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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 25/11/2016 n. 1697 Settore I 1.3 - Area Risorse umane e Organizzazione 1.3.1 - Risorse umane e Organizzazione - Trattamento giuridico, Organizzazione e Relazioni Sindacali OGGETTO: DOTT.SSA ING. ALESSANDRA VALLASCIANI. ALTA PROFESSIONALITA AREA GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE, SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E VERIFICA VULNERABILITA SISMICA DELL EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE - SETTORE III. AMPLIAMENTO DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI CONFERITA CON DETERMINA N. 1648 DEL 15/11/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PRESO ATTO che il 31/10/2016 è cessato l incarico di dirigente a tempo determinato conferito al Dott. Ing. Massimo Sbriscia con il Decreto Presidenziale n. 2 del 13/10/2014, ai sensi dell art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, non prorogabile per le limitazioni previste dall art. 1, comma 420, lett. e), della Legge n. 190/2014; CONSIDERATO che la legge 15 luglio 2002, n. 145, Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (in G.U. 24 luglio 2002, n. 172) ha consentito con l art. 2 l'esplicita delega delle funzioni dirigenziali, prevedendo accanto ai compiti e poteri dei dirigenti che essi per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile ; VISTA la Circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie del 22 ottobre 2002, n. 4, Limiti di estensibilità delle disposizioni della legge 15 luglio 2002, n. 145, al personale degli enti locali con cui, tra l altro, si è precisato quanto segue: Pag. 1

in coerenza con il richiamato quadro normativo, pertanto, si può ritenere che a ciascun ente locale, sia riconosciuta la potestà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, i principi desumibili dalle disposizioni della legge n. 145 del 2002, attraverso una disciplina di dettaglio calibrata alla specifica condizione dell'ente, alle sue esigenze organizzative ed alle sue condizioni strutturali e funzionali ; conseguentemente ciascun ente locale potrà prevedere, nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 89 del TUEL che i dirigenti per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possano delegare ai propri dipendenti per un periodo determinato alcune delle competenze inerenti alle funzioni dirigenziali, prevedendo una analoga possibilità a favore dei responsabili degli uffici e dei servizi, nei comuni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ; VISTO che la Provincia di Ancona, in attuazione della normativa sopra richiamata, ha proceduto all adeguamento del proprio ordinamento alla disciplina contenuta nel Capo III del TUEL e nel Capo II del D.Lgs. n. 165/2001, mediante recepimento nello Statuto provinciale dei principi contenuti nei suddetti Capi e la loro declinazione in dettaglio nel vigente regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi; VISTO che con i decreti presidenziali n. 216 del 10/11/2016 e 232 del 22/11/2016 si è proceduto alla modifica del vigente Regolamento sull ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta al fine di garantire il funzionamento e la continuità della gestione amministrativa, inserendo tra l altro una disciplina dettagliata sulla delegabilità parziale delle funzioni dirigenziali ai funzionari che ricoprano le posizioni funzionali più elevate (quali alte specializzazioni, alte professionalità o posizioni organizzative e, in assenza di tali professionalità, al personale di categoria D), in attuazione dell art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall art. 2, comma 1, della legge 15/7/2002, n. 145, al fine di rendere omogenea la disciplina relativa alla delega parziale delle funzioni dirigenziali; VISTO il Decreto della Presidente della Provincia n. 220 del 10/11/2016, ad oggetto: Istituzione di una nuova Area di attività denominata Gestione Edilizia scolastica ed istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell edilizia scolastica ed istituzionale nell ambito del Settore III; VISTA la determinazione n. 1648 del 15/11/2016 con cui si è affidato alla dott.ssa ing. Alessandra Vallasciani l incarico di Alta Professionalità e di titolare dell Area Gestione Edilizia scolastica ed istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell edilizia scolastica ed istituzionale del Settore III dell Ente e contestualmente si è attribuita alla stessa, con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, parte delle proprie funzioni dirigenziali ed in particolare alcune di quelle indicate all art. 29, comma 2, del citato Regolamento; RITENUTO opportuno, al fine di rendere più spedita la gestione dei procedimenti di pertinenza del Settore III, di dover estendere tale delega anche ad altre Aree di attività dello stesso Settore, in considerazione del fatto che la dott.ssa ing. Alessandra Vallasciani, in quanto incaricata di Alta professionalità, occupa la posizione funzionale più elevata nel Settore III; Pag. 2

