COMUNE DI MORENGO Regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale

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COMUNE DI MORENGO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE Pagina 1 di 6

INDICE Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento Art. 2 Svolgimento del mercato Art. 3 Autorizzazione e concessione del posteggio Art. 4 Verifica annuale Art. 5 Individuazione posteggi Art. 6 Posteggi riservati ai produttori agricoli Art. 7 Modalità di accesso e disciplina del mercato disposizioni generali Art. 8 Assegnazione dei posteggi liberi e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi Art. 9 Registrazione delle presenze Art. 10 Pagamento del canone di occupazione e della tassa di smaltimento rifiuti Art. 11 Modalità dell esercizio dell attività di vendita Art. 12 Norme finali e transitorie Art. 13 Sanzioni Art. 14 Entrata in vigore Pagina 2 di 6

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento Il presente regolamento disciplina il mercato settimanale del paese, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 relativo alla disciplina del Commercio e ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia. Art. 2 Svolgimento del mercato Il mercato settimanale si svolge nella giornata del venerdì nell area individuata nella planimetria, con la numerazione e la sistemazione dei posteggi ivi indicate. Art. 3 Autorizzazione e concessione del posteggio L esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite. Tale attività comporta altresì il rilascio della concessione all occupazione di suolo pubblico; tale concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile. Su richiesta dell operatore, il Comune rilascia anche la carta d esercizio che ha finalità identificativa dell operatore ma che non sostituisce in alcun modo i necessari titoli autorizzativi. Il Comune è tenuto altresì a vidimare, su richiesta, la carta d esercizio degli operatori titolari di posteggio. Art. 4 Verifica annuale Il responsabile del settore commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria, verifica annualmente, mediante presa d atto sull autorizzazione, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente. Art. 5 Individuazione posteggi I posteggi individuati nel mercato sono in numero di 15 (quindici) di cui 6 per generi alimentari, 1 per produttori agricoli e 8 per generi non alimentari con la seguente ripartizione per tipologia merceologica: SETTORE ALIMENTARE Tipologia merceologica Alimentari vari 2 Friggitoria 1 Frutta e verdura 2 Dolciumi 1 totale 6 PRODUTTORE AGRICOLO totale 1 SETTORE NON ALIMENTARE Tipologia merceologica Intimo e calze- Merceria 2 Calzature 1 Confezioni abbigliamento 3 Casalinghi o ferramenta 1 Rivendita fiori, piante, semi 1 totale 8 Pagina 3 di 6

