COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (Provincia di Campobasso) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE E RADIOTELEVISIVI. Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 12.09.2002
ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e quelli radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 khz e 300 GHz, compresi gli impianti mobili su carrato e i provvisori presenti nel territorio di San Martino in Pensilis. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto delle disposizioni generali in materia, e delle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n.314 (telefonia), normative antincendio, CEI 64. 8, CEI 81.1 (protezione contro le scariche atmosferiche) e Decreto n. 381 del 10-09-98. ART.2 LIMITI DI INTENSITA' DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO (CEM) Il valore limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi e mobili delle telecomunicazioni e radiotelevisivi di cui all'art.1 del presente Regolamento, è di 6 V/m in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno. Nel caso in cui, dai calcoli previsionali del CEM, risulti un valore superiore a 3 V/m in un volume comprendente edifici o strutture residenziali, é resa obbligatoria una verifica strumentale " post operam" dell'intensità del campo elettromagnetico emesso dagli impianti in questione, come indicato dal Decreto n.381 del 10/09/1998. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere Nazionale o Regionale indichino valori diversi. ART.3 DISTANZE E LIMITI La densità di energia emessa da una antenna decresce con il quadrato della distanza. Esiste quindi una superficie chiusa che contiene l'antenna, al di fuori della quale si è in condizioni di sicurezza, nel senso che i parametri principali del CEM assumono valori inferiori a quelli stabiliti dalla legge per la popolazione. Le sorgenti di campi elettromagnetici di cui all'art.1, potranno essere installate esclusivamente nelle aree di cui al successivo Art. 5. Ogni antenna nella banda da 1.800 a 2.152 MHz ( da 1.700 Rx a 1.900 Tx sistema DCS) deve avere un angolo di tilt pari a 0 (zero), mentre le antenne nella banda 900 MHz possono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico inferiore a 4 di inclinazione verso il suolo, rispetto alla verticale.
ART.4 MISURE DI CAUTELA E OBIETTIVO QUALITA' Per salvaguardare il più possibile il territorio dal punto di vista paesaggistico ed ambientale oltre che per garantire un migliore controllo degli impianti di cui all'art.1, in presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche. Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo in ordine alla condivisione degli impianti, il Comune proporrà agli enti Regionali preposti di autorizzare la realizzazione dell'impianto, solo a condizione che sia in co-utenza con altro impianto esistente, nel rispetto di quanto previsto nell'art.2. L'obiettivo principale del presente regolamento è di proteggere la popolazione da eventuali irregolarità o superficialità nell'installazione di sorgenti di campo elettromagnetico. Per consentire a tecnici esperti un accurato controllo dei calcoli presentati al Comune dai vari gestori, sull'intensità di campo prodotta da eventuali impianti, la documentazione elettronica deve essere trattata con programmi compatibili con gli attuali sistemi Windows, é gradito il formato Adobe Acrobat. Gli elaborati di o con calcoli, sono richiesti in formato Excel (o programma convertibile in Excel), con file non protetti da password per permettere eventuali verifiche delle formule e dei passaggi di calcolo. L'elaborato deve essere compatibile con il sistema operativo Windows 95-98-XP, con eventuali immagini in movimento per panoramiche o di insieme in formato Quick Time TM 3.0 o successivo. Deve essere prodotta una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360, con superamento del punto di partenza; annotazioni con cartelli indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali. Le immagini fotografiche devono essere in formato TIF. ART.5 LOCALIZZAZIONE DELLE SORGENTI DI 'CEM' Il centro abitato presenta uno sviluppo di circa 2 km e mezzo nella direzione nord-sud e di circa 1 km nella direzione est-ovest; vista dunque la sua limitata estensione, le scelte adottate per la salute pubblica (vedi art.3) sono compatibili alle esigenze tecniche dei gestori dei diversi impianti di trasmissione. Dopo un'attenta analisi dell'orografia dell'intero territorio del Comune di San Martino in Pensilis, le aree individuate per l'installazione di sorgenti di campo elettromagnetico di cui all'art.1 sono le zone 1 e 2 e 3 dell'allegata planimetria (vedi elaborato 1). Tale planimetria tiene conto dell'esistente piano regolatore compatibilmente a quanto previsto dall'art.3. ART.6 IMPIANTI ESISTENTI I gestori degli impianti di cui all'art.1, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono presentare al Comune, entro 90 giorni dalla suddetta data, tutta la documentazione di cui al successivo art.7. Nel caso in cui parte della documentazione fosse già stata presentata, è obbligo del gestore comunicare gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia che la contiene e integrarla se necessario come previsto dall'art.7.
