COMUNE DI GUSSAGO. - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE
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1 COMUNE DI GUSSAGO - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CC n. 66 del 28/11/2001
2 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 28/11/2001 Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.lgs 31/03/1998 n. 114 e della legge regionale 21/03/2000 n.15 all interno del mercato settimanale. Art. 1 Tipologia, luogo ed orari di svolgimento 1. Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge nella mattinata di sabato, nell area delimitata dalla planimetria allegata in piazza Vittorio Veneto, dalle ore 7.30 alle ore L attività deve essere svolta ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 12.30, per il periodo di vigenza dell ora legale e dalle ore 8,30 alle 12,30 per il periodo di vigenza dell ora solare. L esercizio dell attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 13,00. Alle ore tutta l area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi, attrezzature e rifiuti. 2. La vendita dei prodotti ittici freschi e fritti, avviene esclusivamente su appositi posteggi evidenziati nella planimetria, identificati nelle giornate di martedì e venerdì. 3. Qualora una festività infrasettimanale cadesse nella giornata di svolgimento del mercato, lo stesso potrà comunque normalmente venire effettuato con l eccezione delle festività di Natale, Capodanno, nelle quali si potrà fissare la data anticipata di svolgimento, ove le condizioni della circolazione ed altre condizioni di pubblico interesse lo consentano. 4. Compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia, potranno essere stabilite eventuali deroghe all orario. Art. 2 Dimensionamento 1. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato occupano una superficie pari a mq. 6563,00, per un totale di 74 posteggi dislocati come da planimetria allegata e suddivisi per settori merceologici, come desumibile dai seguenti schemi: N 21 posteggi sono riservati alla vendita di generi alimentari (compresi i posteggi del martedì e del venerdì) N 51 posteggi sono riservati alla vendita di prodotti non alimentari N 2 posteggi sono riservati alla vendita da parte di produttori agricoli Nel dettaglio: N Posteggio Giornata Fascia di appartenenza occupazione spazi e superfici Tipologia merceologica Contrassegnato in rosso nella planimetria Contrassegnato in rosso nella planimetria martedì Da mq. 11 fino a mq.25,00 Alimentare prodotti ittici freschi e fritti venerdì Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare prodotti ittici freschi e fritti 1 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare pesce conservato 2 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 3 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 4 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare articoli casa 5 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare pelletteria 6 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 7 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare bigiotteria 8 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare mobili
3 9 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 10 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare dolciumi 11 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Non alimentare articoli casaigiene casa persona 12 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare piante e fiori 13 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare articoli musica 14 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare biancheria casa e abbigliamento 15 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare calzature pelletteria 16 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 17 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 18 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 19 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 20 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare- dolciumi 21 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 22 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 23 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 24 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare tessuti articoli casa 25 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 26 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 27 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 28 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 29 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 30 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare frutta e verdura 31 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare frutta e verdura 32 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare merceria 33 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 34 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare pelletteria 35 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 36 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare casalinghi 37 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare calzature 38 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare calze 39 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 40 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Non alimentare biancheria per casa 41 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare frutta e verdura 42 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare frutta e verdura 43 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 44 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 45 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 46 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare biancheria casa 47 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 48 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 49 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare calzature pelletteria 50 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Non alimentare igiene casa e persona 51 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare frutta e verdura 52 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare frutta e verdura 53 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 54 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 55 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare - 56 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare 57 Sabato Da mq. 11 fino a mq.25,00 Alimentare 58 Sabato Da mq. 11 fino a mq.25,00 Alimentare
