Città di Cesano Maderno
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- Romina Adamo
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1 Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO D USO DEL VERDE PUBBLICO Adottato con deliberazione di C.C. N. 14 del In vigore dal
2 TITOLO I Ambito di applicazione Articolo 1 Il presente Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, orti condivisi o verde pubblico di proprietà o gestione dell Amministrazione Comunale del Comune di Cesano Maderno ad eccezione delle aree: campo sportivo di via Martinelli, area polifunzionale di via Sant Eurosia e Parco Borromeo già disciplinate da specifici regolamenti d uso. TITOLO II Disposizioni generali Articolo 2 La fruizione e l uso degli spazi verdi di cui all art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e disciplinati dalle norme del presente Regolamento. Articolo 3 Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso. Articolo 4 Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi e polifunzionali è vietato l accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi: a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap; b) mezzi di soccorso; c) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in essi compresi. Articolo 5 Nelle aree di cui all art. 1 le biciclette, monopattini e altri mezzi non motorizzati possono circolare a passo d uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi. Articolo 6 Nelle aree di cui all art. 1, le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. Il rilascio dell autorizzazione comporta l obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell attività esercitata al fine di prevenire danni all ambiente, alle strutture e comporta l obbligo di totale ripristino dei luoghi. Articolo 7 È vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. È vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno. E vietato lasciare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
3 Articolo 8 Le attività consentite all interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l emissione di suoni d intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia. Articolo 9 Considerato che sul territorio comunale sono presenti due aree dedicate esclusivamente allo sgambamento dei cani, ubicate rispettivamente in via Sant Eurosia ed in via San Tarcisio, al di fuori dalle stesse è necessario adottare i comportamenti di seguito indicati: 9.1 I cani devono sempre essere condotti al guinzaglio - che deve avere una misura non superiore a mt 1,50 - da persone idonee, sia per età che per condizione fisica, e comunque in grado di garantire adeguata custodia degli animali stessi. In ogni caso il proprietario o il detentore dell animale deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, restando responsabile (in via amministrativa, civile e penale) di ogni azione del cane da lui condotto. Possono girare senza museruola e guinzaglio i cani delle forze armate e della protezione civile quando utilizzati in servizio (Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013). 9.2 E severamente vietato condurre i cani senza guinzaglio e museruola nei giardini, parchi o aree a verde, destinate e attrezzate per particolari scopi. Sono classificate come tali le aree attrezzate e destinate allo sport. 9.3 I detentori di cani devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi imbrattino il suolo. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 9.4 Dal presente articolo sono esclusi i non vedenti ed i portatori di handicap. 9.5 I soggetti preposti all attività di vigilanza individuati all art. 20 del presente regolamento, nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, possono disporre l immediato allontanamento dal parco dei detentori e dei cani in aggiunta all applicazione delle sanzioni previste dall art. 22 del presente regolamento. TITOLO III Spazi a verde Articolo 10 Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. Negli spazi a verde è vietato: Articolo 11 1) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione; 2) asportare la terra; 3) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane; 4) catturare e molestare gli animali selvatici; 5) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia; 6) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici; 7) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo; 8) sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
4 9) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; 10) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture; 11) posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni. È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all ambiente. Articolo 12 La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia. Articolo 13 Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso. Articolo 14 Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco. TITOLO IV Colture e orti condivisi Articolo 15 Nell ambito delle aree verdi di cui all art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In tali spazi è vietato l accesso. Articolo 16 Nelle aree verdi di cui all art. 1 sono comprese, altresì, anche due aree ubicate in via Umbria e via Magenta denominate orti condivisi, destinate a coltivazioni di ortaggi che rivestono funzione di tipo sociale, ricreativa, didattica e sperimentale. In questi spazi è vietato: l accesso e la circolazione con veicoli a motore ad eccezione dei mezzi autorizzati (es. mezzi agricoli); estirpare senza motivo o danneggiare deliberatamente le coltivazioni presenti; l accesso e la circolazione di cani; versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo. È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all ambiente. TITOLO V Gioco Articolo 17 Il gioco dei bimbi fino a 12 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco sono a libero uso da parte dei bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Nelle aree attrezzate, destinate al gioco o alle attività ricreative dei bambini è vietato l accesso ai cani. I bambini sono sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
5 TITOLO VI Attività sportiva Articolo 18 Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati ed a ciò preposti. L attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili. TITOLO VII Disposizioni varie e finali Articolo 19 I parchi e i giardini sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi, ove previsti. Gli orari vengono stabiliti dall Amministrazione Comunale. Articolo 20 L attività di vigilanza relativa all applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cesano Maderno, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all art. 57 del C.P.P. ovvero ad Associazioni convenzionate con l A.C. aventi i requisiti di cui all art. 57 c.3 e art. 55 del C.P.P.. Articolo 21 Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili. TITOLO VIII Sanzioni Articolo 22 Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni, alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria: da 30,00 a 300,00 per la violazione degli articoli 5, 11, 12, 13, 14 e 18; da 50,00 a 500,00 per la violazione degli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 15 e17. Alle sanzioni amministrative pecuniarie per il presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge n.689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco. Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell agente accertatore. La misura delle sanzioni amministrative pecuniaria è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
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