L.R. n. 32/2002 art. 6-ter: Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione.

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Deliberazione Giunta Regionale 21 giugno 2016 n. 584 L.R. n. 32/2002 art. 6-ter: Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione. (Toscana, BUR 6 luglio 2016, n. 27, parte seconda) LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche, in particolare l'art. 6-ter "Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione" c. 2: "La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funziona mento sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale"; Visto altresì il relativo regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 approvato con D.P.G.R. n. 47/R/2003 e in particolare l'art. 7 "Regole generali di funzionamento del sistema integrato" che al c. 2 prevede: "La Regione supporta i processi organizzativi dei Comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di strutture permanenti di supporto educativo"; Visto il D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R ss.mm che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia; Vista la Delib.C.R. 17 marzo 2012, n. 32 "legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). Articolo 31. Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012-2015"; Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008", e in particolare l'art. 29, comma 1 che prevede che gli strumenti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione del medesimo; Visto il "Protocollo d'intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l'attuazione della governance territoriale" di cui alla Delib.G.R. n. 505 del 31 maggio 2004, che prevede il processo di programmazione a livello zonale e provinciale; Tenuto conto delle proprie precedenti Deliberazioni n. 444 del 28 maggio 2012, n. 301 del 29 aprile 2013, n. 515 del 23 giugno 2014 e n. 15 del 12 gennaio 2015, n. 1019 del 26 ottobre 2015, n. 475 del 24 maggio 2016 che hanno approvato le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per gli anni scolastici rispettivamente 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 in relazione ai Progetti Educativi Zonali P.E.Z.; Rilevato, sulla base dell'esperienza in atto, che non sussistono condizioni di piena omogeneità nel funzionamento delle 35 Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione della Toscana, né nei loro regolamenti e modalità organizzative; Valutato che l'efficacia degli interventi della programmazione territoriale e la coerenza tra gli obiettivi della programmazione medesima e le effettive criticità manifestate dal territorio non possono prescindere dal buon funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione; Valutato pertanto necessario procedere ad un'azione di rafforzamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione su tutto il territorio regionale, al fine di favorire il pieno espletamento del ruolo per

esse previsto dalla L.R. n. 32/2002 e dagli strumenti attuativi, nella convinzione che l'efficacia degli interventi della programmazione territoriale e la coerenza tra gli obiettivi della programmazione medesima e le effettive criticità manifestate dal territorio non possono prescindere dal buon funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione. Ritenuto, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 6-ter, comma 2 della L.R. n. 32/2002, di emanare con la presente Deliberazione i "Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione nell'ambito del sistema integrato per il diritto all'apprendimento", secondo quanto contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni per i contenuti di base dei regolamenti interni zonali e per la strutturazione tecnico/organizzativa delle Zone medesime; Visto che con la propria precedente Deliberazione n. 475 del 24 maggio 2016 "L.R. n. 32/2002. Approvazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2016/2017. Progetti educativi zonali P.E.Z." si sono previste opportune risorse finanziarie ripartite tra le Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione per il consolidamento e la creazione delle strutture tecniche territoriali sia nell'ambito dell'infanzia, con l'"organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia", per il quinto anno di attività (ai sensi della L.R. 32/2002 art. 3-bis "Sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia" c. 5 lettera a. e del Regolamento D.P.G.R. n. 41/R/2013 art. 8), sia nell'ambito scolare, con l'"organismo di coordinamento zonale educazione e scuola", per il primo anno di attività; Dato atto, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 6-ter comma 2 della L.R. n. 32/2002, che le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, nel disciplinare il loro funzionamento e organizzazione, dovranno attenersi a quanto previsto nel documento "Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione nell'ambito del sistema integrato per il diritto all'apprendimento", contenuto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto il parere del CD nella seduta del 9/06/2016; Dato atto che il Comitato di Coordinamento Istituzionale previsto dall'art. 24 della L.R. 32/2002 ha espresso parere favorevole in merito al presente atto in data 16/06/2016; A voti unanimi Delibera 1. Di approvare i "Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione nell'ambito del sistema integrato per il diritto all'apprendimento", secondo quanto contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni per i contenuti di base dei regolamenti interni zonali e per la strutturazione tecnico/organizzativa delle Zone medesime. 2. Di stabilire che le Conferenze zonali aggiornino o, qualora ne fossero sprovviste, approvino i propri regolamenti interni in conformità ai contenuti dei Criteri di cui all'allegato 1 al presente atto, entro il termine del 31 ottobre 2016, anche in raccordo agli interventi inerenti la Programmazione territoriale di cui alla Delib.G.R. n. 475/2016. 3. Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati. 4. Di demandare ai competenti uffici della Giunta regionale tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente atto. Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all'allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. n. 23/2007.

