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Provincia di Reggio Emilia tra i Comuni di BAISO CASALGRANDE CASTELLARANO RUBIERA SCANDIANO VIANO Approvato con deliberazione del Consiglio dell Unione n 28 del 28/03/2014 1

INDICE Art.1 - Oggetto e finalità del Regolamento Art. 2 - Regolamentazione delle tipologie di entrate e della riscossione Art. 3 Riscossione coattiva delle entrate Art. 4 Responsabile del procedimento Art. 5 Versamenti rateali Art. 6 Contenzioso Art. 7 Autotutela Art. 8 - Richieste di annullamento Art. 9 - Norme di rinvio Art. 10 - Entrata in vigore 2

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale della riscossione delle entrate extratributarie dell Unione di cui al titolo III, limitatamente alle sanzioni del codice della strada e normative connesse alla circolazione stradale ed altre violazioni di competenza. 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell attività dell quale soggetto attivo delle proprie entrate in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. Art. 2 Regolamentazione della riscossione 1. La riscossione di tutte le entrate di cui all art. 1, sia volontaria che coattiva, è attuata in forma diretta dall Unione. Art. 3 Riscossione coattiva delle entrate 1. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui all art. 1, l Unione procede mediante ingiunzione fiscale, secondo quanto disposto dal R.D. n. 639/1910 e dalla normativa vigente. Il funzionario responsabile del relativo procedimento è individuato nel Dirigente cui è attribuita la responsabilità, il quale è l unico soggetto competente alla firma delle ingiunzioni fiscali e di tutti gli atti conseguenti e successivi. 2. La Giunta dell Unione determina i costi diretti della riscossione coattiva da imputare a carico dei soggetti debitori, laddove non sia già diversamente quantificati dalla normativa vigente. 3. La somma dovuta per le violazioni inerenti il codice della strada, si intende quella prevista ai sensi dell art 203 del D. Lgs. 285/1992, ovvero quella costituente titolo esecutivo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, fatti salvi i costi diretti di procedimento e riscossione coattiva. 4. Gli interessi da applicare all'ingiunzione fiscale sono determinati in misura pari al tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 5. In materia di rimborsi e rateizzazioni, alle ingiunzioni fiscali si applicano le disposizioni del presente regolamento. Art. 4 Responsabile del Procedimento 1. Competente alla definizione dell accertamento è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell accertamento stesso. Art. 5 Versamenti rateali 1. Nel caso in cui l entità sia pari o superiore a Euro 500,00, su richiesta del contribuente, che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa una dilazione del pagamento secondo le norme contenute nell art 202 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito complessivo lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro. 3

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 3. L'istanza deve essere presentata all ufficio della Polizia Municipale utilizzando eventualmente il modello appositamente predisposto. Alla domanda va allegata la documentazione attestante il reddito complessivo lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro 10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 4. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all ufficio competente, che deve essere contestuale autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per quanto concerne il dato reddituale e la non avvenuta decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato. 5. L istanza di rateizzazione è ammissibile se presentata prima dell attivazione degli atti esecutivi da parte dell Ente. 6. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del procedimento. 7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l ultimo giorno di ciascun mese. 8. In caso di mancato pagamento della prima rata, questa si ritiene accodata all ultima scadenza prevista; qualora le rate per le quali non si è provveduto al pagamento siano più di una, l interessato decade automaticamente dalla rateazione per l intero importo ancora dovuto, interessi e sanzioni in misura piena, immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; Art. 6 Contenzioso 1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, il funzionario responsabile della gestione dell'entrata é abilitato alla rappresentanza in giudizio dell ente, previa procura del Presidente Unione disposta ai sensi dello Statuto. Art. 7 Autotutela 1. L Amministrazione, con provvedimento del funzionario responsabile dell entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. 2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell atto che appaia illegittimo o infondato. 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori: grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio. valore della lite; costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese. 4. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario responsabile può annullare il provvedimento. In tal caso, dell atto di annullamento viene data comunicazione all organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso. 4

Art. 8 Richieste di annullamento 1. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di: a) doppia imposizione; b) errore di persona o di notifica; c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; d) errore di calcolo; e) notificazione di verbale a soggetto estraneo di cui all art. 386, comma 1, del D.P.R. 495/92, del regolamento di attuazione del codice della strada; 2. Le richieste di annullamento presentate dai contribuenti devono essere indirizzate all ufficio della Polizia Municipale che ha emesso l atto di cui si chiede l annullamento. 3. Le richieste di cui al comma 1, non comportano alcun dovere da parte dell ufficio di riesaminare il provvedimento emesso. 4. Nel caso in cui il procedimento di riesame si concluda con l emissione dell atto di annullamento, di tale provvedimento è data comunicazione al contribuente. Art. 9 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti di legge e del regolamento delle entrate del comune di Scandiano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 24.11.1998. Eventuali variazioni normative di carattere esclusivamente prescrittivo non derogabili, i cui effetti si esplicano direttamente sulle norme regolamentari, si intendono automaticamente applicabili. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione consigliare di approvazione. 5

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