4 59 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare rosticceria 60 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 61 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare - 62 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare rosticceria 63 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Non alimentare abbigliamento 64 Sabato Da mq. 11 fino a mq.25,00 Non alimentare abbigliamento 65 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare frutta e verdura 66 Sabato Da mq. 26 fino a mq. 45 Alimentare frutta e verdura 67 Sabato Da mq. 46 fino a mq. 65,00 Alimentare frutta e verdura 68 Sabato Da mq. 11 fino a mq.25,00 Non alimentare calzature 69 Sabato Da mq. 11 fino a mq.25,00 Non alimentare abbigliamento 70 Sabato Da mq. 11 fino a mq.25,00 Posteggio riservato agli agricoltori 71 Sabato Da mq. 11 fino a mq.25,00 Posteggio riservato agli agricoltori 72 Sabato Da mq. 11 fino a mq.25,00 Non alimentare abbigliamento 2. Al fine di tutelare una distribuzione razionale delle tipologie di merci all interno del mercato non è possibile consentire trasformazioni di merceologia sul posteggio. 3. Il Comune mette a disposizione presso l ufficio commercio una planimetria del mercato costantemente aggiornata. Art. 3 Esercizio dell attività 1. Per l esercizio dell attività di vendita presso il mercato, gli operatori devono essere in possesso dell autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggi, ai sensi dell art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs 114/98, rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo l iter stabilito dall art. 5 della L.R. 21 marzo 2000, n L autorizzazione di cui sopra abilita i titolari della stessa anche all esercizio dell attività in forma itinerante nell ambito del territorio della Regione Lombardia ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Art. 4 Assegnazione posteggio - concessione di suolo pubblico 1. L atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dal Responsabile dell Ufficio Commercio, a seguito di domanda del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98 e ha durata decennale. 2. E rinnovabile alla scadenza con semplice comunicazione dell interessato, salvo le possibilità di revoca motivata o decadenza previste dalle norme in materia e dal presente regolamento. Il posteggio può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d azienda o di ramo d azienda. 3. La concessione del suolo pubblico è subordinata al pagamento della Cosap e della tassa rifiuti relative al posteggio, secondo i termini e le condizioni previste dall atto di istituzione dei canoni concessori e da eventuali altri regolamenti o delibere aventi carattere regolamentare della materia. 4. La concessione del suolo pubblico verrà sospesa in caso di mancato pagamento entro 60 giorni da ciascuna scadenza, fatta salva l eventuale applicazione degli interessi moratori previsti nelle apposite delibere di istituzione e di modifica dei canoni per le occupazioni di spazi e superfici pubblici. La sospensione avverrà per un periodo massimo di venti giorni di calendario. Se dopo il periodo di sospensione, non verrà ancora saldata la posizione debitoria da parte dell operatore, previo ulteriore sollecito di pagamento, Il Responsabile procederà all emissione di un secondo provvedimento di sospensione per un massimo di ulteriori venti giorni di calendario. Dopo il secondo periodo di sospensione consecutivo, l operatore decade dalla concessione di posteggio secondo il disposto di cui all art. 17, comma 1, lettera c) del presente regolamento.
5 5. Gli spuntisti assegnatari di posteggio devono provvedere al pagamento della Cosap e della tassa rifiuti entro il termine della giornata di svolgimento del mercato. Art. 5 Modifiche 1. Eventuali modifiche temporanee del giorno o del luogo di svolgimento del mercato possono essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio, sentiti i rappresentanti degli esercenti. 2. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell intero mercato in altra sede, o ad una eventuale ristrutturazione della dislocazione dei posteggi, la riassegnazione degli stessi agli operatori già titolari di concessioni, avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio; b) anzianità di presenza sul mercato; c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; d) adattabilità delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari e non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita. 3. Se la conformazione dei posteggi non è compatibile con la struttura delle nuove aree di mercato, sui criteri di cui alle lettere a) b) e c), prevarrà il criterio di cui alla lettera d). Art.6 Modalità di partecipazione e occupazione posteggi 1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal precedente art. 1, comma 1, provvederà all occupazione del posteggio assegnato, evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco. 2. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00, per il periodo di vigenza dell ora legale e entro le ore 08,30 per il restante periodo, sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, a condizione che siano presenti all atto dell assegnazione giornaliera e che non occupino altri posteggi nella medesima giornata di mercato con la stessa autorizzazione, secondo il criterio della maggiore anzianità di spunta. A parità di anzianità di spunta, si considera la data di iscrizione al Registro Imprese. 3. Ai fini della determinazione dell anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere presso la Polizia Municipale alla data di approvazione del presente regolamento. Detta graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile di servizio entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del Comando di Polizia Municipale e regolarmente pubblicata all albo pretorio. 4. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce lo slittamento in coda alla graduatoria con l azzeramento del punteggio. Art. 7 Subingresso 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda o di un suo ramo per l esercizio del commercio per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell attività, a condizione che sia provato l effettivo trasferimento dell azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge. 2. Il trasferimento dell azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene mortis causa, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell eredità. 3. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all azienda ceduta.