VISTI i seguenti articoli del suddetto Regolamento che circoscrivono la delega delle funzioni dirigenziali all ambito del Settore di riferimento del Dirigente delegante: - Art. 19, comma 4, lett. p); - Art. 19 bis, comma 1; - art. 28, comma 1; - art. 29, comma 1; VISTO che ricorrono tutte le condizioni previste dall art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 per esercitare tale facoltà quali: a) la particolare situazione di precarietà istituzionale dell ente locale provincia nel contingente periodo; b) le carenze organizzative conseguenti alle limitazioni imposte dall art. 1, comma 420 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) circa il divieto per le province di effettuare assunzioni a qualunque titolo; c) il temporaneo periodo entro il quale le funzioni da delegarsi potranno essere esercitate che può essere circoscritto all adozione da parte dell ente del proprio piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale previsto dall art. 1, comma 423 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) una volta superato il periodo di transitorietà previsto dall art. 1, comma 51 della legge n. 56/2014; DATO ATTO che per eventuali direttive ed indirizzi necessari per l esecuzione delle attività delegate, potrà farsi riferimento alla apposita disciplina sulla delegabilità parziale delle funzioni dirigenziali approvata con i citati decreti presidenziali n. 216 del 10/11/2016 e n. 232 del 22/11/2016 ed inserita nel vigente Regolamento sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; DETERMINA 1. Di integrare la propria precedente determinazione n. 1648 del 15/11/2016, citata in premessa, estendendo la delega di parte delle funzioni dirigenziali conferita alla dott.ssa ing. Alessandra Vallasciani, incaricata di Alta Professionalità e titolare dell Area Gestione Edilizia scolastica ed istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell edilizia scolastica ed istituzionale del Settore III dell Ente, anche per le medesime funzioni di pertinenza delle seguenti ulteriori aree di attività del Settore III: - Area Progettazione e Lavori, limitatamente alle funzioni inerenti l Area Gestione Edilizia scolastica ed istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell edilizia scolastica ed istituzionale. 2. Di dare atto che parte delle funzioni dirigenziali oggetto della presente delega sono quelle riportate nella citata determinazione n. 1648 del 15/11/2016 ed indicate all art. 29, comma 2, del citato Regolamento e che vengono di seguito elencate: a) i procedimenti di competenza dell Area cui lo stesso è funzionalmente assegnato, delegando l adozione dei relativi provvedimenti finali, anche di natura discrezionale, e la firma in nome proprio delle comunicazioni, anche esterne; Pag. 3

b) l adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi e l emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l Amministrazione verso l esterno, in esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani approvati dai competenti organi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, che non siano riservati agli organi elettivi; c) il rilascio di attestazioni e certificazioni, l invio di comunicazioni, l adozione di diffide, la funzione di autenticazione e legalizzazione e l adozione di ogni atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; d) la presidenza di tutte le commissioni di gara o di appalto concorso e l espletamento delle relative procedure relativamente alle gare di importo non superiore a 100.000,00 (art. 19, comma 4, lettera c); e) le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell art. 31 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 per l affidamento e l esecuzione dei contratti pubblici; f) la stipulazione dei contratti; g) la direzione dell esecuzione di tutti i contratti gestiti dall Area, ivi compresi gli atti di svincolo di cauzioni definitive a garanzia di rapporti contrattuali; h) l individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell art. 5 della legge n. 241/1990 e il potere sostitutivo nei confronti del responsabile del procedimento inadempiente; i) l attribuzione del coordinamento e del controllo dell attività dell Area e dell attività dei responsabili dell istruttoria dei procedimenti amministrativi in detti uffici incardinati, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; j) l irrogazione delle sanzioni amministrative; k) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi e di ogni forma di selezione del personale da incardinare nell Area e la responsabilità delle relative procedure per i posti di qualifica non superiore a quella posseduta dal funzionario delegato (art. 19, comma 4, lettera b); l) l adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale dell Area; m)i pareri in ordine alle autorizzazioni riguardanti il personale dell Area; n) l autorizzazione di ferie, permessi, ed assenze brevi del personale dell Area; o) il coordinamento e controllo del personale assegnato all Area in relazione alle responsabilità dei procedimenti affidati; p) la valutazione senza rilevanza esterna del personale allo stesso assegnato (art. 19, comma 4, lettera h); q) l attuazione dei progetti afferenti l Area, definiti nel Piano di Assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi, con il potere/dovere di acquisizione ed accertamento delle entrate ed adozione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio assegnati con gli obiettivi di gestione; r) l espressione del parere di regolarità tecnica, s) il controllo e la realizzazione dei programmi e della gestione economica dell Area, con verifica, in corso d anno, che gli impegni di spesa ed i costi di gestione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti e con le compatibilità; t) la liquidazione delle fatture nell ambito delle attività e dei progetti assegnati; y) l approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi dei lavori da appaltare e delle perizie di variante ove tale approvazione non sia espressamente prevista dalla legge quale competenza degli organi politici. Pag. 4

