Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) Allegato 1.4 dell ordinanza dell UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d indirizzo () Prescrizioni tecniche e amministrative relative alla segnalazione e alla pubblicazione delle interfacce per l accesso alle reti di telecomunicazione 6 a edizione: 25.11.2016 Entrata in vigore: 01.01.2017
Indice 1 In generale... 3 1.1 Campo d applicazione... 3 1.2 Riferimenti... 3 1.3 Abbreviazioni... 4 1.4 Definizione... 5 2 Disposizioni concernenti la segnalazione e la pubblicazione... 6 2.1 Disposizioni generali... 6 2.2 Interfacce... 6 2.3 Segnalazione... 6 2.3.1 Scadenza... 6 2.3.2 Tasse amministrative... 6 2.4 Pubblicazione... 6 2.4.1 Forma e contenuto... 7 2.4.2 Scadenza... 7 3 Eccezione all obbligo di pubblicazione... 7 2/7
1 In generale 1.1 Campo d applicazione Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) costituiscono l allegato 1.4 dell ordinanza dell UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d indirizzo [7]. Si basano sull articolo 62 capoverso 2 della legge sulle telecomunicazioni (LTC) [.], sull articolo 7 capoverso 4 dell ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) [2], sull articolo 3 dell ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) [3] e sull articolo 2 capoverso 2 dell ordinanza dell UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT) [6]. Esse si rivolgono ai fornitori di servizi di telecomunicazione e regolamentano la segnalazione e la pubblicazione delle specifiche relative alle interfacce delle reti di telecomunicazione offerte al pubblico. Inoltre, completano le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni (LTC) [.] in particolare per quanto riguarda l obbligo di notifica cui sono tenuti i fornitori di servizi di telecomunicazione. 1.2 Riferimenti [.] RS 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) [2] RS 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) [3] RS 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) [4] RS 784.102.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) [5] RS 784.106.12 Ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni [6] RS 784.101.21 Ordinanza dell UFCOM del 26 maggio 2016 sugli impianti di telecomunicazione (OOIT) [7] RS 784.101.113 Ordinanza dell UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d indirizzo [8] ETSI EG 201 730 1 V2.1.4 (2006-03) Part 1: "General and common aspects" [9] ETSI EG 201 730 2 V2.1.2 (2006-11) Part 2: "Analogue narrow-band wire-line interfaces" [10] ETSI EG 201 730 3 V2.1.1 (2006-07) Part 3: "Digital wire-line interfaces" 3/7
[11] ETSI EG 201 730 4 V2.1.1 (2006-07) Part 4: "Broad-band multimedia cable network interfaces" Le PTA possono essere consultate nel sito dell'ufficio federale delle comunicazioni al seguente indirizzo www.bakom.admin.ch e richieste all UFCOM, rue de l Avenir 44, casella postale 252, CH-2501 Bienne, Svizzera. Le pubblicazioni dell Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) possono essere consultate nel sito Internet http://www.etsi.org/standards e richieste all ETSI, route des Lucioles 650, F-06921 Sophia Antipolis, Francia (www.etsi.org). 1.3 Abbreviazioni LTC Legge sulle telecomunicazioni [.] NTE Network Terminating Equipment, apparecchio terminale di rete NTP Network Termination Point, punto terminale di rete UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni OGC Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione [4] OIT Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione [3] OST Ordinanza sui servizi di telecomunicazione [2] PTA Prescrizioni tecniche e amministrative 4/7
1.4 Definizione Figura 1: Esempi di posizione del punto terminale di rete NTP Punto terminale di rete (NTP), secondo l articolo 2 capoverso 1 lettera d OIT [3] si tratta di Suggerimento: un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l utente può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specificazioni tecniche. Maggiori dettagli sul NTP (interfacce radio o via filo) e sulla tipologia di pubblicazione richiesta sono contenuti nei documenti ETSI EG 201 730 (parti 1 4, [8], [9], [10], [11]). 5/7
