COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Provincia di Forlì Cesena

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Originale COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Provincia di Forlì Cesena DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE Numero: 148 Data: 14/12/2017 OGGETTO: MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI E INDIVIDUAZIONE ESERCIZI CUI APPLICARE I DIVIETI PER SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE E NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO (L.R. 5/2013 COME MODIFICATA DALL'ART.48 L.R. 18/2016). Il giorno 14 Dicembre 2017, alle ore 13:00, nella Residenza Municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme e nei termini di legge. All appello risultano: NOMINATIVO CARICA PRESENTE TONELLATO MARIANNA Sindaco S SANZANI WILLIAM Vice Sindaco S BIONDI QUINTO Assessore S CAMPACCI PATRIZIA Assessore S ORLATI BENEDETTA Assessore S Partecipa il Vice Segretario Comunale FARINA ANNALISA Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il sig. TONELLATO MARIANNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per trattare la proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE Rilevato che: - il fenomeno dell incremento del gioco d azzardo e il successivo progressivo sviluppo di una dipendenza patologica sta assumendo, nel nostro paese, aspetti di problematicità oltre che sul piano psicologico individuale anche in ambito relazionale, familiare, sociale, penale e culturale; - il D.L. n. 158/2012 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 189/2012, all art. 1 comma 1 prevede l aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia ; Richiamate: - la Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate ed, in particolare, l art. 6 Apertura ed esercizio dell attività, come modificato dalla Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell economia responsabili ; - la Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 ed, in particolare, l art. 48, comma 4 e 5 di integrazione della suindicata L.R. n.5/2013; - la deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 831 del 12/06/2017 che ha dettato disposizioni attuative del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 che dispone: 2 bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Preso atto che: - la D.G.R. n. 831/2017 assegna ai Comuni il compito di eseguire una mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio, che tenga conto anche di quelli dei Comuni confinanti, e l individuazione di: -sale giochi situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili; -esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d azzardo lecito di cui all art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. Dato atto che: - gli uffici comunali, anche alla luce delle precisazioni regionali sulle definizioni di luoghi sensibili, riportate alla pagina web: http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenzepatologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili, hanno provveduto alla mappatura riportata nell allegato cartografico (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che: - sono presenti nel territorio comunale sale giochi e bingo, esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d azzardo lecito di cui all art. 110 comma 6 del TULPS individuati nell allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (dati AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI al 14/06/2017); - tutte le attività economiche di cui al punto precedente, ad eccezione della sala giochi e bingo denominata Bingo Bul, sono ubicate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili come risulta dalla cartografia (allegato 1) e pertanto sono soggette ai divieti di cui all art. 6, commi 2bis e 2 ter, della L.R. n. 5/2013 e cioè divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito di cui all art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 (TULPS), con la precisazione che sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività; Acquisito il parere favorevole per la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dalla Responsabile del Settore Attività Produttive Sig.ra Patrizia Pretolani e dal Responsabile del Settore Urbanistica Dott. Ing. Fabrizio Di Lorenzo, per quanto di rispettiva competenza; Con votazione favorevole unanime e palese resa a norma di legge, DELIBERA 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi della D.G.R. 831/2017, la mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio, che tiene conto anche di quelli dei Comuni confinanti, nonché l elenco delle sale giochi e sale scommesse, degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d azzardo lecito di cui all art. 110 comma 6 del TULPS, allegati 1) e 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 2) Di dare atto che: a) sono presenti nel territorio comunale sale giochi e bingo; b) non possono essere autorizzate nuove sale gioco e sale scommesse, né l installazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito di cui all art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS, ubicate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella presente mappatura; c) nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d azzardo lecito di cui all art. 110, comma 6, del TULPS, si provvederà ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della normativa regionale;

3) Di incaricare il Responsabile del Settore Attività Produttive di effettuare ai titolari degli esercizi ricadenti nell area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, la comunicazione inerente al divieto di installazione di nuovi apparecchi e di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza. A tal fine, su ogni apparecchio installato nei locali mappati, il titolare dell esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l utilizzo degli apparecchi; 4) Di trasmettere la presente deliberazione a: a) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli b) Questura di Forlì-Cesena c) Associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) d) organi di vigilanza e controllo (locale Stazione Carabinieri, Corpo Unico di Polizia Municipale dell Unione di Comuni della Romagna Forlivese); 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l urgenza determinata dall approssimarsi della scadenza stabilita delibera di Giunta Regionale del 12.06.2017 n.831.

Il verbale della sopraestesa deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto. Il Presidente TONELLATO MARIANNA Il Vice Segretario Comunale FARINA ANNALISA Num. Dell Albo Pretorio Copia della deliberazione viene pubblicata all Albo informatico del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. Lì Il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA Certificato di pubblicazione ed esecutività della delibera della Giunta C. n. 148 del 14/12/2017 Visti gli art.124 e ss del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e visti gli atti d ufficio, si certifica che detta deliberazione: è stata pubblicata all Albo Informatico del Comune per il sopraindicato periodo; è stata comunicata con lettera n. in data ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri; è stata comunicata con lettera n. in data alla Prefettura. La deliberazione è divenuta esecutiva a termini di legge perché: dichiarata immediatamente eseguibile per l urgenza; decorsi 10 giorni dall inizio della pubblicazione. Dalla Residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale