, senza apporto di modifiche sostanziali, dell autorizzazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 208 D.Lgs. 152/06, Determinazione n. 5265/EC/2008 del 02/09/2008, in forza della quale l azienda sta attualmente operando presso il proprio impianto di via Molino Baglioni, 11/C a Massanzago; il sito sul quale insiste l impianto risulta classificato dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come: parte in Zona C1.1/18c centri rurali residenziali, parte in Zona E e parte come strade esistenti e programmate. L area ricade parzialmente su ambito sottoposto a vincolo paesaggistico per la vicinanza al corso d acqua Fiume Muson Vecchio ed e inoltre interessata in parte da ambiti di valore paesaggistico e naturalistico regolamentati nelle Norme Tecniche degli strumenti urbanistici vigenti a livello comunale; nel quadro programmatico sopra descritto l azienda esercita la propria attività in forza dell approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione dell impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi (provvedimento n. 5162/EC/2007) a cui e seguita l autorizzazione alla gestione dell impianto (provvedimento n.5265/ec/2008) che necessita di rinnovo; l'autorizzazione provinciale alla gestione dell impianto oggetto di rinnovo (provvedimento n. 5265/EC/2008), consegue ad una approvazione progetto e autorizzazione provinciale alla realizzazione dell impianto (provvedimento n. 5162/EC/2007) che ha costituito variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell art. 208, comma 6. Quest ultima e attualmente in pendenza di giudizio dal parte del Consiglio di Stato, che avrebbe dovuto esprimersi nel secondo semestre del 2018, nel merito della legittimità dell Ente Provincia di sostituirsi al Comune nell adozione di provvedimenti che comportino variante urbanistica; l'impianto ricopre una superficie complessiva di 3.680 mq ed e costituito da un piazzale pavimentato, dotato di rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche, interamente recintato e schermato con barriera verde. In corrispondenza all accesso all impianto sono presenti due box prefabbricati adibiti ad ufficio mobile per la gestione dell'attività e per i servizi del personale ed una pesa elettronica corredata da portale di controllo radiometrico; i rifiuti gestiti e le quantità trattate sono determinate dall autorizzazione e non subiranno modifiche con il rinnovo previsto. I quantitativi autorizzati sono: - Capacità massima di materiale trattato 6.082 t/a - Quantità massima di rifiuti non pericolosi in stoccaggio 6.082 t; l'operatività dell impianto e limitata al periodo diurno e comprende operazioni di: movimentazione, selezione e cernita manuale, cesoiatura e pressatura (cesoia idraulica manuale, cesoie montate su escavatori, presso-cesoia), taglio ossiacetilenico, sguainatura cavi, nonché carico e scarico con macchine operatrici semoventi e gru a ragno; 3 T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 ww.provincia.padova.it

la valutazione degli impatti ambientali sulle matrici ambientali connesse all esistenza dell opera ha coinvolto: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, suolo e sottosuolo, produzione di rifiuti, rumore, traffico e paesaggio; l'attività non produce scarichi reflui, in quanto le acque di dilavamento del piazzale sono interamente raccolte e smaltite come rifiuto con ditta autorizzata con la quale e in essere un contratto con tempo di intervento obbligatorio non superiore a 180 minuti. L'idoneità idraulica della soluzione adottata che garantisce un margine di sicurezza pari a oltre il 15% e stata confermata mediante relazione sul rischio idrogeologico; non sono note le condizioni del sottosuolo (modello geologico del sottosuolo, presenza di acquiferi e loro caratteristiche idrogeologiche, rapporti tra acque superficiali e sotterranee, qualità dei terreni e delle acque sotterranee); la valutazione di impatto acustico agli atti, conclude che le emissioni sonore prodotte dall'attività dell impianto sono inferiori ai limiti fissati dalla normativa per quanto riguarda i limiti assoluti di emissione ed immissione ed il valore differenziale non e applicabile; con le osservazioni pervenute in fase istruttoria e giunto agli atti il rapporto di prova fonometrico 10/10 rev.0 effettuato da ARPAV nel 2010 a seguito di specifica richiesta del Comune di Massanzago, nel quale si rileva che le immissioni prodotte dalle operazioni effettuate presso l impianto in analisi sono superiori ai valori fissati dalla normativa vigente (superamento dei limiti assoluti per l applicazione del differenziale ed il superamento dello stesso presso un ricettore); per la sua localizzazione l impianto presenta una viabilità adeguata ad un traffico di tipo residenziale, pertanto si ritiene che il quantitativo di rifiuti gestiti presso l impianto non potrà essere incrementato in assenza di un analisi di impatto viabilistico, con la proposta di risoluzione delle criticità che un incremento di traffico di mezzi pesanti potrebbe creare sulla viabilità esistente; non sono previste mitigazioni ambientali integrative rispetto a quelle gia in atto, ossia: barriere fonoassorbenti, schermature verdi e pulizia dei piazzali; l aspetto relativo alle possibili incidenze sui siti di Rete Natura 2000 (il più vicino è il SIC- ZPS IT3250017 Cave di Noale che dista circa 6 km) è stato affrontato dal proponente secondo le modalità previste al Punto 2.2 dell Allegato A della DGRV 1400/17 Modello E Modello di Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza. Nell intervento così come descritto e sviluppato nell'allegato tecnico viene definita la rispondenza all'ipotesi indicata di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione della distanza e della esclusione di possibili effetti con i siti di Rete Natura 2000, gli habitat di specie e le specie oggetto di tutela; RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 20/12/2018 (argomento n. 1 dell O.d.G.), verificate tutte le condizioni tecnico-ambientali necessarie per la prosecuzione delle attività nel contesto territoriale attuale in cui risulta inserita l'opera, all unanimità dei presenti ha espresso parere di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ritenendo di indicare le misure di mitigazione da adottar e secondo le seguenti prescrizioni e raccomandazioni, atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi. 4 T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 ww.provincia.padova.it

