STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

Documenti analoghi
IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

Comma 1 (limiti per prestatore e utilizzatore)

Atti parlamentari 335 Senato della Repubblica N (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

(L. 96 del INPS, Circolare n. 107 del

cosa sono modalità e limiti di utilizzo Avv. Alessandro Corvino

S E A V SOGGETTI INTERESSATI

Edizione curata da. Dott. Stefano Bianchi Responsabile Area Lavoro - Relazioni Sindacali. in collaborazione con. Avv.

Studio Nicco. Consulenza del lavoro e gestione del personale

OGGETTO: La nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio

OGGETTO: La nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio

SOCIETA' CONSULENZE AZIENDALI SAS SAVIGLIANO (CN) Via Allione, 1

Disciplina delle prestazioni occasionali

1. CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO)

Disciplina delle prestazioni occasionali

Oggetto: Nuove prestazioni di lavoro occasionale: contratto di prestazione occasionale (CPO) e libretto famiglia (LF).

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

-CENTURION PAYROLL SERVICE SRL NEWSLETTER GIUGNO 2017 N 5 STUDIO DOTT.SSA MONICA MELANI

CIRCOLARE: PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE: LIBRETTO FAMIGLIA

A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: LAVORO ACCESSORIO E REGOLE NUOVI VOUCHER

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI.

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

ART. 54. Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

Ai Signori clienti dello Studio Loro sedi. Oggetto: Lavoro Occasionale PrestO e Libretto Famiglia (ex Voucher), Circolare INPS

Presto, la guida completa

Libretto famiglia SPECIALE

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali

AREA LAVORO E PREVIDENZA

euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.

Lavoro & Previdenza La Circolare su temi previdenziali e di lavoro

LIBRETTO DI FAMIGLIA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE LEGGE 96 DEL 21 GIUGNO 2017 CIRCOLARE INPS 107 DEL 05 LUGLIO 2017.

Studio Professionale Dott. Giuseppe Barletta

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Dott. Paola Rita Regaldo Dottore commercialista e revisore contabile

Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI. Como, agosto 2017 Circolare. Oggetto: CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale

LAVORO ACCESSORIO DISCIPLINA DEL NUOVO. Gentile Cliente,

Le prestazioni di lavoro occasionale (i nuovi voucher)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE - NUOVI VOUCHER

Studio Di Leone C O M M E R C I A L I S T A CIRCOLARE INFORMATIVA III TRIMESTRE 2017 IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE - VOUCHER

Campo di applicazione del nuovo lavoro occasionale CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE: NUOVI VOUCHER

IL LIBRETTO FAMIGLIA E IL NUOVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Le nuove Prestazioni Occasionali

Libretto famiglia e Presto: le guide complete

COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI GU IDA PR AT IC A NUOVI VOUCHER. a cura del Centro Studi CNAI

Le nuove regole del lavoro accessorio

Il Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017, all art. 54-bis, convertito nella Legge 96/2017,

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E LIBRETTO FAMIGLIA

LAVORO OCCASIONALE SCHEDA DIDATTICA

Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale

PRESTAZIONI DI LAVORO AGRICOLO

C o n v e g n o 11 Giugno 2018

Nuovo lavoro occasionale: attiva la piattaforma online

Nuovo lavoro occasionale: attiva la piattaforma online

Lavoro Occasionale Libretto Famiglia Contratto di Prestazione Occasionale

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE - CIRCOLARE INPS 107/2017

Voucher con nuove regole dal 10 luglio Sempre più complesso attivarli correttamente -

Servizio circolari per la clientela Circolare n. 02 del 11 LUGLIO 2017 INDICE 1 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 50/2017 PRESTAZIONI OCCASIONALI

Informativa Studio Fantinello Carlo

Aspetti previdenziali e assicurativi

Le Circolari della Fondazione Studi

PRESTAZIONI OCCASIONALI IN SOSTITUZIONE DEI VECCHI VOUCHER

Con questa nota, intendiamo offrire il quadro generale della questione, per consentire di trovare risposta alle domande più frequenti.

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI per le aziende aderenti a Promo.Ter Unione Servizio Paghe

CIRCOLARE 12/2017 Genova, 04/07/2017. Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 50/2017 PRESTAZIONI OCCASIONALI

Chiarimenti in materia di prestazioni occasionali

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Manovra Correttiva (DL 50 del 24/04/2017 convertito con L. n 96 del 21/06/2017)

Contratto di prestazione occasionale SPECIALE

Nota UIL SU CIRCOLARE INPS N.107/2017

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO n. 144 del 20 Ottobre 2017

SPAZIO AZIENDE LUGLIO 2017

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI (EX VOUCHER)

Gentili Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N.01/2017. Prot. 01/circ/17. Bollate, 21/09/2017. Oggetto: Recenti novità e disposizioni.

