S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Documenti analoghi
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e Bosnia Erzegovina per la cooperazione nel campo della cultura, dell istruzione e dello sport

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1302

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (MARTINO) (TREMONTI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1599)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

A.C Ratifica dell Accordo di collaborazione culturale e dell Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio tra Italia e Cipro

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1242

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Legge 11 ottobre 2000, n. 290

A.C Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2098

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Ministro degli Affari Esteri (MALFATTI) di concerto eoi Ministro delle Finanze (REVIGLIO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1926

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1500

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2193

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

SENATO DELLA REPUBBLICA

A.C Accordo tra Italia e Sud Africa in materia di cooperazione di polizia

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2969

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1216

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1729)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

A.C Ratifica dell Accordo tra Italia e San Marino per la prevenzione e la repressione della criminalità. (Approvato dal Senato - A.S.

SENATO DELLA REPUBBLICA

ENATO DELLA REPUBBLICA, vili LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 3503 presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) col Ministro della pubblica istruzione e dell università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) e col Ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1998 Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Republica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 3503 INDICE Relazione........................................... Pag. 3 Relazione tecnica....................................» 5 Disegno di legge....................................» 9 Testo dell Accordo (in lingua italiana)..................» 11 Testo dell Accordo (in lingua inglese)..................» 15

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 3503 ONOREVOLI SENATORI. L Accordo di collaborazione culturale con l Indonesia, firmato il 20 ottobre 1997, rientra nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a sviluppare pienamente le capacità di promozione e di collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera. Oltre alla già rilevante valenza bilaterale dell Accordo in esame, peraltro esso si inserisce in particolare in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell area del Pacifico presentano favorevoli ed ampi spazi di penetrazione nei confronti della presenza culturale ed economico-commerciale italiana. La specifica importanza dell Indonesia nel contesto della sua posizione geografica e le sue potenziali capacità di rafforzare i rapporti economico-commerciali con l Italia hanno inoltre costituito costanti e precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l Accordo culturale in esame. L Accordo determina i princìpi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi prioritari in cui attuare la maggiore attività: cooperazione interuniversitaria, insegnamento della lingua e della cultura, rapporti artistico-culturali. L articolo I, dopo una parte preambolare, esemplifica vari soggetti istituzionali dei due Paesi tra i quali sviluppare rapporti di collaborazione e specifiche intese: ministeri e istituzioni, università, musei, istituzioni artistiche ed archeologiche, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, compagnie, corporazioni ed altre persone fisiche e giuridiche operanti nei campi dell arte, dell educazione, dello sport e della ricerca. L articolo II regola il settore prioritario della cooperazione accademica, mediante il sostegno di accordi interuniversitari, scambi di professori e ricercatori, progetti comuni che interessino entrambe le Parti. Lo stesso articolo prevede anche scambi nel campo artistico, radiofonico, televisivo, cinematografico e della comunicazione di massa, informativo, culturale e sportivo. L articolo III disciplina il settore prioritario dell insegnamento della lingua e della cultura dei due Paesi, individuando dei mezzi specifici per la promozione di esse quali cattedre universitarie, lettorati, cooperazione editoriale, scambio di materiale informativo per una migliore comprensione degli aspetti storici e culturali dell altra Parte, servizi giornalistici e pubblicazioni. L articolo IV riguarda il settore prioritario dei rapporti artistico-culturali e tende allo sviluppo della collaborazione tra le due Parti contraenti attraverso l organizzazione di mostre di alto livello, lo scambio di artisti nei campi della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, la partecipazione a festival, manifestazioni cinematografiche ed altre. Il medesimo articolo prevede anche una cooperazione nell ambito dello sport. L articolo V riguarda le borse di studio che costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento di tutti gli obiettivi di cooperazione culturale. Gli articoli VI e VII completano il quadro della collaborazione culturale tra i due Paesi incoraggiando i rapporti nei campi dell istruzione attitudinale, degli archivi, delle biblioteche, dello sport e delle attività giovanili.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 3503 L articolo VIII fa valere la necessità, opportunamente rappresentata in tutti i più recenti accordi culturali, di instaurare una più stretta collaborazione tra le Autorità competenti delle due Parti contraenti al fine di impedire l importazione, l esportazione, il trasferimento illecito di opere d arte e di beni culturali e promuovere lo scambio di quelli smarriti o trasferiti illegalmente. L articolo IX prevede la costituzione di una Commissione culturale mista che dovrà tradurre in norme precise, attraverso programmi esecutivi di regola a carattere pluriennale, i princìpi accolti dall Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due Capitali solo dopo l avvenuta ratifica dell Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi. L articolo X contiene una clausola di salvaguardia dei diritti e degli impegni delle Parti derivanti dalle Convenzioni internazionali da esse concluse con Paesi terzi. L articolo XI risolve la questione di eventuali controversie che dovessero sorgere circa l interpretazione e l attuazione dell Accordo in esame mediante l adozione del criterio delle consultazioni e dei negoziati tra le due Parti contraenti. L articolo XII statuisce, infine, che l Accordo in questione entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà valido a tempo indeterminato, salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi. Quest ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 3503 RELAZIONE TECNICA L attuazione dell Accordo di collaborazione culturale tra l Italia e l Indonesia comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli: Articolo II, comma 1: Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale, viene previsto lo scambio di docenti e di ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa: n. 4 docenti o ricercatori per 10 giorni: spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 4 persone x 10 giorni) L. 7.200.000 Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti e ricercatori (articolo II, comma 1), si prevede che l Italia possa inviare in Indonesia quattro docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Jakarta (lire 3.500.000 x 4 persone = lire 14.000.000 + lire 700.000 quale maggiorazione del 5 per cento) L. 14.700.000 Per un ulteriore incremento della cooperazione nelle istituzioni accademiche, si prevede di finanziare annualmente Convenzioni interuniversitarie, relative ad accordi bilaterali tra le università dei due Paesi ed a progetti di ricerca comune riguardanti settori di reciproco interesse. La relativa spesa viene così quantificata: Finanziamento di Convenzioni interuniversitarie L. 20.000.000 Totale onere (articolo II, comma 1) L. 41.900.000

