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INDICAZIONI PROCEDURALI E DI PREVENZIONE CHE IL COMUNE DEVE ATTUARE PER LA CORRETTA GESTIONE IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO Comune di San Giovanni Ilarione IL TECNICO Per. Ind. Nicola Cavallini La presente relazione tecnica è stata realizzata da SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO s.c. a r.l. 37131 VERONA VIA C. NEPOTE, 10 FAX +39 0458 920 240 E.MAIL: info@setservizi.it TEL. +39 045 972 300 R. TRIB. VR 10913/78 R. PREF. VR 14.5.80 1500/AE.1 R.C.C. 16.10.78 CCIAA VR 157823 C.F. 00770770238

INDICE 1 PREMESSA... 3 2 DEFINIZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO... 4 2.1 Tipologie... 5 3 RIFERIMENTI NORMATIVI... 7 4 ITER PROCEDURALE... 9 4.1 Manifestazioni inferiori a 200 persone... 9 4.2 Manifestazioni superiori alle 200 persone... 9 5 ANNOTAZIONI... 11 EVENTO SICURO Pag. 2 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

1 PREMESSA La definizione di locale di pubblico spettacolo fornita da decreti, norme tecniche e successivi chiarimenti non è sempre univoca e di immediata identificazione, in particolare in occasione delle manifestazioni temporanee dove si riscontrano spesso situazioni differenti. Il presente documento ha lo scopo di rendere più chiara l individuazione delle attività da considerarsi di pubblico spettacolo e fornire un univoca interpretazione delle procedure da attuare al fine di una corretta gestione di tali eventi. Si è ritenuto utile riportare una sintesi della normativa procedurale e tecnica aggiornata con i più recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell Interno. Vengono di seguito identificati i locali e le attività da considerarsi di pubblico spettacolo e quindi rientranti nel potere di controllo della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell art. 80 del TULPS. Inoltre, per tipologia di attività, è stata riportata la documentazione da presentare per l esame progetto e per il successivo sopralluogo della Commissione. EVENTO SICURO Pag. 3 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

2 DEFINIZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO Il concetto di locale di pubblico spettacolo è riassumibile nelle seguenti situazioni in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico di carattere culturale, etc.) aperti al pubblico: A. un locale, un edificio, una struttura temporanea, un area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico; B. un area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune); C. locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente trasformato per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all attività di somministrazione di alimenti e/o bevande. Nello specifico un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero: 1) I locali definiti dall art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell Interno: a) locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., b) stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive). 2) i locali definiti dall art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996: a) teatri, b) cinematografi, c) cinema-teatri, d) auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell evento), e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, f) sale da ballo e discoteche, g) teatri tenda, h) circhi, i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, j) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, k) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo. 3) un luogo pubblico, indetto all esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare il luogo oggetto del collaudo di EVENTO SICURO Pag. 4 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all amenità, al divertimento, etc., e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza; 4) arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo; 5) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, etc.), anche se svolte all interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all aperto); 6) ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero: a) locale idoneo all espletamento delle esibizioni dell artista ed all accoglimento prolungato dei clienti; b) modifica della distribuzione abituale dell arredo (tavoli, sedie, impianto luci); c) aree libere per il ballo; d) dove sia prevalente l attività congiunta di trattenimento e svago; e) quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, etc.; 7) circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale; 8) gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.); 9) parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013); 10) stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012); 11) allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013); 12) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto. 2.1 Tipologie Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte: In forma permanente, in luoghi normalmente al chiuso, a ciò espressamente destinati, come i locali di intrattenimento e svago (ad esempio i teatri, i cinema, le discoteche) che offrono EVENTO SICURO Pag. 5 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

sistematicamente, oltre al pubblico spettacolo in sé, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti; In forma temporanea, quasi sempre in luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze. I trattenimenti o spettacoli da svolgere in luogo pubblico o esposto al pubblico, definiti anche "pubblici spettacoli", sono riconducibili all art. 68 del R.D. 773/1931 (meglio noto come T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza). EVENTO SICURO Pag. 6 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