Allegato 1 Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione nell'ambito del sistema integrato per il diritto all'apprendimento I presenti Criteri sono emanati ai sensi della L.R. n. 32/2002 art. 6-ter "Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione" c. 2: "La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale" e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. n. 47/R/2003 art. 7 "Regole generali di funzionamento del sistema integrato" c. 2: "La Regione supporta i processi organizzativi dei Comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di strutture permanenti di supporto educativo" La recente riforma della L.R. n. 32/2002 ha affinato alcuni elementi del sistema regionale e locale della governance che presiede all'attuazione del sistema integrato istruzione, formazione e lavoro. Tra questi preme ricordare l'introduzione di una Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle diverse politiche regionali, che contribuisce a rafforzare il ruolo delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione chiamandone a partecipare al proprio interno una rappresentanza, assieme a quella dei soggetti istituzionali e non appartenenti al sistema dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, dell'università e delle parti sociali (2). Le Conferenze Zonali sono chiamate ad aggiornare il proprio regolamento o, se sprovviste, ad adottarlo, in conformità ai contenuti dei presenti Criteri, nonché della L.R. n. 32/2002 e dei Regolamenti attuativi D.P.G.R. n. 47/R/2003 e D.P.G.R. n. 41/R/2013, entro il termine del 31/10/2016; l'avvenuta adozione di adeguato regolamento costituisce precondizione di accesso ai finanziamenti regionali in materia di educazione e istruzione in relazione a quanto previsto dal presente atto. I regolamenti zonali necessitano di progressivi aggiornamenti nel tempo in funzione dei mutamenti della normativa e del quadro di riferimento. Il regolamento zonale dovrà disciplinare: - il funzionamento della Conferenza - la costituzione degli organismi/strutture tecniche permanenti zonali (articolazioni operative della zona), la loro composizione e i loro compiti - il sistema di relazioni tra i diversi organismi e soggetti - l'organizzazione del processo di governance locale, in coerenza con la normativa e le direttive regionali in tal senso La Conferenza zonale, nel definire i propri organismi/strutture tecniche permanenti meglio descritti di seguito e le loro modalità organizzative, può prevedere che la propria Struttura di supporto tecnico organizzativo (gi? Segreteria tecnica), come pure gli altri organismi/strutture zonali, vengano anche a sovrapporsi nella composizione (per intero o in parzialmente) in quanto ne fanno parte i medesimi referenti/persone. Resta fermo che occorre comunque che venga garantito l'esercizio di tutte le funzioni qui previste nel rispetto dei principi di riferimento. La Conferenza zonale promuove la gestione associata tra i Comuni che la compongono delle funzioni inerenti le materie di propria competenza, anche attraverso la forma dell'unione di Comuni. La gestione associata è praticata, in particolare, per la costituzione e il funzionamento delle strutture e organismi tecnici di supporto di cui al presente atto.

Le diverse Conferenze zonali della Toscana stabiliscono occasioni di confronto reciproco, al fine di armonizzare gli interventi, esprimere una rappresentanza unitaria nei confronti della Regione - compresa quella richiesta per la partecipazione alla Conferenza regionale- e favorire la circolazione di buone pratiche ed esperienze. Strutturazione/organizzazione della Zona 1) CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE È l'organo politico della Zona La sua composizione è definita dall'art. 6-ter c. 1 della L.R. 32/2002 "La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria". La Conferenza zonale è l'organo che definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed armonizzando l'azione dei comuni/unioni di comuni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche, delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio della Zona stessa; tale territorio costituisce ambito ottimale per le politiche locali di educazione e istruzione. Le Conferenze zonali promuovono la più ampia partecipazione, aperta, trasparente e integrata, a tutti i soggetti portatori di interessi che possono trovare attuazione o risposta nel sistema locale dell'educazione e istruzione. A supporto delle politiche locali e per la costruzione e il funzionamento a livello territoriale del sistema integrato per il diritto all'apprendimento, la Conferenza zonale, valorizzando le esperienze già esistenti, si dota dei necessari organismi tecnici permanenti, che costituiscono articolazioni operative della Conferenza medesima e hanno carattere sia trasversale che tematico (vedi anche art. 7 c. 1 lett. c del Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 di attuazione della L.R. 32/2002). 2) STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO ZONALE È l'organismo tecnico, cioè la struttura di supporto per la programmazione, della Conferenza zonale. È costituito, nelle forme stabilite dalla Conferenza, un organismo di supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza medesima che ha il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti di programmazione e di attuazione su tutte le materie di competenza. Finora tale organismo è stato denominato Segreteria tecnica della Conferenza. Tale struttura assicura i necessari rapporti tra tutti i comuni/unioni di comuni che compongono la Zona e tra questa e tutti i diversi soggetti che compongono il Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento; è lo snodo centrale del sistema locale e ne garantisce la funzionalità assicurando la collegialità degli interventi e garantendo che la programmazione avvenga a livello zonale. La Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale svolge funzioni di tipo trasversale su tutte le tematiche di competenza della Zona e assicura il coordinamento con la Conferenza dei due diversi organismi zonali riportati di seguito per la gestione nei vari ambiti tematici di intervento, nonché le relazioni e il coordinamento tra i medesimi diversi organismi. La composizione della Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale è esplicitamente formalizzata, anche al fine di assicurare continuità e coerenza, ed è ispirata ai principi di collegialità e integrazione: al suo interno sono presenti rappresentanze di ogni comune/unione di comuni componente la Zona, nelle persone dei referenti tecnici dei diversi uffici competenti in materia di educazione e di istruzione. All'interno di tale organismo viene individuato un coordinatore (espressione dei comuni/unioni di comuni) che la presiede e ne è il referente anche verso l'esterno.

