Quadro normativo sui rifiuti urbani

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Il Testo Unico Ambientale 1 classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi 2. Sono rifiuti urbani 3 : a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). E competenza dello Stato 4 la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da Enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Sono di competenza delle Regioni 5, nel rispetto delle competenze dello Stato,: 1. la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito; 2. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; 3. la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani e assimilali; 4. la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 5. la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati dallo Stato. La Regione approva o adegua il proprio piano entro due anni dall entrata in vigore della parte quarta del d. lgs. n. 152/2006; nel frattempo restano in vigore i piani regionali esistenti 6. A differenza del precedente decreto legislativo n. 22/1997 7, che assegnava alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il Testo Unico Ambientale riserva alle Province 8 principalmente funzioni in materia di verifiche e controlli, per l'esercizio delle quali le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa). Oltre all attività di vigilanza, compete alle Province l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, ove già adottato, e delle previsioni dei piani regionali di gestione dei rifiuti, 1 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252 Norme in materia ambientale, titolo IV 2 Articolo 184, comma 1 3 Articolo 184, comma 2 4 Articolo 195, comma 2 5 Articolo 196, comma 1 6 Articolo 199, comma 7 7 Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di gestione dei rifiuti 8 Articolo 197, commi 1 e 2 Pag. 1 di 6

sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il Testo Unico Ambientale assegna invece competenza esclusiva, o quanto meno prevalente, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani alle Autorità d Ambito 9, e definisce con il termine gestione 10 la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura. La normativa prevede che le Regioni 11, sentite le Province e i Comuni interessati, nell ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, provvedano alla delimitazione di ambiti territoriali ottimali (ATO), entro sei mesi dall entrata in vigore del decreto legislativo stesso, e che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base degli ATO, delimitati secondo i seguenti criteri: 1. superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; 2. conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; 3. adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ato; 4. valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; 5. considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Come conseguenza di questa assegnazione, vengono ridefinite anche le competenze dei Comuni 12, infatti questi: concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ATO, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica, continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa; concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri generali individuati dallo Stato. I Comuni sono altresì tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. Al fine dell organizzazione del servizio di gestione integrata 13 dei rifiuti urbani, gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito ottimale, costituiscono le Autorità d ambito, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l affidamento e il controllo della gestione integrata dei rifiuti, dove per gestione integrata 14 dei rifiuti si intende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade. Vengono trasferite all Autorità d Ambito 15 l esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti e le vengono assegnate l organizzazione del servizio e la determinazione degli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza. 9 Articolo 201, commi 2 e 3 10 Articolo 183, comma, 1 lettera d) 11 Articolo 200, comma 2 e 1 12 Articolo 198, comma 2 e 3 13 Articolo 201, comma 1 14 Articolo 183, comma 1, lettera cc) 15 Articolo 201, commi 2, 3, 4 e 5 Pag. 2 di 6

Per la gestione ed erogazione del servizio, sono affidate: 1. la realizzazione, la gestione e l erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; 2. la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ato. Per ogni ambito, inoltre: 1. è raggiunta, nell arco di cinque anni dalla sua costituzione, l autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; 2. è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio. A tale proposito va ricordato che la nuova disciplina relativa alle discariche di rifiuti 16 prevede che, a partire dal 31 dicembre 2008, non potranno essere collocati in discarica rifiuti con Potere Calorifico Inferiore maggiore di 13.000 KJ/Kg. Il d. lgs. n. 152/2006 classifica il combustibile da rifiuti (Cdr) 17 come rifiuto speciale ed esclude dall'ambito di applicazione della parte quarta, il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q), prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard Uni_En Iso 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici. La durata della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 18 da parte dei soggetti affidatari, che non può essere inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle Regioni, in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 19 mediante gara ad evidenza pubblica, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico. Il d. lgs. n. 152/2006 prevede che gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli Enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio siano conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni 20 da parte dei soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento. I nuovi impianti 21 vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, 16 Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prorogato con L. 17/2007 17 Articolo 229, commi 1 e 2 18 Articolo 201, comma 6 19 Articolo 202, commi 1, 2, 3 e 4 20 Articolo 204, comma 4 21 Articolo 202, commi 5 e 6 Pag. 3 di 6

anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato 22 sono regolati da contratti di servizio conformi ad uno schema tipo adottato dalle Regioni in conformità a criteri ed li indirizzi forniti dallo Stato. Il testo Unico Ambientale prevede che lo schema tipo di contratto di servizio contenga: il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902; l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; idonee garanzie finanziarie e assicurative; i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli Enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze. Per poter definire i contenuti dello schema tipo le Autorità d'ambito devono preliminarmente effettuare una ricognizione delle opere e degli impianti esistenti, trasmettendo alla Regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del d. lgs. n. 152/2006 ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato. I soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della parte quarta del Testo Unico Ambientale 23, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito. L'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti entro nove mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa. Qualora l'autorità d'ambito non provveda in merito, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi al fine del completamento della procedura di affidamento. In ogni ATO 24 deve essere raggiunta una percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari a: a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. Il testo Unico Ambientale definisce la raccolta differenziata 25 come la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 22 Art. 203, commi 1, 2 e 3 23 Articolo 204, commi 1, 2 e 3 24 Articolo 205, comma 1 Pag. 4 di 6

omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero. Chiarisce inoltre che per frazione umida si intende il rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, mentre per frazione secca il rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico. La frazione organica umida separata fisicamente 26 dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia contribuisce al raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata sopra esposte. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi è prevista un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'autorità d'ambito. L autorità provvede in seguito a ripartire l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. Il d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che, con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, vengano stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione che tiene conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti. Le Regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. I possessori di locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico, che producano rifiuti urbani, sono tenuti al pagamento di una tariffa 27 per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Testo Unico Ambientale definisce una nuova tariffa e sopprime quella prevista dal precedente d. lgs. n. 22/1997. La nuova tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, ed assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), nonché da una quota variabile, che è funzione delle quantità di rifiuti conferiti, del servizio fornito e dell'entità dei costi di gestione. Il d. lgs. n. 152/2006 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, disciplini con apposito regolamento, i criteri generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e determinare la tariffa. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio. Alla tariffa è altresì applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La tariffa è determinata dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata. 25 Articolo 183, comma 1, lettere f), o) e p) 26 Articolo 205, commi 2, 3, 4 e 6 27 Articolo 238 Pag. 5 di 6

Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi. Pag. 6 di 6