decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Roma, 13 novembre 2014

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Transcript:

Considerato che la Regione Marche, con la delibera della Giunta sopra indicata, ha fatto presente che la richiesta di limitazione del Fondo è estesa all operatività per portafogli di cui all art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 5 novembre 2014, nel corso della quale la Regione Marche ha fornito al Ministero dello sviluppo economico i chiarimenti richiesti in merito alla scelta della Giunta regionale di prevedere che la limitazione dell intervento del Fondo di Garanzia sia estesa anche all operatività per portafogli di cui all art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, a conclusione della riunione tecnica sopra indicata, non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta della Regione Marche nei termini riportati nella delibera della Giunta regionale sopra citata e che il Ministero dell economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta all assunzione della delibera stessa; Visti gli esiti dell odierna Seduta, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha confermato quanto espresso nel corso della riunione tecnica sopra citata, esprimendo dunque il proprio nulla osta in merito all assunzione della delibera in esame, ricordando l avvertenza espressa in sede tecnica che la scelta effettuata dalla Regione trovi fondamento nell effettiva capacità del sistema regionale di garanzia di supportare, anche in assenza di un intervento diretto del Fondo di garanzia, le piccole e medie imprese marchigiane nell accesso al credito; Considerato che le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il proprio assenso all accoglimento della richiesta della Regione Marche e all assunzione della delibera in esame; Delibera: nei termini di cui in premessa, ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, di individuare la Regione Marche quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi, per le operazioni di importo fino a 150.000,00 euro e di estendere tale limitazione all operatività per portafogli di cui di cui all art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Roma, 13 novembre 2014 I l se g re t a r io : N ADDEO 15A01084 ACCORDO 18 dicembre 2014. Il Presidente: LANZETTA Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. (Rep. Atti n. 157/CU). LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 18 dicembre 2014; Visto l art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; Visto l art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari, secondo cui Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza Unificata, accordi ai sensi dell art. 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all edilizia e all avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini e il comma 4, secondo cui: 31

Ai sensi dell art. 117, secondo comma, lettere e, m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l edilizia e per l avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l attrazione di investimenti dall estero ; Considerato l Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia del 12 giugno 2014; Considerati i lavori dell apposito gruppo di lavoro del Tavolo istituito nell ambito di questa Conferenza dall accordo tra Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 10 maggio 2012 (art. 2, comma 2), concernente l attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n, 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo ; Considerata l Agenda per la semplificazione per il triennio 2015/2017, approvata dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 1 dicembre 2014, previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, la quale - al punto 4.1. - prevede l adozione di moduli unificati e semplificati in materia edilizia; Vista la nota del 16 dicembre 2014 con la quale l Ufficio di gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ha trasmesso l accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, che è stato diramato, il 17 dicembre 2014, alle regioni ed agli enti locali; Considerato che, nel corso dell odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l ANCI e l UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell accordo in questione; Sancisce il seguente accordo: tra il Governo, le regioni e le province autonome, l ANCI e l UPI nei termini sotto indicati: Art. 1. Modulistica unificata e standardizzata 1. Sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all allegato 1 del presente accordo per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera di cui all art. 6, comma 2, lettere b), c) d) e) e lettere a) e e-bis ), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Ai sensi dell art. 24, comma 4, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i moduli unificati e standardizzati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale, le Regioni, entro sessanta giorni dall adozione in sede di conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni individuate come variabili. Entro lo stesso termine, i Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo. 3. Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli. 4. I moduli sono, ove necessario, aggiornati sulla base di successivi accordi. Roma, 18 dicembre 2014 Acquisito, quindi, nel corso dell odierna seduta di questa Conferenza, l assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; Il segretario: NADDEO Il Presidente: LANZETTA 32

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