2 Disposizioni concernenti la segnalazione e la pubblicazione 2.1 Disposizioni generali Conformemente all articolo 7 OST [2] ogni fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a segnalare all UFCOM quali interfacce mette a disposizione di terzi per l accesso alle reti di telecomunicazione e a pubblicarne i dati tecnici in modo preciso e adeguato. 2.2 Interfacce Conformemente all articolo 2 capoverso 1 lettera d OIT [3] l interfaccia è un punto (NTP) tramite il quale l utente ha accesso a uno o più servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. Non sottostanno alle presenti disposizioni le interfacce che servono esclusivamente all interconnessione di diverse reti di telecomunicazione o quelle che vengono utilizzate all interno di una rete di comunicazione (ad es. rete privata, per l allestimento di reti d accesso). 2.3 Segnalazione Conformemente all articolo 7 capoverso 1 OST [2] il fornitore di servizi di telecomunicazione ha l obbligo di segnalare le interfacce all UFCOM. Effettuata la segnalazione, i servizi di telecomunicazione desiderati possono essere offerti mediante le relative interfacce secondo le condizioni indicate al punto 2.3.1. La segnalazione delle interfacce e di qualsiasi modifica che le riguardi deve essere effettuata mediante l apposito modulo entro la scadenza definita al punto 2.3.1. 2.3.1 Scadenza La segnalazione delle interfacce deve avvenire almeno 4 settimane prima dell inizio della fornitura dei servizi offerti mediante tali interfacce oppure prima di modificare servizi già offerti. Inoltre, in caso di interruzione parziale o completa della fornitura di un determinato servizio di telecomunicazione occorre informare l UFCOM, mediante l apposito modulo, al più tardi entro le 4 settimane successive all interruzione. 2.3.2 Tasse amministrative Le tasse amministrative sono riscosse conformemente all articolo 3 dell ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni [5]. 2.4 Pubblicazione Attraverso la pubblicazione di specifiche tecniche delle interfacce precise e adeguate, si intende favorire lo sviluppo e la produzione di impianti terminali di telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i servizi offerti mediante dette interfacce. Tali specifiche devono inoltre contenere tutte le informazioni necessarie affinché i produttori possano effettuare gli esami relativi alle esigenze fondamentali applicabili agli impianti in questione, rispecchiare le caratteristiche attuali dei servizi nonché essere messe a disposizione del pubblico. Per la segnalazione delle interfacce vanno allegate informazioni sulle modalità di pubblicazione richieste in base al punto 2.4.1, allo scopo di adempiere i requisiti sanciti dall articolo 7 capoverso 2 e 3 OST [2]. Questi dati devono indicare la forma (elettronica, cartacea, ecc.) e il tipo (norma, prescrizione interna, ecc.) delle specifiche tecniche ed eventualmente rimandare a documenti di riferimento e alle relative fonti (ad es. organo di standardizzazione internazionale). 6/7
Come guida per la pubblicazione si possono consultare i documenti ETSI EG 201 730 (Parti 1 4, [8], [9], [10], [11]). 2.4.1 Forma e contenuto Le pubblicazioni devono essere sufficientemente dettagliate per permettere lo sviluppo di impianti capaci di utilizzare tutti i servizi forniti mediante queste interfacce. Inoltre, occorre fornire indicazioni relative alle esigenze in materia di hardware e software nonché dati concernenti determinate regolazioni di parametri inerenti ai servizi di base e a tutti i servizi supplementari forniti mediante queste interfacce. A tale scopo, i fornitori di servizi di telecomunicazione predisporranno un rinvio a tutte le informazioni necessarie sul loro sito Internet. Se ciò non è possibile, le informazioni in questione devono essere fornite immediatamente, in modo adeguato, su richiesta. 2.4.2 Scadenza La pubblicazione delle specifiche tecniche precise e adeguate riguardanti le interfacce impiegate per la fornitura di servizi di telecomunicazione a terzi deve essere effettuata almeno 4 settimane prima dell avvio dei servizi interessati. Questo termine decorre a partire dal momento in cui i documenti concernenti le specifiche delle interfacce utilizzate sono pubblicati come richiesto al punto 2.4.1. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono immediatamente introdurre nelle loro pubblicazioni, in modo facilmente riconoscibile, le specifiche aggiornate. 3 Eccezione all obbligo di pubblicazione I fornitori di servizi di telecomunicazione che intendono esercitare un servizio quale prova pilota non sottostanno all obbligo di pubblicazione delle caratteristiche delle interfacce (punto 2.4); sono invece tenuti a rispettare l obbligo generale di notifica ai sensi dell articolo 4 LTC [.]. Per le prove radio organizzate per valutare possibili servizi di telecomunicazione è inoltre determinante l articolo 38 capoverso 3 OGC [4]. Biel/Bienne, 25 novembre 2016 Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Philipp Metzger Direttore 7/7