6 4. Il subentrante, per atto tra vivi, in possesso dei requisiti soggettivi e professionali (per il settore merceologico alimentare) di cui all art. 5 del D.Lgs 114/98, può iniziare l attività, con l obbligo comunque di comunicare l avvenuto subingresso, entro quattro mesi, all Ufficio Commercio, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato di trenta giorni in caso di comprovata necessità. 5. Il subentrante mortis causa, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi e professionali (se trattasi di settore merceologico alimentare) di cui all art. 5 del D.Lgs. 114/98 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare l attività del de cuius, previa richiesta e a titolo meramente provvisorio. E tenuto comunque a regolarizzare la propria posizione e a darne notizia all Ufficio entro un anno, comunicando pure entro lo stesso termine, la prosecuzione dell attività al fine di consentire il passaggio dei titoli autorizzatori e concessori, pena la decadenza degli stessi. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all interessato con raccomandata con avviso di ricevimento dal Responsabile dell Ufficio Commercio. 6. La cessione e l affidamento in gestione dell attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze, che potranno essere vantate dal subentrante, al fine dell assegnazione in concessione del posteggio nel mercato in parola. Art. 8 Presenze sul mercato 1. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività. 2. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale mercato, in conseguenza all assenza, del legittimo titolare della concessione di posteggio. 3. Entrambi i casi di presenza danno titolo all anzianità al fine dell aggiornamento del punteggio nella graduatoria di spunta. 4. La partecipazione al mercato non si intende valida se viene accertata dall agente di P.M. addetto al controllo, l assenza del titolare dell impresa, del legale rappresentante in caso di società, o di eventuali altri soggetti formalmente legittimati alla sostituzione. (dipendenti, collaboratori, coadiutori familiari). 5. Conclusa la giornata di mercato, pertanto il Comando di Polizia Municipale procederà alla redazione di un verbale giornaliero di mercato avendo così cura di evidenziare: - le assenze dei titolari di posteggio; - le presenze dei partecipanti alla spunta ai fini dell aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità; - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione. 6. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono comunicare all ufficio commercio entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l assenza e presentare entro 15 giorni la documentazione relativa. 7. L operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi ovvero 17 settimane ancorché non consecutive, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente giustificata. 8. Sulla base di quanto sopra l Ufficio di Polizia Municipale prenderà nota della giustificazione prodotta nell apposito registro. Art.9 Gestione del mercato 1. La gestione del mercato è affidata all Ufficio Commercio. 2. Il controllo del mercato settimanale è affidato al Comando di Polizia Municipale, che provvede alla redazione di un registro per l annotazione delle presenze, delle assenze degli operatori,
7 provvede altresì alla rilevazione degli spuntisti e al conseguente aggiornamento della graduatoria di spunta, fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori. 3. Il Comandante dell Ufficio Polizia Municipale trasmetterà annualmente all Ufficio Commercio relazione sulla gestione del mercato. Art.10 Obblighi degli operatori 1. Nello svolgimento delle attività di vendita sul mercato gli operatori devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) esibizione dei documenti autorizzativi e concessori, a richiesta degli agenti di Polizia Municipale; b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi; c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario; d) raccolta rifiuti e dei residui al termine del mercato, asportandoli per convogliarli presso la sede della propria azienda; e) rispetto delle norme igienico sanitarie come disposto dal successivo art. 12 del presente regolamento; f) divieto di utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio e dal vigente regolamento comunale di settore; g) rispetto della superficie assegnata e divieto di occupazione, anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, di spazi comuni riservati al transito pedonale; h) rispetto dell patrimonio pubblico, della sede stradale, del patrimonio arboreo; i) obbligo al mantenimento delle tende di protezione del banco vendita ad un altezza minima di mt.2.20; j) obbligo al rispetto degli orari previsti nel precedente art. 1 del presente regolamento; il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, urgenti problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti; k) divieto di deposito della merce esposta in vendita sulla sede stradale. Art. 11 Posteggi per i produttori agricoli 1. Nell ambito del mercato settimanale n. 2 posteggi, identificati nell allegata planimetria, sono riservati a produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui alla Legge 59/63, ovvero di denuncia di inizio attività di cui all art. 19 delle legge 241/90, come riformulato dall art. 2, comma 10 della legge 537/ L occupazione del posteggio da parte dei produttori agricoli è riferita ad un periodo di tempo connesso con la stagionalità del prodotto posto in vendita. 3. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporta la decadenza dal diritto di occupare il posteggio concesso. 4. Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previste per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. 5. I posteggi che non sono utilizzati dagli operatori aventi diritto, sono assegnati per il giorno di assenza sul mercato dell operatore stesso, agli operatori con il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. Art. 12 Normativa igienico-sanitaria 1. Nello svolgimento delle attività di mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti, in particolar modo per quanto attiene la vendita di alimenti, devono essere rispettate le disposizioni fissate dall ordinanza del Ministero
