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L.R. 15/2016, art. 19 Testo coordinato dal Servizio geologico Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 Testo originario del Regolamento e modifiche approvate con DPReg. 30/06/2017, n. 0149/Pres. (BUR n. 28 del 12/7/2017) DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (BUR n. 2 del 09/01/2019) Art. 1 Oggetto Art. 2 Soggetti beneficiari Art. 3 Spese e iniziative ammissibili Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande Art. 5 Istruttoria Art. 6 Concessione dei contributi e criteri di graduatoria Art. 7 Rendicontazione ed erogazione Art. 8 Modello di domanda Art. 9 Norma transitoria Art. 10 Norme di rinvio Art. 11 Abrogazioni Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l erogazione dei contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici regionali per le finalità previste nell articolo 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche) per incentivare le esplorazioni di nuove cavità, promuovere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte, ai fini dell aggiornamento della sezione a) del Catasto Speleologico Regionale (CSR), sostenere l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte, sostenere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla divulgazione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche. 2. Ai fini del presente regolamento, per attività speleologica si intendono le attività di cui all articolo 2, comma 2, lettera n) della legge regionale 15/2016. Art. 2 (Soggetti beneficiari) 1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all articolo 1 le associazioni ed i gruppi speleologici iscritti all Elenco di cui all articolo 14, comma 2, della legge regionale 15/2016. Art. 3 (Spese e iniziative ammissibili) 1. Ai sensi dell articolo 19, comma 3, della legge regionale 15/2016, sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari nel corso dello stesso anno solare di presentazione della domanda. 2. Le spese ammissibili a contributo, suddivise tra spese correnti e spese d investimento, sono connesse con le attività speleologiche di cui all articolo 1, comma 2, ivi comprese quelle per l acquisto di attrezzature e strumentazione. 3. Le spese ammissibili a contributo riguardano: a) Spese correnti: 1) acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove cavità; 2) documentazione attività speleologica; 3) corsi di formazione; 4) corsi di aggiornamento; 5) spese di viaggio per attività speleologica; 6) spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop;

7) spese di viaggio per partecipazione a corsi; 8) pubblicazioni; 9) divulgazione; 10) affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi; 11) acquisto di riviste, pubblicazioni, libri; 12) gestione delle strutture a supporto dell attività speleologica. b) Spese d investimento: 1) acquisto di strumentazione informatica hardware; 2) acquisto di strumentazione informatica software; 3) acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo; 4) acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica; 5) acquisto di attrezzatura inventariabile connessa all attività speleologica e alla gestione della struttura. Art. 4 (Modalità e termini di presentazione della domanda) 1. La domanda di contributo, redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all Allegato A, è firmata digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritta manualmente dal legale rappresentante dell ente richiedente, ed è presentata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o via raccomandata, al Servizio competente in materia, con indicazione nell oggetto: Domanda per concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia, entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. La domanda di contributo di cui all allegato A, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: a) dichiarazione dei dati riassuntivi inerenti l attività svolta, secondo il modello di cui all Allegato B; b) tabella analitica che riporti un diario dettagliato dell attività dichiarata nell Allegato B, comprendente data, tipologia di attività suddivisa secondo i codici parametro di cui all allegato D, descrizione sintetica e soci partecipanti; c) giustificativi ed eventuali memorie scritte a comprova di quanto riportato nella tabella di cui alla lettera b); d) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'associazione o del gruppo richiedente. 1 1 Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul

3 bis. Con la domanda di contributo il beneficiario può richiedere l erogazione anticipata, fino al 60 per cento del contributo concedibile, mediante espressa indicazione della voce di cui all Allegato A. 2 Art. 5 (Istruttoria) 1. Il responsabile dell istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda. 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l incombente, un termine di quindici giorni. 3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 del presente articolo, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l archiviazione della stessa, dandone comunicazione all soggetto richiedente. Art. 6 (Concessione dei contributi e criteri di graduatoria) 1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all articolo 36 della legge regionale 7/2000, nei limiti delle disponibilità finanziarie 3. 2. La graduatoria delle domande di contributo, è formulata sulla base dei dati di cui all allegato B, di seguito specificati con i relativi pesi e con le modalità e i coefficienti dettagliati nell Allegato D: a) Attività relativa al Catasto (AC): metri spaziali di cavità rilevati, per revisione, aggiornamento, nuovo accatastamento, con dati digitali vettoriali anche volumetrici, peso 55 per cento; b) Attività svolte sul Territorio regionale (AT): giornate-uomo di attività speleologica e corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo e certificati da organismi/istituzioni nazionali/internazionali, peso 20 per cento; c) Attività Divulgativa (AD): pubblicazione di riviste e articoli tecnico/scientifici, partecipazione a congressi/convegni ed organizzazione di congressi/convegni ed altri eventi; peso 20 per cento; d) Soci iscritti Assicurati annualmente per attività speleologica, che svolgono tale attività (SA), peso 5 per cento. 2 Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul 3 Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul

3. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, si seguirà l ordine cronologico di presentazione delle domande. 4. I dati dichiarati nell Allegato B devono riferirsi all attività speleologica svolta nell anno solare precedente alla domanda di contributo. 5. Tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 20 per cento delle risorse disponibili suddiviso per il numero di domande ammesse a contributo ed il restante 80 per cento verrà concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria. 6. Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti per spese correnti e spese d investimento. 7. 4 Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia sono approvati: a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo; b) l elenco delle domande non ammissibili a contributo; c) il riparto delle risorse disponibili. 8. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente in materia entro il 30 aprile dell anno di presentazione della domanda 5. 9. Con il decreto di concessione di cui al comma 8 si provvede contestualmente all erogazione anticipata del 60 per cento del contributo concesso, ove richiesta dal beneficiario. 6 Art. 7 (Rendicontazione ed erogazione) 1. Entro il 30 aprile 7 dell anno successivo alla presentazione della domanda, deve essere presentata mediante il modello Allegato C, idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell articolo 43 della legge regionale 7/2000 corredata di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce da sottoporre a verifica contabile a campione. 2. In sede di rendicontazione i beneficiari devono indicare tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti nell annualità per le stesse iniziative e spese oggetto di contributo regionale, che coprirà solo le spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario. 4 Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul 5 Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul 6 Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. d), DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul 7 Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul

3. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato sulla base della valutazione della documentazione giustificativa di cui al comma 1, al netto di eventuali altri contributi di cui al comma 2 ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso questa non costituisca un costo per l ente richiedente. 4. Il decreto di determinazione ed erogazione del contributo sarà emesso entro il 30 giugno dell anno di presentazione della rendicontazione 8. 5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1. Art. 8 (Modello di domanda e allegati) 1. Il modello di domanda e gli allegati al presente regolamento sono resi disponibili anche sul sito internet della Regione. 2. Eventuali modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 9 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione, per l anno 2017 le domande di contributo, sono presentate entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. 2. In via transitoria, sino all'approvazione della sezione del Catasto speleologico regionale (CSR) recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 ottobre 2016, (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), per la formazione della graduatoria, non sono richiesti e non verranno valutati i dati dell Attività del Catasto (AC). 9 3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina di cui all articolo 11. Art. 10 (Norme di rinvio) 8 Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul 9 Comma sostituito da art 4, c. 1, DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (in corso di pubblicazione sul

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000. Art. 11 (Abrogazioni) 1. E abrogato il decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2016 n. 224/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.). Art. 12 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.