CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSENZA

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3465 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COSENZA Delega al Governo e altre disposizioni per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei centri urbani Presentata l 11 maggio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Le città italiane sono sempre più soffocate dal traffico e dallo smog prodotti da uno dei parchi automobili più numerosi e mediamente più vecchi del panorama europeo. Non a caso città quali Napoli, Milano e Torino ad appena quattro mesi dall inizio del 2010 hanno già ampiamente superato le soglie annuali di tolleranza nel numero di giornate in cui la concentrazione delle polveri sottili è stata maggiore. È evidente come, a peggiorare le cose per la qualità della vita, soprattutto per quella dei bambini e degli anziani, vi sia anche la generalizzata mancanza di adeguati spazi verdi, in particolare nei centri storici e nelle periferie delle metropoli italiane, che invece potrebbero offrire sollievo ai passanti ed esercitare quell essenziale funzione di assorbimento delle sostanze inquinanti disperse nell aria. Tale situazione spiega perché, ad esempio, negli ultimi mesi nelle due più grandi città italiane Roma e Milano siano stati più che mai d attualità significativi dibattiti, che hanno coinvolto sia le rispettive amministrazioni comunali sia alcuni dei più importanti architetti del mondo, su come garantire una maggiore vivibilità in particolare nelle aree periferiche e su come aumentare gli spazi riservati al verde pubblico. Eppure in Italia, benché di fatto quasi mai applicata, esiste una normativa puntuale che, addirittura dagli ormai lontani anni sessanta, detta precisi criteri, in termini di rapporti di superficie, per garantire la presenza in ogni insediamento residenziale di adeguati spazi verdi. Si tratta del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Vi è poi la legge 29 gennaio 1992 n. 113 che addirittura pone l obbligo, in capo ai comuni, di piantare un

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3465 albero per ogni neonato residente nel rispettivo territorio. Posto che il problema esiste ed è oggettivo e che le norme vigenti non sono puntualmente attuate, la presente proposta di legge prevede diversi interventi. Il primo intervento (articolo 1) contiene una delega al Governo per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei centri urbani, attraverso un monitoraggio nazionale sull attuazione delle citate normative e la trasmissione di una relazione alle Camere sui risultati di tale monitoraggio, nonché adottando opportuni interventi correttivi. Ma non solo. Infatti la delega prevede anche la messa a punto di un grande piano che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, allo scopo di limitare l espansione urbanistica e di preservare l ambiente naturale. Si tratta delle sempre più note green belt, o «cinture verdi», che sono al centro delle legislazioni in materia, sia in vigore che ancora in fase di stesura, di molti grandi Paesi dell Unione europea. Si pensi a quanto sta avvenendo in Gran Bretagna o in Spagna, dove proprio il tema delle green belt è assolutamente centrale in tutti i documenti relativi alle politiche da attuare per una maggiore vivibilità nelle aree urbane. Il secondo intervento contenuto nella presente proposta di legge (articolo 2) consiste nel prevedere che i comuni i quali ai sensi dell articolo 6 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 si trovano nell impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme in vigore in materia di rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive e a verde pubblico possano presentare, al fine di adeguarsi ed eventualmente ricevere un cofinanziamento, piani volti a rivedere i propri assetti urbanistici in modo da aumentare la superficie riservata al verde pubblico. Il terzo intervento (articolo 3) mira a rendere effettiva l applicazione della legge n. 113 del 1992, recante «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica». Ciò avviene dando al sindaco l esplicito obbligo di vigilare e responsabilizzandolo, nei confronti sia dei suoi concittadini che del Governo, attraverso l obbligo di pubblicare prima delle elezioni una relazione sul numero di bambini nati e di alberi effettivamente piantati. Il quarto e ultimo intervento (articolo 4) incide fortemente sul mondo della scuola e in particolare degli alunni più piccoli, da un lato prevedendo l inserimento di programmi relativi alla tutela e alla promozione del verde nell ambito dell educazione ambientale introdotta (ma ancora in attesa dei previsti provvedimenti di attuazione) dall articolo 7-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008, dall altro lato individuando una giornata, ogni anno, in cui gli alunni delle scuole primarie siano coinvolti in manifestazioni provinciali nelle quali essi possano mettere a dimora una pianta e poi, negli anni crescendo, possano seguirne le tappe della crescita.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3465 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Delega al Governo per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei centri urbani). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno più decreti legislativi recanti norme per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei centri urbani, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) effettuare un monitoraggio sull attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e della legge 29 gennaio 1992, n. 113; b) trasmettere una relazione alle Camere sui risultati del monitoraggio di cui alla lettera a); c) proporre gli eventuali interventi necessari a garantire, a seguito del monitoraggio, la piena attuazione della normativa di cui alla lettera a); d) elaborare un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, allo scopo di limitare l espansione urbanistica e di preservare l ambiente naturale; e) elaborare linee guida per il recupero, nelle aree rurali circostanti gli insediamenti abitativi urbani, dei casali e dei terreni agricoli abbandonati per destinarli a usi di carattere sociale, educativo o imprenditoriale. ART. 2. (Cofinanziamento di progetti comunali per l aumento della superficie destinata al verde pubblico). 1. I comuni che, ai sensi dell articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3465 aprile 1968, n. 1444, si trovano nell impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di dare piena attuazione alle disposizioni vigenti in materia di rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi riservati alle attività collettive e al verde pubblico possono presentare piani di modifica dei propri assetti urbanistici finalizzati ad aumentare la superficie riservata al verde pubblico. 2. Ai fini del parziale finanziamento dei piani presentati ai sensi del comma 1 è istituito in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, nello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito fondo di cofinanziamento, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Agli oneri di cui al presente comma si prevede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Qualora i comuni non utilizzino le somme del fondo di cui al comma 2 a essi assegnate per la predisposizione dei piani di cui al comma 1, sono tenuti alla restituzione di tali somme, entro l anno 2013, al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. ART. 3. (Modifica all articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113). 1. All articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I sindaci sono responsabili dell attuazione di quanto previsto dal presente articolo. A tale fine essi sono tenuti

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3465 a redigere una relazione finale, prima dello scadere del loro mandato, sul rapporto tra numero di nuovi nati e numero di alberi posti a dimora. Tale relazione è pubblicata, in forma sintetica, nell albo pretorio comunale ed è messa a disposizione, in forma integrale, dei cittadini che ne facciano richiesta». ART. 4. (Educazione al rispetto e alla promozione del verde pubblico). 1. Nell ambito dell educazione ambientale di cui all articolo 7-bis del decretolegge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono inseriti anche specifici programmi volti a diffondere tra gli alunni il rispetto e la promozione del verde pubblico. 2. Con cadenza annuale, nella data e con modalità stabilite con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ogni provincia sono organizzate manifestazioni pubbliche durante le quali gli alunni delle scuole primarie provvedono a porre a dimora una pianta nei parchi pubblici e negli spazi destinati al verde pubblico. Per ciascuna pianta posta a dimora è previsto il rilascio di un certificato che ne indica la posizione, al fine di consentire all alunno di seguire nel tempo la sua crescita.

PAGINA BIANCA

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