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

Le novità in tema di lavoro introdotte dal D.L. 50/2017

Istruzioni Inps per l operatività del nuovo lavoro occasionale

aderente a INQUADRAMENTO OCCASIONALE - CONFRONTO TRA PRESTAZIONE E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO ACCESSORIO E IL RICORSO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO)

Gli Approfondimenti della

Lavoro accessorio: indiscrezioni sul nuovo regime sostitutivo dei voucher lavoro

I BUONI DI LAVORO INPS. La nuova disciplina

Studio Di Leone CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2017 IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE VOUCHER NORMATIVA INFORTUNI LAVORO DIPENDENTE GRAVIDANZA DEL DIPENDENTE

S E A V. OGGETTO: Prestazioni lavori occasionali (c.d. PrestO ) - CHIARIMENTI INPS

Contratto di prestazione occasionale. Legge n. 96/2017, di conversione del d.l. n.50/2017 (cd. "manovrina"). Circolare INPS n.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni in materia di lavoro accessorio

[CIRCOLARE MENSILE ] [Luglio 2017]

Studio di Consulenza del Lavoro Laura Santarosa. definizione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio

Il nuovo lavoro occasionale

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro. e p.c.

Prestazioni occasionali e Lavoro autonomo occasionale

Transcript:

ASSOCIATI: COLLABORATORI: DOTT. GIORGIO REBONATO DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO Consulente del lavoro DOTT. ALBERTO REBONATO RAG. TERESA NEGRI RAG. RICCARDO BOLOGNA DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE DOTT. MICHELE VENTURI Nostri gentili Clienti Loro sedi CIRCOLARE INFORMATIVA N. 08 DEL 12.07.2017 SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI INDICE DEGLI ARGOMENTI CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE LIBRETTO FAMIGLIA ADEMPIMENTI DI LEGGE Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso) si ringrazia fin d ora per il rispetto degli orari

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA E IL NUOVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AREA TEMATICA: LAVORO IL LIBRETTO DI FAMIGLIA Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche non esercenti attività professionale o d impresa. Mediante il Libretto Famiglia l utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per: a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro orari, utilizzabili per remunerare prestazioni di durata non superiore ad un ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: - 8,00 per il compenso a favore del prestatore; - 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS; - 0,25 per il premio assicurativo INAIL; - 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell erogazione del compenso al prestatore. IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO) E il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al punto successivo: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata e per le imprese del settore agricolo. La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri aggiuntivi a carico dell utilizzatore: - contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 % (cioè 2,97); - premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5% (cioè 0,32). DIVIETI ALL UTILIZZO DEL CPO E vietato il ricorso al Cpo da parte di: a. Utilizzatori che hanno più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b. Utilizzatori che hanno già in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore o hanno avuto con il prestatore, nei sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;

c. Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, purché non iscritti nell anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; d. Imprese dell edilizia e di settori affini, imprese esercenti l attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; E inoltre vietato l utilizzo del Cpo nell ambito dell esecuzione di appalti di opere o servizi. Nel settore agricolo, invece, il compenso minimo è pari all importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL di riferimento. LIMITI ECONOMICI ALL UTILIZZO DEI LF E CPO I Libretti di Famiglia e i Contratti di prestazione occasionale posso essere utilizzati per remunerare prestazioni di lavoro occasionale nel limite dei seguenti compensi annui: - fino a 5.000 per ogni prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori; - fino a 5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori; - fino a 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore DIRITTI DEI PRESTATORI: I prestatori di lavoro occasionale, hanno in entrambi i rapporti di lavoro (LF o Cpo) i seguenti diritti: 1. Al versamento dei contributi INPS per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con l iscrizione alla Gestione separata; 2. All assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 3. Al Riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI 1) Per poter accedere alle due tipologie di contratto sopra esposte, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti (versamento preventivo a mezzo F24 Elide non compensabile della somma da destinare al Prestatore e per i relativi oneri previdenziali) sulla piattaforma informatica INPS, tramite un intermediario (Consulenti del Lavoro Dottori Commercialisti), oppure tramite un Patronato ma solo per l accesso ai libretti di famiglia. 2) L INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento diretto del compenso al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, con le modalità scelte dal prestatore all atto della registrazione. L Inps provvede inoltre all accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all INAIL dei premi assicurativi. ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI Almeno 60 minuti prima l ora di inizio della prestazione l utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: a. Dati anagrafici e identificativi del prestatore; b. Il luogo di svolgimento della prestazione; c. L oggetto della prestazione; d. La data e l ora di inizio e di termine della prestazione, ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni; e. Il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo f. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica. REVOCA DELLA COMUNICAZIONE GIA INVIATA Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. SANZIONI In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di 2.500 (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o

comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell arco dello stesso anno solare il relativo rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di 2.500 e la retribuzione oraria. In caso di violazione dell obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. Cordiali saluti. Studio Dott. Rebonato & Associati