COMUNE DI RIESE PIO X

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Allegato sub A) alla deliberazione consiliare n.40 del 28-09-2012 COMUNE DI RIESE PIO X ITINERARIO TURISTICO LUNGO IL TORRENTE MUSON DENOMINATO SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI tra i Comuni di Riese Pio X, Loria, Castello di Godego, Castelfranco Veneto e Resana REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO ED USO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE INDICE ART. 1 Introduzione ART. 2 Ambito di applicazione ART. 3 Norme generali di comportamento ART. 4 Norme generali d'utilizzo delle piste ciclabili ART. 5 Circolazione dei veicoli a motore ART. 6 della pista ciclabile Normegenerali per i proprietari o conduttori dei fondi a lato ART. 7 Manifestazioni in deroga ART. 8 Vigilanza ART. 9 Sanzioni

ARTICOLO 1 - Introduzione L accesso e l utilizzo della pista ciclo/pedonale è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d uso. Le limitazioni d uso contenute in questo documento, hanno quale unico scopo la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclo/pedonale e la tutela dell ambiente circostante. ARTICOLO 2 Ambito di applicazione Le presenti norme si applicano per il tracciato ciclo/pedonale realizzato lungo il torrente Muson nel tratto del Comune di Riese Pio X. ARTICOLO 3 Norme generali di comportamento Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori delle piste ciclo/pedonale, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del sentiero. In tutte le aree interessate dal passaggio della pista ciclabile, in particolare è vietato: Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo; Accendere fuochi, il bivacco ed il campeggio e qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagevole il transito degli escursionisti; apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie sul sentiero e nelle immediate vicinanze, anche temporaneamente; danneggiare la segnaletica relativa alla pista ciclopedonale e le attrezzature ad essa relative (panchine, cestini, dissuasori, bacheche, etc.); danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati, la vegetazione spontanea e le siepi; raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti lungo le aree adiacenti il sentiero e nelle aree agricole; assumere in generale comportamenti pericolosi per il prossimo; posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall ente competente; apporre locandine, manifesti, volantini ecc. sulle bacheche e sui manufatti del sentiero (ponti, segnaletica ecc.); installare manufatti non autorizzati di qualsiasi tipo lungo le piste; creare disturbo all ambiente mediante l utilizzo di strumenti musicali e apparecchi elettronici; contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dagli enti preposti; uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali; asportare uova e nidi di specie della fauna selvaggia; utilizzare le aree e le strutture per manifestazioni e volantinaggio di ogni tipo, in particolare per riprese fotocinematografiche commerciali e/o pubblicitarie è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall Amministrazione comunale; In tutte le aree interessate dal passaggio della pista ciclabile è inoltre previsto: il divieto di transito ai cavalli; il divieto di fare giochi o manovre pericolose per gli altri utenti e per se stessi;

l obbligo di tenere una velocità adeguata, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso; l obbligo di tenere i cani solo al guinzaglio come previsto dall art. 30 del Regolamento comunale di polizia rurale e di provvedere alla raccolta delle loro deiezioni; l uso del casco è obbligatorio per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, mentre è consigliato per tutti i ciclisti. Chiunque si accorga di situazioni che possano mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo il sentiero, è tenuto a darne tempestiva informazione alla Polizia Locale. ARTICOLO 4 Norme generali d utilizzo delle piste ciclabili I velocipedi devono procedere a velocità moderata, tale da non costituire pericolo per il prossimo, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme del codice della strada di cui all art.182 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. Fra l altro è vietato: l utilizzo delle piste per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale non autorizzate dalle Amministrazioni Comunali; ingombrare completamente la pista ostruendo il percorso. ARTICOLO 5 Circolazione dei veicoli a motore Nelle piste ciclabili la circolazione di qualsiasi veicolo a motore è vietata. Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi: di sorveglianza; di soccorso; di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per l esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi; coloro che risultassero autorizzati in quanto esiste una servitù di passaggio. I veicoli autorizzati dovranno procedere con la dovuta cautela, non superando la velocità massima consentita, e garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico ciclo-pedonale. ARTICOLO 6 Norme generali per i proprietari o conduttori dei fondi a lato della pista ciclabile Ai proprietari o conduttori dei fondi è vietato: modificare la percorrenza dei tracciati; transitare di norma con mezzi agricoli cingolati e/o chiodati; causare lacerazioni al bordo laterale della pista nell accesso ai terreni di loro proprietà; effettuare operazioni di scavo e movimento terra prossimi alla pista che possano provocare cedimenti ed alterazioni della linearità del nastro; piantumare nei pressi della pista ciclabile per evitare che lo sviluppo di apparati radicali danneggi il manto di pavimentazione o intralci il passaggio degli utenti; erigere manufatti di qualsiasi natura, anche temporanei, senza specifica autorizzazione; bagnare il tracciato al fine di evitare danni al fondo e pericolo per la circolazione;

ARTICOLO 7 Manifestazioni in deroga I Comuni per il proprio territorio di competenza, possono derogare ai divieti di cui sopra (esclusi quelli che preservano dal danneggiamento delle strutture) per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. L autorizzazione viene rilasciata previa presentazione, da parte degli organizzatori, di una domanda da inoltrare entro 30 giorni dalla data della manifestazione, rispettando le seguenti condizioni: dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione; data e ora dell evento e durata dello stesso; indicazione del percorso utilizzato; numero dei partecipanti previsti; piano per l apposizione di divieti e di limitazione della circolazione; rimozione della eventuale segnaletica installata subito dopo la fine delle manifestazioni. L Ente comunica l autorizzazione in deroga o il diniego entro 30 giorni dalla domanda. Nel rilascio dell autorizzazione, può prescrivere modifiche di percorso o rettifiche di orario per esigenze organizzative. Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone. I Comuni che autorizzano in deroga sono tenuti ad avvisare gli altri Comuni. ARTICOLO 8 - Vigilanza La vigilanza è affidata agli organi preposti ai sensi dell art. 12 del del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. ARTICOLO 9 - Sanzioni I trasgressori saranno sanzionati in base alle norme del C.d.S. e/o dei regolamenti comunali e regionali vigenti e delle leggi nazionali, salvo che il fatto non costituisca reato.