Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Documenti analoghi
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 ottobre 2008 (OR. en) 13198/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0179 (ACC)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/199/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

15643/17 fra/tab/ms/s 1 DRI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 marzo 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 122. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 17 maggio 2018.

DECISIONI (2014/737/UE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Parlamento europeo

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale PROGETTO DI PARERE. della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/445/UE) (4) È quindi opportuno modificare i modelli di certificati

PE-CONS 64/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) 2016/0075 (COD) PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva.

REGOLAMENTO (UE) N. 654/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

OGGETTO: 68/IE = Importazioni. Nuovo Regime dei prezzi di entrata

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Articolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

Transcript:

21.6.2018 L 158/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'america e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione ( 2 ), la Commissione doveva informare per iscritto, non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'omc che, salvo sua disapprovazione, l'unione europea avrebbe sospeso l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti d'america (di seguito «Stati Uniti») delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del regolamento, in modo da consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti. (2) Il 18 maggio 2018 la Commissione ha presentato la suddetta comunicazione scritta e il Consiglio per gli scambi di merci dell'omc non ha disapprovato la misura entro il termine di 30 giorni. L'Unione ha quindi sospeso, in seno all'omc, l'applicazione delle concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti, a norma del GATT 1994, per quanto concerne i suddetti prodotti. (3) L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Dopo due proroghe della data di applicazione effettiva dell'aumento delle tariffe per l'unione europea, tale aumento ha preso effetto per l'unione il 1 o giugno 2018 con durata illimitata. (4) Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, la Commissione dovrebbe imporre dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II, come indicato nei considerando 6 e da 12 a 15 del medesimo regolamento, secondo le modalità di cui ai considerando 7 e da 16 a 19 di detto regolamento e nel rispetto dei termini prescritti di cui al considerando 5 di detto regolamento, in modo che: a) i dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I si applichino dalla date di entrata in vigore del presente regolamento e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'unione; b) i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II si applichino a partire dal 1 o giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra restano in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all'unione. (5) A causa di un errore materiale, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/724. L'errore riguarda il dazio supplementare massimo per il codice NC 9504 40 00 nell'allegato I, che dovrebbe essere del 10 % anziché del 25 %. È opportuno modificare di conseguenza anche il considerando 12, l'articolo 2, lettera a) e l'allegato I di detto regolamento. I prodotti e il livello dei dazi supplementari che figurano nell'allegato I e nell'allegato II sono identici nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, come modificato, e nel presente regolamento. (6) Il presente regolamento non pregiudica la questione della conformità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'america (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14).

L 158/6 21.6.2018 (7) La Commissione può modificare il presente regolamento, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, anche attraverso l'esclusione di prodotti o di imprese. (8) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 prevede che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati di detto regolamento per i quali è stata rilasciata, prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. Il regolamento prevede inoltre che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati del medesimo regolamento per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'Unione applica dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'unione dei prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento, originari degli Stati Uniti d'america (di seguito «Stati Uniti»). Articolo 2 L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti avviene nel modo seguente: a) nella prima fase, si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) nella seconda fase, si applicano altri dazi ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, come ivi specificato, a decorrere dal 1 o giugno 2021, oppure se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione. Articolo 3 Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 è così modificato: 1) il considerando 12 è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se o in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbero essere applicati con effetto immediato dazi ad valorem massimi del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'unione.»; 2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «nella prima fase sono applicati dazi ad valorem supplementari massimi del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018.»; 3) nell'allegato I, il dazio supplementare per il codice NC 9504 40 00 è così modificato: l'aliquota «25 %» è sostituita dall'aliquota «10 %». ( 1 ) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

21.6.2018 L 158/7 Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

L 158/8 21.6.2018 ALLEGATO I Prodotti soggetti a dazi supplementari nella prima fase 0710 40 00 25 % 0711 90 30 25 % 0713 33 90 25 % 1005 90 00 25 % 1006 30 21 25 % 1006 30 23 25 % 1006 30 25 25 % 1006 30 27 25 % 1006 30 42 25 % 1006 30 44 25 % 1006 30 46 25 % 1006 30 48 25 % 1006 30 61 25 % 1006 30 63 25 % 1006 30 65 25 % 1006 30 67 25 % 1006 30 92 25 % 1006 30 94 25 % 1006 30 96 25 % 1006 30 98 25 % 1006 40 00 25 % 1904 10 30 25 % 1904 90 10 25 % 2001 90 30 25 % 2004 90 10 25 % 2005 80 00 25 % 2008 11 10 25 % 2009 12 00 25 % 2009 19 11 25 % 2009 19 19 25 % 2009 19 91 25 %

