CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 OTTOBRE 2017, N.

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 2017, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 GENNAIO 2018, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 GENNAIO 2018 N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 GENNAIO 2016, N.

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 APRILE 2015, N : deposito incontrollato di veicoli fuori uso

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n Valutazione rischio amianto

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 11 DICEMBRE 2015, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 NOVEMBRE 2017, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CASSAZIONE PENALE - SEZ. III - SENTENZA DEL 3 APRILE 2019 N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2014, N : le condizioni che rilevano per qualificare un veicolo fuori uso.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 5 MARZO 2018, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 GENNAIO 2018, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 MAGGIO 2015, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione, n /10: Trasporto di rifiuti non autorizzato

Deposito incontrollato di fresato

Cassazione Penale: risarcimento danni subiti dal privato in materia di gestione dei rifiuti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 2017, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2014, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. Sez. III n del 15 novembre 2018 (UP 28 set 2018) Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Cusumano RITENUTO IN FATTO

Così ha deciso la prima sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 6974/2018 depositata il 13 febbraio scorso e sotto allegata).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 GIUGNO 2017, N.

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n Guida di una betoniera e obbligo di formazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Obbligo di denuncia per opere in cemento armato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione penale: ruscellamento, scarico o rifiuto liquido?

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud ) , n Svolgimento del processo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 APRILE 2017, N : la buona fede in materia di gestione dei rifiuti.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 26 AGOSTO 2016, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 NOVEMBRE 2015, N : veicoli fuori uso e la condizione di rifiuto

Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 GENNAIO 2018, N.

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

BENI CULTURALI E AMBIENTALI URBANISTICA E EDILIZIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 4 GIUGNO 2018, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

Nel procedimento penale la sentenza tributaria è una prova solo se definitiva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 18 ottobre 2016, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 MAGGIO 2016, N.

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Stupefacenti. Ha 20 gr. di marijuana: è spaccio? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

Svolgimento del processo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n Responsabilità del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2013, N.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sistema penitenziario: la scelta della più invasiva misura della perquisizione con. denudamento deve essere motivata e controllabile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Casssazione Penale, Sentenza n , depositata il 15 dicembre 2014

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 SETTEMBRE 2018, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2011, n RSPP ed organizzazione del lavoro

Transcript:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 OTTOBRE 2017, N. 48350: il luogo di consumazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite. «il luogo di consumazione del reato di cui all art. 260 d.lgs. 152/06, concretandosi lo stesso nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato»

4 "...41/) 3 ~4 O REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 4 8 3 5 O ~ I 7 Composta da: ALDO FIALE LUCA RAMACCI EMANUELA GAI ANDREA GENTILI ALESSIO SCARCELLA PUBBLICA UDIENZA DEL 29/09/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 2542/2017 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N.23673/2017 ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: SENTENZA PEREGO IVANO nato il 18/12/1972 a CANTU' SALA PAOLO nato il 21/08/1979 a MILANO avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Uditílil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per il rigetto del ricorso i i, difensori presenti avv.ti Clementini Carlo e De Zordo Daniela sostituto processuale che si riportano ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 25/1/2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 9/11/2015, il Tribunale di Lecco aveva affermato la responsabilità penale di Ivano PEREGO e Paolo SALA in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112 cod. pen. e 260 d.lgs. 152\06, perché in concorso con altri, il PEREGO quale amministratore della "PEREGO Strade s.r.l." (po "PEREGO GENERAL CONTRACTOR s.r.l." ed il SALA quale preposto alla gestione rifiuti della società), effettuavano attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, gestendo ingenti quantità di rifiuti da demolizione provenienti da più cantieri e formalmente destinati al recupero presso impianti o cave autorizzate ed in realtà conferiti presso un capannone della società, privo di autorizzazione, per essere poi immessi sul mercato in violazione della normativa sui rifiuti e delle dovute certificazioni per essere reimpiegati in vari cantieri (in Cassago Brianza ed altrove nel corso del 2008 e del 2009). Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. Ivano PEREGO deduce, con un primo motivo di ricorso l'erronea interpretazione del principio del "ne bis in idem" perché avvenuto senza tener conto della sentenza 200/2016 della Corte costituzionale, avendo la Corte del merito ritenuto non operante tale principio nel caso in cui tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile il concorso formale di reati. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo errate le conclusioni dei giudici del gravame ed affermando che la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Como, luogo di iniziale 1

iscrizione del procedimento penale. 4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei materiali come rifiuto, lamentando che la Corte territoriale nulla avrebbe detto in ordine alla loro natura di terre e rocce da scavo ed avrebbe erroneamente escluso la loro natura di sottoprodotti. 5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. Con un quinto motivo di ricorso denuncia la mancata declaratoria di prescrizione del reato. 7. Paolo SALA deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito, lamentando che la Corte di appello avrebbe pedissequamente riproposto le argomentazioni sviluppate dal primo giudice. 8. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e del fine di profitto, che egli avrebbe conseguito attraverso la condotta contestata. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili Va rilevato, con riferimento al ricorso del PEREGO che se è ben vero, come affermato nel primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale, nel respingere l'eccezione, non ha tenuto conto del fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza 200\2016, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione 2

dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale, è altrettanto vero che l'errore rilevato risulta del tutto inconferente nel caso di specie, avendo i giudici del gravame escluso anche in concreto la identità del fatto con quelli irrevocabilmente giudicati, ritenendo insussistente ogni corrispondenza e rilevando come il reato giudicato potesse eventualmente collocarsi, in astratto, come reato fine dell'associazione per la quale era intervenuta sentenza irrevocabile. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la Corte territoriale ha citato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152\06, concretandosi lo stesso nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 29619 del 8/7/2010, Leorati e altri, Rv. 24814501; Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 24560501). Conseguentemente, i giudici del gravame hanno dato atto del fatto che la gestione degli ingenti quantitativi di rifiuti avveniva in Cassago, presso il capannone della società del ricorrente. 3. Dalla semplice lettura del capo di imputazione, che contiene una descrizione delle condotte contestate, appare di tutta evidenza che i rifiuti, provenienti da diversi cantieri, venivano solo apparentemente destinati al recupero e tutti convogliati presso il capannone ubicato in Cassago Brianza, dove poi venivano trattati per essere poi immessi sul mercato. Si tratta di un dato certamente significativo che la Corte di appello ha opportunamente valorizzato e che porta decisamente ad escludere la possibilità dell'applicazione dei criteri suppletivi di individuazione della competenza suggerita 3

in ricorso. 4. Anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza. Il ricorrente si diffonde nell'analisi delle diverse discipline dei sottoprodotti e delle terre e rocce da scavo, che assume applicabili nel caso in esame e che la Corte del merito avrebbe tralasciato di considerare. In disparte la circostanza che, se tali discipline fossero state effettivamente applicabili, non avrebbe una spiegazione logica il fatto, accertato nel giudizio del merito, che i materiali viaggiassero, dai singoli cantieri, con documentazione falsa appositamente predisposta anche con l'apposizione di timbri contraffatti degli impianti indicati per la destinazione, occorre osservare che tanto la disciplina sui sottoprodotti che quella sulle terre e rocce da scavo, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, derogano alla disciplina generale in tema di rifiuti e, pertanto, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (v. Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Busè, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 in tema di sottoprodotti e, con riferimento alle terre e rocce da scavo, Sez. 3, n. 16078 del 10/3/2015, Fortunato, Rv. 26333601; Sez. 3, n. 35138 del 18/6/2009, Bastone Rv. 244784; Sez. 3, n. 37280 del 12/6/2008, Picchioni, Rv. 241087; Sez. 3, n. 9794 del 29/11/2006 (dep. 2007), Montigiani, non massimata sul punto). Nella sentenza impugnata non emerge in alcun modo che il ricorrente abbia offerto alcun elemento dimostrativo di una diversa classificazione dei materiali, i quali, peraltro, venivano prelevati dal luogo di produzione e trasportati, seppure attribuendo loro una falsa destinazione, come rifiuti a tutti gli effetti. 5. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, di cui tratta il quarto motivo di ricorso la Corte territoriale lo ha giustificato in considerazione delle modalità della condotta e dell'assenza di positivi elementi di valutazione. Si tratta di una decisione giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata, 4

dovendosi ricordare come il riconoscimento delle attenuanti generiche presupponga la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253). Inoltre, riguardo all'onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768). 6. Correttamente, infine, la Corte del merito ha escluso la prescrizione del reato, cui fa riferimento il quinto motivo di ricorso, avendo accertato in fatto che la condotta del ricorrente si sarebbe protratta fino al fallimento della prima società. A tale affermazione il ricorrente oppone argomenti in fatto che non possono essere oggetto di esame in questa sede di legittimità. 7. Altrettanto deve dirsi riguardo al ricorso del SALA, in quanto il primo motivo si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze processuali, con richiami a fatti specifici ed atti del procedimento che non possono essere presi in esame da questa Corte. La sentenza impugnata peraltro, fornisce precise indicazioni degli elementi che hanno portato alla conferma dell'affermazione di responsabilità penale, facendo 5

rilevare la piena consapevolezza del ricorrente rispetto alla illecita attività di gestione. La motivazione, seppur sinteticamente, evidenzia il ruolo significativo svolto dall'imputato, evidenziando anche le finalità di conseguimento di un ingiusto profitto, che non deve necessariamente assumere una natura eminentemente patrimoniale, con il vantaggio personale rappresentato dal rafforzamento della sua posizione all'interno dell'azienda. 8. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti & pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende Così deciso in data 29.9.2017 Il Presidente (Dott. Aldo FIALE) 6