REGOLAMENTO DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE A VERDE
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- Battistina Marrone
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1 REGOLAMENTO DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE A VERDE Approvato con N. 48 DEL 21 DICEMBRE 2005 Modificato con N. 2 DEL 27 FEBBRAIO 2007 N. 52 DEL 05 NOVEMBRE ^ PARTE: norme generali 1. Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell area dei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde comunali, dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai parchi, i giardini pubblici e delle aree a verde comunali. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo. 2. E vietato tenere comportamenti non conformi all ordine pubblico o al buon costume. 3. L ingresso all area dei parchi e dei giardini pubblici è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell Amministrazione comunale. 4. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare sia nel parco che nei giardini con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi. 5. È vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli. 6. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali d illuminazione e simili. É altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio. I fruitori a tale scopo dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali.
2 7. È proibito bagnarsi nelle fontane esistenti nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico. È altresì vietato lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio. 8. È vietata l occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell Amministrazione comunale. 9. È vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini. 10. È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi. 11. È vietato gettare o abbandonare nei parchi o nei giardini pubblici nelle aree a verde pubblico, nonché nelle fontane o corsi d acqua, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori. 12. È vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti. 13. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell Amministrazione. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità. 14. Per la disponibilità e l uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall Amministrazione, che esigerà il pagamento, o l eventuale rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell area e degli impianti esistenti, nonché l osservanza di prescrizioni che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio. (Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità). 15. È vietato al pubblico trattenersi nei parchi e nei giardini soggetti a chiusura dopo l orario prescritto. 16. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi. 17. E vietato consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nei parchi e nei giardini; 18. E vietato utilizzare contenitori di bevande in vetro nei parchi e nei giardini.
3 2^ PARTE: I parchi 1. Si intende per parco un grande giardino, generalmente delimitato, attrezzato con strutture di vario genere e adibito a luogo di ricreazione e di riposo. 2. L accesso ai parchi è disciplinato specificatamente dai seguenti articoli e prescrizioni normative. 3. I parchi sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall Amministrazione comunale ed esposti agli ingressi. 4. Nell area dei parchi è consentito l ingresso ai soli pedoni. 5. I bambini al di sotto degli otto anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere anche con automobiline a pedale, con tricicli o biciclettine. 6. E vietato l ingresso ai cani ad eccezione dei cani che accompagnano soggetti non vedenti, addestrati come cani guida, nonché dai canni in dotazione alle forze dell ordine per l espletamento dei propri compiti. 7. È vietato a chiunque calpestare le aiuole e danneggiare i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati. 8. È vietato recidere fiori o asportare piante e quanto altro legato all ambiente naturale. 9. Nei parchi è vietato il gioco del pallone e simili, salvo ai bambini di età inferiore agli otto anni e salvo nelle aree opportunamente predisposte e/o segnalate. 3^ PARTE: Giardini pubblici ed aree verdi 1. S intende per giardino una porzione di terreno che non sia attrezzato con strutture adibite allo svolgimento di attività motorie o sportive. 2. L accesso al pubblico ai giardini ed alle aree a verde comunali è disciplinato specificatamente dai seguenti articoli e prescrizioni normative. 3. La disciplina della circolazione viabilistica, nei giardini ed aree verdi è improntata alla pedonalizzazione ed alla salvaguardia dell ambiente. L accesso straordinario di veicoli a motore, con esclusione dei veicoli destinati alla manutenzione e cura del verde e dei parchi pubblici, sarà stabilito e consentito dall Amministrazione, che provvederà ad autorizzare solo chi ne farà motivata richiesta, impartendo speciali disposizioni da osservare, pena la decadenza dell autorizzazione stessa. È data particolare precedenza ai veicoli a trazione elettrica. 4. La circolazione delle biciclette nei parchi, giardini ed aree verdi, è consentita solamente sui viali e sentieri o piste all uopo predisposte. La stessa restrizione vige per tutti quei veicoli che venissero eccezionalmente autorizzati ad accedervi.
4 5. La disciplina del traffico, dove sia ammesso anche solo parzialmente, è regolata da apposita segnaletica conforme al vigente Codice della Strada. 6. Nei giardini ed aree verdi i cani potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio o liberi, purchè muniti di museruola e sotto sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponde direttamente. Coloro che conducono animali devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi sporchino il suolo. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni secondo le indicazioni dell ordinanza sindacale in materia. 7. È vietato danneggiare, recidere o asportare fiori, piante, arbusti e seminati. È vietato, inoltre, manomettere, danneggiare ed asportare parti di suolo, sottosuolo, copertura verde, piante e legname in genere. È altresì vietato entrare nei terreni seminati o coltivati. 8. Non è consentito lasciare animali incustoditi e/o al pascolo nei parchi, giardini o aree verdi comunali. 9. Le attività sportive non agonistiche e senza utilizzo di attrezzature, sono consentite all interno dei parchi giardini ed aree verdi comunali solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto di altri fruitori delle strutture. È consentita l attività fisica podistica in tutte le forme, nel rispetto degli altri fruitori delle aree. Fuori dagli spazi appositamente predisposti è vietato il gioco del pallone salvo ai bambini di età inferiore agli otto anni. 4^ PARTE: Disposizioni sanzionatorie e di sicurezza 1. L osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia Locale di Lovere, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e /o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanarsi dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento. 2. L Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo di parchi ed aree a verde comunali. 5^ PARTE: Sanzioni, pagamento in misura ridotta, ricorsi 1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480, È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dall avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa.
5 3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Lovere scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati, possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. 4. Il Sindaco, dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell accertamento. Indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione. 5. L ordinanza di ingiunzione o l ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all organo accertatore. * * * * * * *
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