Anche i gestori degli impianti già esistenti sono obbligati al rispetto dell'art.2 e del successivo articolo 8. ART.7 INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI Per l'ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di Telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisivi, dovranno presentare al Comune di San Martino in Pensilis la domanda in triplice copia, allegando la seguente documentazione totalmente in lingua italiana: 1) Progetto dell'impianto in scala 1:200 (max). 2) Estratto del piano regolatore. 3) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto. 4) Planimetria aggiornata in scala 1:500 o 1:2000 con l'individuazione dell'area interessata all'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici per un raggio di 50 m ed il diagramma di propagazione orizzontale. 5) Sezione tipo sviluppata del lobo verticale dell'antenna. 6) Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi. 7) Il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda locali adibiti ad ospitare apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi. 8) La documentazione attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causato dall'impianto. 9) Relazione tecnica. 10) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05-03-90 n.46 e D.P.R.447 del 06-12-91 art.4 comma 2. 11) Analisi dell'impatto elettromagnetico come da art.4. 12) Atto unilaterale d'obbligo (vedi allegato A). La realizzazione dell'opera dovrà essere conforme a tutte le normative edilizie vigenti. ART.8 VIGILANZA E CONTROLLI Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale potranno essere svolte dal Dipartimento Provinciale dell'arpa o da altro soggetto abilitato e riconosciuto, incaricato dal Comune, al fine di garantire: a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela; b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario. I controlli degli impianti di cui all'art.1, verranno effettuati quattro volte l'anno a spesa dei gestori (vedi allegato A). Il Comune potrà svolgere controlli a sua discrezione utilizzando personale dipendente o incaricato. Le responsabilità del rispetto del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.
Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito" dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R.C. per danni alle persone ed alle cose interessate, che dovrà essere consegnata al Comune, con un massimale di 10.000.000,00. Nel caso si rilevino installazioni o esercizi non conformi al presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente. L'impianto potrà essere riattivato solo se, a seguito di controlli, risulterà conforme. ART.9 SANZIONI Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, nonché dall'art.2 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,91 a 309.874,14 (Legge 36, art.15, comma 1). Nel caso in cui i controlli di cui all'art.8 rilevino una irregolarità recidiva il Comune raddoppierà la sanzione e provvederà a una temporanea disattivazione dell'impianto fino alla regolarizzazione dello stesso nel rispetto dei limiti di esposizione previsti. Ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, il Comune potrà sospendere la concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti nei seguenti casi: - inosservanza, inadempienza o difformità delle prescrizioni riportate nella concessione, disciplinate dal presente regolamento. Nel caso di una nuova infrazione, l'autorizzazione sarà revocata. Restano salve le sanzioni penali e amministrative per la violazione edilizia (Legge n.47 del 28/02/1985). ART.10 NORME TRANSITORIE Fino all'approvazione del presente regolamento potranno essere installati solo gli impianti di cui all'art.1 che rispettano le normative nazionali e provinciali vigenti in materia e questi saranno localizzati esclusivamente nelle zone di attività agricole e pastorali adiacenti o ricadenti nelle aree di rispetto cimiteriale e dello stadio comunale. ART.11 ESECUTIVITA' Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento entro 180 giorni dalla data d'esecutività dello stesso e per essi dovrà essere prodotta la completa documentazione prevista dall'art.7, al pari delle nuove installazioni.
ALLEGATO " A " ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO Il sottoscritto... nato a... il... e residente a... via..., in qualità di legale rappresentante della Società... con sede a... via... di seguito denominata " Gestore"; in riferimento alla richiesta di concessione/autorizzazione edilizia, per l'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazione, localizzato in agro di San Martino in Pensilis in località..., identificato con le seguenti coordinate catastali..., presentata con nota del... prot. N... esaminata con parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del... Presa visione, conoscenza ed accettazione del Regolamento Edilizio Comunale nonché del Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione (C.E.M.), con la presente si impegna a rispettare, quanto disposto nei seguenti articoli. Art.1 Il Gestore deve comunicare con preavviso di almeno 60 ( sessanta) giorni, tramite racc. a.r., l'eventuale dismissione dell'impianto e provvedere entro i successivi 40 giorni, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente. E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere ad altri il suo contratto. Art.2 Il Gestore solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni causati dall'impianto realizzato dallo stesso a persone, animali e cose. A tali fini il Gestore dichiara di aver provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa n.... in data... con la compagnia... per un massimale di.... Art.3 Il Gestore si obbliga a non apportare qualsiasi modifica e/ o variante al progetto iniziale, dopo la realizzazione dell'impianto, in caso contrario il Comune effettuerà la revoca della relativa autorizzazione all'attivazione. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nell'art.7 del regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione (CEM). Il Gestore si obbliga altresì a disattivare l'impianto qualora non sia conforme alle prescrizioni previste nella concessione edilizia e/o violi i limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento CEM. Art.4 Il Gestore si obbliga a sopportare tutte le spese necessarie per le attività di vigilanza e controllo, come previsto all'art.8 del regolamento CEM. In caso di mancato pagamento si procederà alla sospensione dell'autorizzazione. Art.5 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Gestore. Il presente atto viene registrato presso l'ufficio del Registro di Termoli e in copia depositato presso L'Ufficio Contratti del Comune di San Martino in Pensilis. IL GESTORE