8 della Sanità del 02 marzo 2000, dai regolamenti dell A.S.L. territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali. 2. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell acqua fornita, la pulizia, la disinfezione, disinfestazione. 3. Il Comune assicura inoltre, su richiesta, per i soli titolari di posteggio per la vendita di generi alimentari ad esclusione di frutta e verdura, l erogazione dell energia elettrica tramite l allacciamento agli appositi quadri nei limiti della potenzialità della fornitura, previo pagamento della maggiorazione al canone per l occupazione di suolo pubblico prevista in caso di erogazione appunto, di energia elettrica. 4. Ciascun operatore deve altresì garantire, per ciò che attiene il posteggio nel quale è legittimato allo svolgimento della propria attività, la conformità degli impianti utilizzati, la potabilità dell acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione delle attrezzature, la raccolta corretta e l allontanamento dei rifiuti presso la sede della propria azienda. Art.13 Consultazione delle parti sociali 1. Le associazioni di categoria, sono sentite in riferimento: a) alla programmazione dell attività; b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato; d) alla definizione dei criteri per l assegnazione dei posteggi e dei canoni per l occupazione di suolo pubblico, e) alla eventuale modifica e/o integrazione del presente regolamento del mercato. Art.14 Scambio reciproco di posteggio 1. I soggetti titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dal Comune, che valuterà il rispetto della distribuzione delle tipologie di merci all interno del mercato stesso, in conformità con i principi stabiliti dal presente regolamento. 2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza all Ufficio Commercio, specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, al posteggio concesso in origine. L istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio del posteggio. In alternativa, può essere allegata all istanza stessa una dichiarazione di accettazione allo scambio del posteggio. 3. Il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e l assunzione dei nuovi atti di concessione e di autorizzazione al commercio su aree pubbliche sono di competenza del Responsabile di Servizio. La durata delle concessioni rimane invariata 4. Non è possibile lo scambio dei posteggi da alimentare a non alimentare e viceversa, salvo i casi in cui l Amministrazione voglia procedere ad una razionalizzazione della rete distributiva all interno dell area mercatale. Art.15 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 1. Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all interno dell area mercatale, la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo e motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale.
9 2. Ogni area di svolgimento del mercato sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. 3. Il reperimento di aree adibite a parcheggio in occasione del mercato settimanale, è demandato a specifici atti. Art.16 Sanzioni e sospensione dell attività 1. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.lgs 114/98 e della Legge Regionale n.15/2000, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni previste nello specifico regolamento relativo alle sanzioni per la violazione di regolamenti e ordinanze comunali, adottato con delibera di C.C. n. 12 del 20/02/2001, con la procedura di cui alla Legge 689/ Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Responsabile dell Ufficio Polizia Municipale può disporre l immediato allontanamento dell assegnatario di posteggio, salvo ulteriori provvedimenti quali,: a) richiamo con diffida; b) sospensione dall esercizio dell attività sul posteggio fino a venti giorni di calendario. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. Si considerano invece casi di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. d) l installazione presso il mercato in assenza del titolo autorizzatorio per l esercizio del commercio relativo alla categoria merceologica corrispondente alla tipologia merceologica del posteggio in questione. Art.17 Decadenza dalla concessione del posteggio 1. L operatore decade dalla concessione di posteggio nei seguenti casi: a) mancato rispetto delle norme sull esercizio dell attività, tra cui la i casi di revoca dell autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al successivo art. 18; b) quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero 17 settimane, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentata. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell attività. c) mancato pagamento dello scaduto del canone di concessione (c.o.s.a.p.), dopo due sospensioni consecutive. 2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all interessato dal Responsabile dell Ufficio Commercio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Art.18 Revoca dell autorizzazione 1. Il Responsabile dell Ufficio Commercio provvede alla revoca dell autorizzazione per il commercio su aree pubbliche relativa al posteggio dato in concessione nei seguenti casi: a) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all art.5 del D.Lgs 114/98 ; b) mancato inizio dell attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
10 c) mancato utilizzo del posteggio assegnato, oltre i termini di cui al primo comma del precedente art. 17 comma 1 lettera b) e conseguente decadenza dalla concessione di posteggio, in virtù dell art. 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98; d) in caso di subentro: - per atto tra vivi qualora non sia comunicato l avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà. - per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso. e) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari di legge o alle disposizioni del presente regolamento. Art.19 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti normative in materia.
Art. 3 Dimensionamento
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