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 3503 Articolo III: Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Indonesia, si prevede l attivazione di una cattedra di italiano, mediante l assunzione di un lettore per un anno, nonchè l acquisto di libri e materiale audiovisivo. I relativi oneri sono così suddivisi: (lire 30.000.000 x 1 lettore x 1 anno) L. 30.000.000 acquisto di libri e materiale audiovisivo» 5.000.000 Totale onere (articolo III) L. 35.000.000 Articolo IV, commi 1 e 2: Allo scopo di organizzare mostre di alto livello e promuovere le iniziative nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevede la seguente spesa: Iniziative nei settori ritenuti prioritari L. 50.000.000 Totale onere (articolo IV, commi 1 e 2) L. 50.000.000 Articolo V: Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Indonesia, si prevede che l Italia possa assegnare ogni anno otto borse di studio per un periodo di otto mesi. La relativa spesa è così quantificabile: borsellino mensile (lire 1.100.000 x 8 persone x 8 mesi) L. 70.400.000 spese di assicurazione (lire 400.000 x 8 persone)» 3.200.000 Totale onere (articolo V) L. 73.600.000 Articolo IX: Per l esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista, che si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Indonesia ed in Italia. Nell ipotesi dell invio in missione di due

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 3503 funzionari per un periodo di sette giorni, la relativa spesa viene così quantificata: Spese di missione: pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 7 giorni) L. 2.800.000 diaria giornaliera per ciascun funzionario $ USA 142, al cambio di lire 1.800 = lire 256.000, cui si aggiungono lire 77.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall articolo 3 del regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941; l importo complessivo di lire 333.000 viene ridotto di lire 85.000 corrispondente a 1/3 della diaria (lire 248.000 + 74.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 322.000 x 2 persone x 7 giorni)» 4.508.000 Spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Jakarta (lire 3.500.000 x 2 persone = lire 7.000.000 + lire 350.000 maggiorazione del 5 per cento)» 7.350.000 Totale onere (articolo IX) L. 14.658.000 Pertanto, l onere da porre a carico del bilancio dello Stato, per l anno 1998, è di lire 215 milioni da iscrivere: per lire 34.700.000 nello stato di previsione del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica e per lire 180.300.000 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; a decorrere dall anno 1999 è di lire 201 milioni annue da iscrivere: per lire 34.700.000 nello stato di previsione del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica e per lire 166.300.000 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, come di seguito evidenziato: Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Articolo II, comma 1 L. 41.900.000 L. 41.900.000 L. 41.900.000 Articolo III» 35.000.000» 35.000.000» 35.000.000 Articolo IV, commi 1 e 2» 50.000.000» 50.000.000» 50.000.000 Articolo V» 73.600.000» 73.600.000» 73.600.000 Articolo IX» 14.658.000 Totali L. 215.158.000 L. 200.500.000 L. 200.500.000 In cifra tonda L. 215.000.000 L. 201.000.000 L. 201.000.000

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica 3503 Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, nonchè alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Indonesia, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell attuazione dell indicato provvedimento.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica 3503 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all Accordo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall articolo XII dell Accordo stesso. Art. 3. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in lire 215 milioni per l anno 1998 e in lire 201 milioni a decorrere dall anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica 3503 Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica 3503

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica 3503

Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica 3503

Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica 3503

Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica 3503

Atti parlamentari 16 Senato della Repubblica 3503

Atti parlamentari 17 Senato della Repubblica 3503

Atti parlamentari 18 Senato della Repubblica 3503