Le dimensioni massime dei posteggi sono determinate, compatibilmente con la conformità dell area, nel seguente modo: fronte: mt. 9; profondità: mt. 5. Art. 6 Posteggi riservati ai produttori agricoli Ai produttori agricoli viene riservata la percentuale del 3% del totale dei posteggi previsti nel mercato per il settore alimentare, pari a numero un posteggio. L assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene secondo i criteri della spunta di cui al successivo articolo regolamentare. In fase di prima applicazione, si considera la maggiore anzianità di esercizio. Art. 7 Modalità di accesso e disciplina del mercato disposizioni generali L operatore commerciale titolare di posteggio può accedere all area di mercato dalle ore 07:00. Ad ogni operatore viene assegnato uno spazio commerciale numerato sul quale può essere installato una sola struttura di vendita (banco e/o veicolo). L area destinata al mercato dovrà venire sgombrata dalle attrezzature improrogabilmente entro le ore 13:30 del giorno stabilito. I commercianti, entro gli orari di cui sopra, devono lasciare il loro posteggio sgomberato da ogni tipo di materiale, raccogliere gli eventuali rifiuti in sacchetti ben chiusi e depositarli negli appositi contenitori. Nella porzione di area destinata al mercato dalle ore 07:30 alle ore 13:30 è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli, salvo i veicoli adibiti a struttura di vendita o asserviti ai banchi di vendita, che potranno anche accedere per scarico merci / posizionamento sull area dalle 07:30 alle ore 08:00 e accedere per carico merci / sgombero posteggio dalle ore 13:00 alle ore 13:30. Nel giorno prefissato, nell ambito dell area di mercato, fermo quanto detto al punto precedente, è ammessa la sola circolazione pedonale, escludendo pertanto la circolazione di qualunque tipo di veicolo. Art. 8 Assegnazione dei posteggi liberi e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi L assegnazione dei posteggi liberi avviene a norma delle disposizioni regionali. Il provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi, unitamente all approvazione del relativo bando comunale è di competenza del responsabile del servizio interessato. In sede di prima applicazione, il provvedimento di accertamento dei posteggi disponibili sarà adottato entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento; il bando sarà deliberato nei successivi 90 giorni. I posteggi che restano liberi per assenza, sospensione, rinuncia, decadenza o revoca (finché non riassegnati) vengono giornalmente concessi ai saltuari. Detta assegnazione è effettuata da dipendente comunale addetto al controllo dell attività di mercato entro le ore 08:00 a favore dei soggetti legittimi ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con il rispetto del seguente criterio: tipologia merceologica dell operatore assente. In caso di mancata presentazione di operatore avente tale tipologia merceologica, valgono i seguenti ulteriori criteri: proposta di commercializzazione articolo mancante, con rispetto del settore alimentare/non alimentari a cui appartiene l operatore assente; maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l assegnazione del posteggio, in qualità di saltuario. Ai saltuari cui viene assegnato il posteggio per una giornata di mercato, si applicano le norme previste dal regolamento con esclusione di quelle non applicabili perché rivolte in via esclusiva ai titolari di autorizzazione. Pagina 4 di 6

Il pagamento del canone di occupazione e della tassa di smaltimento rifiuti dovrà essere effettuato con le stesse modalità definite per gli operatori titolari di autorizzazione e di cui al seguente articolo 10. Art. 9 Registrazione delle presenze Ogni giorno di mercato il dipendente incaricato rileverà i nominativi dei commercianti assenti. Il computo delle assenze presenze viene stilato per anno solare. L operatore viene considerato assente se alle 08:30 non è presente sul posto con le strutture di vendita. Dopo 15 (quindici) assenze complessive in un anno la concessione automaticamente decade. Sono escluse dal computo le assenze per malattia o gravidanza, giustificate con comunicazione scritta redatta dal titolare con allegata certificazione medica da far pervenire al Comune entro le 48 ore successive dall assenza stessa, le assenze per servizio militare, le quattro giornate di mercato usufruite con ferie, le assenze per forza maggiore se giustificate entro le 48 ore successive all assenza stessa con corredo di documentazione che attesti l impedimento. In caso di assenza per malattia il commerciante non potrà partecipare ad altri mercati nel periodo di validità del certificato, pena l invalidità della giustificazione. Qualora alle ore 10:30 non fossero presenti la metà più uno dei titolari di posto fisso, o in caso di condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse, il dipendente addetto al controllo dichiarerà il mercato annullato ed in questo caso non procederà al computo delle assenze. Art. 10 - Pagamento del canone di occupazione e della tassa di smaltimento rifiuti Il pagamento del canone di occupazione e della tassa di smaltimento rifiuti dovrà essere effettuato a mezzo di appositi modelli di C.C.P. consegnati o spediti ai titolari di concessione entro l inizio di ogni anno solare ed entro il mese di giugno. Il versamento C.C.P. dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla spedizione o consegna del bollettino. Trascorsi comunque i 30 giorni sopra citati, senza che il titolare possa esibire la ricevuta del pagamento, fatta salva l attivazione delle procedure per il recupero del dovuto, oltre sanzioni e interessi a norma di legge e regolamento, la concessione del posteggio verrà sospesa così come l istallazione del banco. L omesso pagamento entro i successivi 30 giorni comporta la revoca della concessione stessa. Non è consentito il subentro nell attività commerciale se non è stato regolarizzato sino a quel momento il pagamento del canone di concessione. Art. 11 Modalità dell esercizio dell attività di vendita In caso di assenza del titolare dell autorizzazione, l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentito, su delega, a: i collaboratori familiari (di cui all art. 230 bis del codice civile) i dipendenti (collocamento ordinario) i lavoratori interinali (di cui alla L. 24/06/1997 n. 196) gli associati in partecipazione (di cui agli art. 2549-2554 del codice civile) i collaboratori coordinati (di cui al D.Lgs. n. 276/2003) tutte le altre forme regolamentate della legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituita, i soci stessi possono svolgere l attività senza produrre alcuna delega. Tali soggetti devono essere indicati al Comune tramite comunicazione o all atto della domanda di autorizzazione o reintestazione o, successivamente, tramite comunicazione integrativa. Ai fini del controllo è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. I titolari di autorizzazione alla vendita in forma itinerante non possono avvalersi della delega. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche, contenente i dati identificativi del concessionario, la concessione ed il numero del posteggio. Pagina 5 di 6