21.6.2018 L 158/9 2009 19 98 25 % 2009 81 11 25 % 2009 81 19 25 % 2009 81 31 25 % 2009 81 59 25 % 2009 81 95 25 % 2009 81 99 25 % 2208 30 11 25 % 2208 30 19 25 % 2208 30 82 25 % 2208 30 88 25 % 2402 10 00 25 % 2402 20 10 25 % 2402 20 90 25 % 2402 90 00 25 % 2403 11 00 25 % 2403 19 10 25 % 2403 19 90 25 % 2403 91 00 25 % 2403 99 10 25 % 2403 99 90 25 % 3304 20 00 25 % 3304 30 00 25 % 3304 91 00 25 % 6109 10 00 25 % 6109 90 20 25 % 6109 90 90 25 % 6203 42 31 25 % 6203 42 90 25 % 6203 43 11 25 % 6204 62 31 25 % 6204 62 90 25 % 6302 31 00 25 % 6403 59 95 25 % 7210 12 20 25 %

L 158/10 21.6.2018 7210 12 80 25 % 7219 12 10 25 % 7219 12 90 25 % 7219 13 10 25 % 7219 13 90 25 % 7219 32 10 25 % 7219 32 90 25 % 7219 33 10 25 % 7219 33 90 25 % 7219 34 10 25 % 7219 34 90 25 % 7219 35 90 25 % 7222 20 11 25 % 7222 20 21 25 % 7222 20 29 25 % 7222 20 31 25 % 7222 20 81 25 % 7222 20 89 25 % 7222 40 10 25 % 7222 40 50 25 % 7222 40 90 25 % 7223 00 11 25 % 7223 00 19 25 % 7223 00 91 25 % 7226 92 00 25 % 7228 30 20 25 % 7228 30 41 25 % 7228 30 49 25 % 7228 30 61 25 % 7228 30 69 25 % 7228 30 70 25 % 7228 30 89 25 % 7228 50 20 25 % 7228 50 40 25 % 7228 50 69 25 %

21.6.2018 L 158/11 7228 50 80 25 % 7229 90 20 25 % 7229 90 50 25 % 7229 90 90 25 % 7301 20 00 25 % 7304 31 20 25 % 7304 31 80 25 % 7304 41 00 25 % 7306 30 11 25 % 7306 30 19 25 % 7306 30 41 25 % 7306 30 49 25 % 7306 30 72 25 % 7306 30 77 25 % 7306 30 80 25 % 7306 40 20 25 % 7306 40 80 25 % 7307 11 10 25 % 7307 11 90 25 % 7307 19 10 25 % 7307 19 90 25 % 7308 30 00 25 % 7308 40 00 25 % 7308 90 51 25 % 7308 90 59 25 % 7308 90 98 25 % 7309 00 10 25 % 7309 00 51 25 % 7309 00 59 25 % 7310 29 10 25 % 7310 29 90 25 % 7311 00 13 25 % 7311 00 19 25 % 7311 00 99 25 % 7314 14 00 25 %

L 158/12 21.6.2018 7314 19 00 25 % 7314 49 00 25 % 7315 11 10 25 % 7315 11 90 25 % 7315 12 00 25 % 7315 19 00 25 % 7315 89 00 25 % 7315 90 00 25 % 7318 14 10 25 % 7318 14 91 25 % 7318 14 99 25 % 7318 16 40 25 % 7318 16 60 25 % 7318 16 92 25 % 7318 16 99 25 % 7321 11 10 25 % 7321 11 90 25 % 7322 90 00 25 % 7323 93 00 25 % 7323 99 00 25 % 7324 10 00 25 % 7325 10 00 25 % 7325 99 10 25 % 7325 99 90 25 % 7326 90 30 25 % 7326 90 40 25 % 7326 90 50 25 % 7326 90 60 25 % 7326 90 92 25 % 7326 90 96 25 % 7606 11 10 25 % 7606 11 91 25 % 7606 12 20 25 % 7606 12 92 25 % 7606 12 93 25 %

21.6.2018 L 158/13 8711 40 00 25 % 8711 50 00 25 % 8903 91 10 25 % 8903 91 90 25 % 8903 92 10 25 % 8903 92 91 25 % 8903 92 99 25 % 8903 99 10 25 % 8903 99 91 25 % 8903 99 99 25 % 9504 40 00 10 % ( 1 ) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