3 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro Circolare del Capo della Polizia n 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017 Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n 11464 del 19.6.2017 Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto legislativo del 22 luglio 2014 Decreto palchi Circolare del Ministero dell'interno n. 1689 SG 205/4 del 1 aprile 2011 Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi Si riporta brevemente la cronologia legislativa relativa alla pubblica sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo. Il T.U.L.P.S., all art. 80, recita l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. [...]. Al sopracitato art. 80 DEL T.U.L.P.S. vengono applicati gli art. 141, 141-bis, 142, 143, 144 e 145 del regolamento (Regio Decreto 06.05.1940, n.635), sostituiti dall art. 4 (semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo) del D.PR. del 28.05.2001, n.311, ove vengono descritti: i compiti della commissione di vigilanza; composizione commissione comunale di vigilanza; verifiche ed accertamenti per locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone; non obbligatorietà di verifica, per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le stesse modalità, ove ci sia già stata una concessione di agibilità in data non anteriore a due anni, fatte salve ulteriori specifiche della commissione di vigilanza. In tal caso l organizzatore della manifestazione deve presentare una dichiarazione con la quale si attesti l utilizzo delle attrezzature, degli allestimenti, degli impianti e delle modalità di impiego; composizione della commissione provinciale di vigilanza. art. 4 D.PR. 28.05.2001: [...] Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: EVENTO SICURO Pag. 7 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. [...] [...] la commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta: a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. [...] [...] Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. [...] [...] e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. [...] La commissione provinciale di vigilanza viene convocata solamente in questi casi: quando la commissione comunale non è istituita; per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori; per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche od elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell Interno, di concerto con il Ministro della sanità. EVENTO SICURO Pag. 8 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

4 ITER PROCEDURALE Si riporta di seguito l iter procedurale allo scopo di verificare la correttezza delle caratteristiche di sicurezza e conseguentemente ottenere parere favorevole da parte della commissione di vigilanza. 4.1 Manifestazioni inferiori a 200 persone 1 Una volta terminato l allestimento delle strutture e degli impianti, è sufficiente acquisire agli atti della domanda di autorizzazione ai sensi dell articolo 68 del T.U.L.P.S. la seguente documentazione: - Certificazione da parte di professionista (iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84) che attesti la presenza dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente; - Dichiarazione dell organizzatore della manifestazione per le procedure inerenti gli aspetti della gestione della sicurezza. 4.2 Manifestazioni superiori alle 200 persone 1 2 3 4 5 Almeno 30 giorni prima della manifestazione: produzione di documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza delle stesse, la certificazione di conformità delle strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari e la gestione della sicurezza, al fine di consentire, da parte della commissione di vigilanza, una verifica tecnica della manifestazione che si intende effettuare. La documentazione tecnico-illustrativa deve essere completa di relazione tecnica, relazione degli impianti elettrici ed elaborati grafici. La commissione esamina la documentazione prodotta e esprime un parere in merito Qualora venga espresso un parere negativo, la commissione vigilanza potrà essere riconvocata per un ulteriore verifica della documentazione, rivista e modificata secondo le indicazioni della commissione. Il parere favorevole può essere rilasciato anche con prescrizioni: in tal caso l organizzatore dovrà ottemperare alle disposizioni imposte dalla commissione. La commissione effettua, a seguito dell allestimento della manifestazione, un sopralluogo tecnico per l accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione. EVENTO SICURO Pag. 9 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

RICHIESTA AL COMUNE DOCUMENTAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA entro 30 giorni dalla manifestazione SUAP CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER ESAME PROGETTO PARERE NEGATIVO PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI ALLESTIMENTO STRUTTURE E IMPIANTI DELLA MANIFESTAZIONE ALLESTIMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI DELLA MANIFESTAZIONE CON PRESCRIZIONI INDICATE DALLA COMMISSIONE CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE EVENTO SICURO Pag. 10 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

5 ANNOTAZIONI EVENTO SICURO Pag. 11 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017

EVENTO SICURO Pag. 12 di 12 Rev. 00 del 10/11/2017