Alla Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale deve inoltre corrispondere un responsabile di riferimento (dirigente o comunque una figura responsabile avente anche rilevanza esterna) appartenente all'articolazione dei comuni/unioni di comuni. Il dirigente assicura la redazione e l'adozione degli atti amministrativi zonali di programmazione, monitoraggio e rendicontazione e ne è responsabile. In caso di esercizio di funzioni dei Comuni/unioni di comuni in forma associata, può essere individuato uno specifico ufficio di un comune/unione di comuni che assolva unitariamente alle funzioni della Struttura di supporto zonale. Gli organismi tematici: A) ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA È la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica che fornisce un supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione degli interventi, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione delle attività e l'erogazione di servizi ai destinatari. Questo organismo di coordinamento, spesso riferibile agli attuali CRED dove esistenti, garantisce l'integrazione delle iniziative rivolte ai bambini e ragazzi in età scolare tra i diversi Comuni/Unioni di Comuni e tra la Zona e le Istituzioni scolastiche - o meglio le reti di scuole, quando costituite- in modo da assicurare la coprogettazione tra enti locali e scuole. Garantisce inoltre l'integrazione con i diversi soggetti territoriali operanti in materia. L'organismo di coordinamento educazione e scuola costituisce un presidio territoriale sulle tematiche e agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale. All'interno di tale organismo viene individuato un coordinatore (espressione dei comuni/unioni di comuni) che ne è il referente anche verso l'esterno. A titolo esemplificativo, sono citabili alcune tematiche trattate: - contrasto alla dispersione scolastica - inclusione della disabilità - integrazione interculturale - dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa con relativi piani annuali - servizi di supporto alla scuola - educazione non formale di giovani e adolescenti - apprendimento permanente e educazione degli adulti... La struttura di supporto per la gestione delle attività in ambito scolastico ed educativo assicura l'integrazione degli interventi mediante il coordinamento e il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non) realizzato attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati, anche tematici e articolati su più livelli, ai quali partecipano i soggetti medesimi. La composizione di detti tavoli tecnici/gruppi di lavoro deve promuovere e assicurare, ogniqualvolta siano trattate materie di competenza, la partecipazione di rappresentanti di:

- istituzioni scolastiche autonome - ai sensi dell'art. 6-ter c. 5 lett. a) della L.R. 32/2002-, o meglio delle reti di scuole, quando costituite - ai sensi dell'art. 6-ter c. 6 della L.R. 32/2002- che rappresentano almeno il 50% delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona - scuole paritarie degli enti locali e private - ai sensi dell'art. 6-ter c. 5 lett. b) della L.R. 32/2002- - province e città metropolitana -ai sensi dell'art. 6-ter c. 5 lett. c) della L.R. 32/2002- - parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria -ai sensi dell'art. 6-ter c. 7 della L.R. 32/2002- - ASL - Società della salute - CPIA - formazione professionale... - lavoro... - associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale nell'area dell'istruzione e dell'educazione - università - reti territoriali per l'apprendimento permanente La composizione viene integrata anche mediante l'opportuno ampliamento, di volta in volta, di un gruppo di base. B) ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA È costituito ai sensi di: - L.R. n. 32/2002 art. 3-bis "Sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia" c. 5 lettera a) - Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. n. 41/R/2013 art. 8 Agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale. (2) art. 6-ter 1 della L.R. n. 32/2002 e art. 7-bis e art. 7-ter del Regolamento D.P.G.R. n. 47/R/2003 di attuazione della L.R. n. n. 32/2002.