L 158/14 21.6.2018 ALLEGATO II Prodotti soggetti ad altri dazi supplementari nella seconda fase 2008 93 11 25 % 2008 93 19 25 % 2008 93 29 25 % 2008 93 91 25 % 2008 93 93 25 % 2008 93 99 25 % 2208 30 11 25 % 2208 30 19 25 % 2208 30 82 25 % 2208 30 88 25 % 3301 12 10 10 % 3301 13 10 10 % 3301 90 10 10 % 3301 90 30 10 % 3301 90 90 10 % 3302 90 10 10 % 3302 90 90 10 % 3304 10 00 10 % 3305 30 00 10 % 4818 20 10 25 % 4818 20 91 35 % 4818 20 99 25 % 4818 30 00 25 % 4818 50 00 35 % 4818 90 10 25 % 4818 90 90 35 % 5606 00 91 10 % 5606 00 99 10 % 5907 00 00 10 % 5911 10 00 10 % 5911 20 00 10 %

21.6.2018 L 158/15 5911 31 11 10 % 5911 31 19 10 % 5911 31 90 10 % 5911 32 11 10 % 5911 32 19 10 % 5911 32 90 10 % 6203 42 11 50 % 6203 42 33 50 % 6203 42 35 50 % 6203 42 51 50 % 6203 42 59 50 % 6203 43 19 50 % 6203 43 31 50 % 6203 43 39 50 % 6203 43 90 50 % 6204 62 11 50 % 6204 62 33 50 % 6204 62 39 50 % 6204 62 51 50 % 6204 62 59 50 % 6205 30 00 50 % 6301 30 10 50 % 6301 30 90 50 % 6402 19 00 25 % 6402 99 10 50 % 6402 99 31 25 % 6402 99 39 25 % 6402 99 50 25 % 6402 99 91 25 % 6402 99 93 25 % 6402 99 96 25 % 6402 99 98 25 % 6403 59 05 25 % 6403 59 11 25 % 6403 59 31 25 %

L 158/16 21.6.2018 6403 59 35 25 % 6403 59 39 25 % 6403 59 50 25 % 6403 59 91 25 % 6403 59 99 25 % 6601 10 00 50 % 6911 10 00 50 % 6911 90 00 50 % 6912 00 21 50 % 6912 00 23 50 % 6912 00 25 50 % 6912 00 29 50 % 6912 00 81 50 % 6912 00 83 50 % 6912 00 85 50 % 6912 00 89 50 % 6913 10 00 50 % 6913 90 10 50 % 6913 90 93 50 % 6913 90 98 50 % 6914 10 00 50 % 6914 90 00 50 % 7005 21 25 25 % 7005 21 30 25 % 7005 21 80 25 % 7007 19 10 10 % 7007 19 20 10 % 7007 19 80 10 % 7007 21 20 10 % 7007 21 80 10 % 7007 29 00 10 % 7009 10 00 25 % 7009 91 00 10 % 7013 28 10 10 % 7013 28 90 10 %

21.6.2018 L 158/17 7102 31 00 10 % 7113 11 00 25 % 7113 19 00 25 % 7113 20 00 25 % 7228 50 61 25 % 7326 90 98 10 % 7604 29 90 25 % 7606 11 93 25 % 7606 11 99 25 % 8422 11 00 50 % 8450 11 11 50 % 8450 11 19 50 % 8450 11 90 50 % 8450 12 00 50 % 8450 19 00 50 % 8506 10 11 10 % 8506 10 18 10 % 8506 10 91 10 % 8506 10 98 10 % 8506 90 00 10 % 8543 70 01 50 % 8543 70 02 50 % 8543 70 03 50 % 8543 70 04 50 % 8543 70 05 50 % 8543 70 06 50 % 8543 70 07 50 % 8543 70 08 50 % 8543 70 09 50 % 8543 70 10 50 % 8543 70 30 50 % 8543 70 50 50 % 8543 70 60 50 % 8543 70 90 25 % 8704 21 10 10 %

L 158/18 21.6.2018 8704 21 31 10 % 8704 21 39 10 % 8704 21 91 10 % 8704 21 99 10 % 8711 40 00 25 % 8711 50 00 25 % 8901 90 10 50 % 8901 90 90 50 % 8902 00 10 50 % 8902 00 90 50 % 8903 10 10 10 % 8903 10 90 10 % 8903 92 91 25 % 8903 92 99 25 % 9401 61 00 50 % 9401 69 00 50 % 9401 71 00 50 % 9401 79 00 50 % 9401 80 00 50 % 9404 90 10 25 % 9404 90 90 25 % 9405 99 00 25 % ( 1 ) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).