In qualsiasi momento dovrà essere esibita, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l autorizzazione per il commercio. I commercianti su area pubblica dovranno rimanere strettamente all interno dei limiti del posteggio loro assegnato in modo tale che le perpendicolari dei banchi di vendita e/o dei veicoli cadano all interno dell area assegnata. È assolutamente vietato appendere merci di qualsiasi tipo in modo che escano dalle perpendicolari protette. L unica superficie eccedente che può essere autorizzata è quella relativa al soprassuolo per le tende e gli ombrelloni antipioggia o personale, esclusivamente sul fronte del posteggio. L eccedenza non potrà in ogni caso aggettare di oltre 1,00 mm., dal limite del suolo pubblico in concessione (se del caso distinguere fra i lati della piazza). Le merci esposte dovranno essere sollevate dal suolo di almeno cm. 65. I bordi inferiori delle tende parasole o antipioggia devono essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 2,10 dal suolo per non intralciare il libero transito dei pedoni. Per terraglie, piante e fiori, ferramenta, calzature, articoli per l agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l esposizione a terra. Durante lo svolgimento del mercato sono vietati schiamazzi, rumori molesti, grida ecc. È vietato altresì richiamare l attenzione dei passanti con microfoni, altoparlanti, radio ed altri mezzi sonori. Art. 12 Norme finali e transitorie Il mercato settimanale non si svolge nei seguenti giorni: - Natale; - Pasqua; - Capodanno. Previa comunicazione con preavviso di 15 giorni, il mercato non sarà inoltre svolto in concomitanza con altre manifestazioni organizzative o patrocinate dal Comune. In caso di subentro con nuove attrezzature di vendita le stesse dovranno essere verificate ed essere adeguate alle dimensioni del posteggio da occupare ed alle prescrizioni del presente regolamento. Il Comune, con ordinanza del Sindaco, ha la facoltà di sopprimere, modificare, ridurre, ampliare, spostare il mercato o i singoli spazi commerciali per motivi di validità, sicurezza o allo scopo di razionalizzare l area per un miglior servizio all utenza, salvo l obbligo di consultazioni ove previste. La disciplina della viabilità, degli orari e delle altre norme di gestione potranno essere modificate con Ordinanza del Sindaco, previa la comunicazione di cui al punto precedente. Art. 13 Sanzioni Per le violazioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 previste dall art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come introdotto dall art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3. Si applicano le norme previste dal Codice della strada e dalle altre Leggi in quanto applicabili. Art. 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dopo l approvazione consiliare, ad avvenuta esecuzione della relativa deliberazione. L entrata in vigore di nuove leggi, modificatrici di norme regolanti la presente materia, comporta l adeguamento automatico delle disposizioni di cui al presente regolamento. Allegato 1 planimetria mercato Pagina 6 di 6