3) Di dare atto altresì che la presente delega viene conferita: a) per le ragioni organizzative citate in premessa; b) per un periodo limitato e precisamente dalla data di adozione della presente determinazione e fino all adozione da parte dell ente del proprio piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale previsto dall art. 1, comma 423 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) una volta superato il periodo di transitorietà previsto dall art. 1, comma 51 della legge n. 56/2014, fatta salva la possibilità di revoca o modifica della presente delega per esigenze di carattere organizzativo, funzionale o disciplinare. 4) Di dare atto inoltre che l esercizio della delega deve avvenire secondo i seguenti principi contenuti nel vigente Regolamento sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi e in particolare: A) nell art. 19 bis: commi 4 e 5: 4. Non si applica, in caso di conferimento di delega parziale delle funzioni dirigenziali, l art. 2103 del codice civile. 5. L attribuzione della delega parziale di funzioni dirigenziali non può essere oggetto di rifiuto od opposizione da parte degli interessati, rientrando tra i doveri d ufficio ai sensi dell art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 B) nell art. 19 ter: commi dal 3 al 9: 3. Al dipendente destinatario delle delega è attribuito il potere di esercitare la funzione oggetto di delega in nome proprio, comportando la delega la riferibilità immediata degli atti posti in essere al soggetto delegato che ne assume la relativa responsabilità in quanto l attività delegata rimane propria del soggetto delegato ed i relativi atti non sono imputabili al dirigente delegante. 4. Quale atto discrezionale la delega comporta in capo al dirigente delegante il compito di vigilare sulle modalità di esercizio della funzione delegata mediante poteri di direttiva e di vigilanza con facoltà di avocazione, sostituzione o revoca insindacabile della delega conferita. 5. Con l atto di delegazione amministrativa vengono attribuiti al funzionario delegato soltanto l esercizio e la gestione della funzione rimanendo in capo al dirigente delegante la relativa competenza. 6. Non sono delegabili le funzioni di stretta competenza dirigenziale di per sé inalienabili anche solo nel mero esercizio quali, ad esempio, le attribuzioni di organizzazione generale della struttura organizzativa di preposizione, le funzioni di negoziazione del sistema obiettivi-risorse, l attività di pianificazione/programmazione dei propri obiettivi da conseguire, la valutazione dei propri collaboratori, tutte quelle attività che abbiano carattere strategico e natura esclusivamente dirigenziale, quindi non delegabili per loro intrinseco carattere, ovvero, in altri termini, la cui delegabilità priverebbe il ruolo dirigenziale di quei caratteri fondamentali che lo qualificano. 7. E fatto divieto al funzionario delegato di subdelegare le funzioni allo stesso conferite per l esercizio dal dirigente delegante. 8. Tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato devono recare l indicazione degli estremi del provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali. Pag. 5

9. L atto di delega cessa automaticamente di avere efficacia nel momento in cui il Dirigente non ricopra più la posizione di responsabilità del Settore. C) nell art. 28, commi 3 e 5: 3. L atto di delega cessa automaticamente di avere efficacia nel momento in cui il dirigente non ricopra più la posizione di responsabilità del Settore a norma del precedente articolo 19 ter, comma 9. 5 Non sono comunque delegabili le competenze stabilite dal presente regolamento all art. 19, commi 1, 2 e 3 (relativamente alle lettere b), d), e) e f)) e quelle tipiche riservate dalla legge ai dirigenti, di cui all art. 19, comma 4, lettere: b, c, h, i, p, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 29. 5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente. 6) Di disporre che dell adozione di tale provvedimento sia data formale comunicazione ai titolari di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa del Settore III. Ancona, 25/11/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE BASSO FABRIZIO (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) Pag. 6