Fermo restando l obbligo di attuazione delle nuove misure mitigative da adottare, l esercizio dell attività resta comunque vincolato alle decisioni del Consiglio di Stato avverso il ricorso presentato sulla Sentenza del T.A.R. Veneto n. 549/2017. Prescrizioni: a) Con la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione la Ditta dovrà presentare idoneo progetto per la gestione delle acque nel rispetto dell art. 39, comma 1 delle NTA del PTA; b) venga verificato, mediante adeguate indagini in sito, lo stato della rete di drenaggio e le condizioni sito specifiche del sottosuolo (modello geologico del sottosuolo, presenza di acquiferi e loro caratteristiche idrogeologiche, rapporti tra acque superficiali e sotterranee, qualità dei terreni e delle acque sotterranee ). I risultati delle verifiche tecniche e geologiche andranno trasmesse a Provincia, Comune ed ARPAV come documentazione allegata alla richiesta di rinnovo del provvedimento dell autorizzazione; c) la Valutazione di Impatto Acustico sia verificata nuovamente in contraddittorio con ARPAV e i risultati integrati alla documentazione presentata per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione. Raccomandazioni: a) Siano affrontate con il Comune eventuali soluzioni dell assetto viario; b) considerato che in fase di presentazione della relazione ambientale, è emerso che la Ditta ha acquisito un area, con destinazione adeguata per lo svolgimento della attività, la stessa definisca i tempi reali di attuazione del previsto trasferimento dell attività; RITENUTO per quanto espresso in precedenza di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e la prosecuzione delle attività della Ditta proponente, di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e DGRV n. 1020/2016 e n. 1979/2016; DECRETA ART. 1 Per la prosecuzione delle attività, a seguito della domanda di Valutazione Ambientale finalizzata al rinnovo del provvedimento provinciale n. 5265/EC/2008 Prot. n. 125316/2008 del 02/09/2008, ai sensi dell art. 13 della L.R. n. 4/2016 e delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016, presentata dalla ditta LUISETTO OSCAR e relativa al Rinnovo autorizzazione alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs, 152/06, senza la realizzazione di nuove opere, nel comune di Massanzago - Via Molino Baglioni n. 11/C, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza e nelle successive integrazioni, sono individuate le seguenti misure di mitigazione atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi. Prescrizioni: a) Con la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione la Ditta dovrà presentare idoneo progetto per la gestione delle acque nel rispetto dell art. 39, comma 1 delle NTA del PTA; b) venga verificato, mediante adeguate indagini in sito, lo stato della rete di drenaggio e le condizioni sito specifiche del sottosuolo (modello geologico del sottosuolo, presenza di acquiferi e loro caratteristiche idrogeologiche, rapporti tra acque superficiali e sotterranee, qualità dei terreni e delle acque sotterranee ). I risultati delle verifiche tecniche e 5 T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 ww.provincia.padova.it

geologiche andranno trasmessi a Provincia, Comune ed ARPAV come documentazione allegata alla richiesta di rinnovo del provvedimento dell autorizzazione; c) la Valutazione di Impatto Acustico sia verificata nuovamente in contraddittorio con AR- PAV e i risultati integrati alla documentazione presentata per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione. Raccomandazioni: a) Siano affrontate con il Comune eventuali soluzioni dell assetto viario; b) considerato che in fase di presentazione della relazione ambientale, è emerso che la Ditta ha acquisito un area, con destinazione adeguata per lo svolgimento della attività, la stessa definisca i tempi reali di attuazione del previsto trasferimento dell attività. ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 Fermo restando l obbligo di attuazione delle misure mitigative da adottare previste con il presente decreto, l esercizio dell attività resta comunque vincolato alle decisioni del Consiglio di Stato avverso il ricorso presentato sulla Sentenza del T.A.R. Veneto n. 549/2017. Ai sensi dell art. 20 della L.R. n. 4/2016 e dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta proponente è tenuta a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento e comunicare, con apposito modulo, alla Provincia e ad ARPAV gli adempimenti di quanto disposto. Nel caso in cui siano accertati inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali dettate con il presente provvedimento, si procederà come previsto dall art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il presente decreto di prosecuzione delle attività, non esenta dall ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato e gestione dell'attività, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti. Di notificare il presente provvedimento alla ditta LUISETTO OSCAR, con sede legale in Via Molino Baglioni, 11/C 35010 MASSANZAGO. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Massanzago. Che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall art. dall art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Si attesta che il presente atto è costituito da n. 6 pagine. IL DIRIGENTE dr. Renato Ferroli (firma digitale) 6 T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 ww.provincia.padova.it