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Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE IT IT

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivi e obiettivi della proposta RELAZIONE Su richiesta dell'italia, il comune italiano di Campione d'italia e le acque nazionali del lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'unione e nel territorio dell'unione cui si applica la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise 1 ("la direttiva sulle accise"). L'ubicazione geografica dei due territori, exclave italiane in territorio elvetico, ne ha giustificato sotto il profilo storico l'esclusione dal territorio doganale dell'unione, l'italia considera tuttavia che tale esclusione non sia più necessaria, in particolare per il motivo che la Svizzera desidera ora includerle nel proprio territorio doganale. L'Italia chiede pertanto che i due territori siano inseriti nell'ambito d'applicazione del territorio doganale dell'unione e nel territorio dell'unione cui si applica la direttiva sulle accise. Si propone che detta modifica sia applicabile dal 1 gennaio 2019. L'Italia ritiene che l'inclusione del comune italiano di Campione d'italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'unione e nell'ambito d'applicazione della direttiva sulle accise non sia incompatibile con il mantenimento dell'applicazione di un regime fiscale speciale relativo all'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, con il mantenimento dell'esclusione di detti territori dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 2 ("la direttiva IVA"). Ciò è essenziale per garantire condizioni di parità con il circostante contesto economico svizzero attraverso l'applicazione dell'imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera. L'inclusione di tali territori nel territorio doganale dell'unione e nel territorio dell'unione cui si applica la direttiva sulle accise richiede pertanto solo una modifica formale della direttiva sull'iva, che consiste nel trasferire la loro denominazione dall'articolo 6, paragrafo 2 (territori che non fanno parte del territorio doganale dell'unione esclusi dall'applicazione territoriale della direttiva IVA) all'articolo 6, paragrafo 1 (territori che fanno parte del territorio doganale dell'unione esclusi dall'applicazione territoriale della direttiva IVA). La proposta di modifica della direttiva sulle accise e della direttiva IVA è strettamente connessa alla modifica del codice doganale dell'unione. Dette modifiche dovrebbero pertanto applicarsi dalla medesima data. Per garantire una gestione e un'organizzazione amministrativa migliori, l'italia ha indicato che tali modifiche dovranno entrare in vigore il 1 gennaio successivo alla loro adozione e in ogni caso non prima del 1 gennaio 2019. Coerenza con le altre normative dell'unione Le modifiche della direttiva sulle accise e della direttiva IVA sono una conseguenza delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 952/2013 3 che istituisce il codice doganale dell'unione. 1 2 3 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12). Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). IT 1 IT

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Base giuridica Articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) L'ambito di applicazione geografico della direttiva sulle accise e della direttiva IVA è armonizzato. Gli Stati membri non possono applicare un diverso ambito di applicazione geografico. Proporzionalità La modifica proposta non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno. La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'unione europea.la modifica è basata su una decisione politica del governo italiano. Essa non incide su altri Stati membri. Scelta dell'atto giuridico Direttiva del Consiglio. Documenti esplicativi (per le direttive) La notifica delle misure di recepimento degli Stati membri non dovrebbe essere corredata di un documento volto a illustrare la relazione fra le componenti della direttiva e le corrispondenti parti degli strumenti nazionali di recepimento, in quanto i cambiamenti afferiscono a un'unica disposizione in entrambe le direttive sulle accise e sull'iva. IT 2 IT

2018/0124 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo 1, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) Con lettera del 18 luglio 2017, l'italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'italia e le acque nazionali del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'unione ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio 4 ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 5 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (2) Il comune italiano di Campione d'italia, un'exclave italiana in territorio elvetico, e le acque nazionali del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi detti territori dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE. (3) L'Italia desidera tuttavia mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'italia attraverso 1 2 3 4 5 GU C,, pag.. GU C,, pag.. Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12). Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). IT 3 IT

l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera. (4) Le modifiche delle direttiva 2006/112/CE e 2008/118/CE sono strettamente connesse alla modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 6 per quanto concerne l'ambito di applicazione territoriale del territorio doganale dell'unione. Di conseguenza le misure nazionali di recepimento relative a tali modifiche dovrebbero applicarsi dalla medesima data della modifica del regolamento (UE) n. 952/2013. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: La direttiva 2006/112/CE è così modificata: Articolo 1 1) all'articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g): "f) Campione d'italia; g) le acque nazionali del Lago di Lugano."; 2) all'articolo 6, paragrafo 2, le lettere f) e g) sono soppresse. La direttiva 2008/118/CE è così modificata: Articolo 2 1) all'articolo 5, paragrafo 3, le lettere f) e g) sono soppresse. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 6 Quale modificato dal regolamento (UE) n. XXX IT 4 IT

Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 5 IT