di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro



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12 Giugno 2009, ore 08:00 Società quotate La disciplina dell acquisto di azioni proprie secondo Assonime Assonime, nella Circolare del 5 giugno 2009, n. 22 esamina la disciplina dettata dal TUF sull acquisto delle azioni proprie da parte di società quotate. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro La disciplina relativa all acquisto di azioni proprie da parte di società quotate è dettata sia dal codice civile sia dal D.Lgs. n. 58/1998 (TUF). Il codice civile detta la disciplina generale in materia di acquisto di azioni proprie agli artt. 2357 e ss., prevedendo, in particolare che: a) l acquisto delle azioni proprie deve essere autorizzato dall assemblea ordinaria, la quale ne fissa le modalità, individuando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a 18 mesi, per la quale l autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo; b) le azioni che possono essere oggetto di acquisto di azioni proprie sono solo quelle che sono state interamente liberate; c) il limite all acquisto è costituito dalle riserve disponibili e dagli utili distribuibili. Inoltre, l art. 2357 c.c., a seguito delle modifiche apportate dalla Legge del 9 aprile 2009, n.33, che ha convertito il D.L. n. 5/2009 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali, entrata in vigore il 12 aprile 2009, stabilisce che il

valore nominale delle azioni proprie acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non più eccedere la quinta parte del capitale sociale. Con specifico riferimento alle società quotate, l acquisto delle azioni proprie è disciplinato nel TUF, il quale dispone: a) da un lato, che il predetto acquisto deve essere effettuato in modo tale da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo le modalità stabilite dalla CONSOB (art. 132); b) dall altro, che le disposizioni relativo all abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non si applicano alle negoziazioni di strumenti finanziari, effettuate nell ambito di programmi di riacquisto da parte dell emittente quotato o di società controllate e collegate (art. 183). L acquisto di azioni proprie e la parità di trattamento L art. 132 del TUF dispone che gli acquisti di azioni proprie effettuati dalle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell Unione europea ed operati: a) ai sensi dell art. 2357 c.c., b) in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale sociale ai sensi dell art. 2357-bis, primo comma, n. 1) c.c.; c) da una società controllata su azioni della società controllante, ai sensi dell art. 2359-bis c.c. devono essere effettuati in modo tale da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e secondo le modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.

La CONSOB, a fronte della delega di cui all art. 132 del TUF, ha disciplinato l acquisto delle azioni proprie all art. 144-bis RE, nel quale sono previste, in modo tassativo, quattro modalità con cui l emittente e la società controllata possono procedere all acquisto di azioni proprie: a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi; c) mediante acquisto e vendita di strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedono la consegna fisica delle azioni sottostanti alle condizioni stabilite dal regolamento di organizzazione e gestione del mercato; d) attraverso attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera assembleare di autorizzazione del programma di acquisto. Sono soggette, come chiarito da Assonime, all applicazione della norma in commento sia le azioni ordinarie sia le azioni di categoria speciale, ma non altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, quali, per esempio, le obbligazioni. I predetti vincoli non trovano, invece, applicazione, ai sensi dell art. 132, co. 3 del TUF, con riferimento agli acquisti di azioni proprie o di società controllate, possedute dai dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate e sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, co. 8 c.c. La ratio di tale disposizione è quella di consentire alla società di riacquistare le azioni dai dipendenti che intendano liberarsi di azioni sottoscritte o assegnate, senza dover sottostare alle

cautele relative alla parità di trattamento. Secondo quanto disposto dall art. 172 del TUF, gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione alle disposizioni di cui all art. 132 in commento sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. Dette sanzioni non si applicano nel caso in cui l acquisto sia effettuato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento. L acquisto di azioni proprie e gli abusi di mercato L acquisto di azioni proprie presenta dei profili di criticità con riferimento sia a possibili fenomeni di insider trading, sia di manipolazione; nel primo caso, per il possibile privilegio informativo di cui può beneficiare la società, nel secondo, per un eventuale influenza dei prezzi di mercato a seguito degli acquisti. Le disposizioni relativa all abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non trovano applicazione, secondo quanto previsto dall art. 183., co. 1, lett. b) del TUF nel caso di negoziazioni di azioni, obbligazioni e di altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell ambito di programmi di riacquisto da parte dell emittente o di società controllate o collegate che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento (safe harbour). Per poter beneficiare del safe harbour, gli acquisti delle azioni proprie devono essere effettuati secondo gli esclusivi obiettivi

tassativamente previsti nel regolamento CE: a) riduzione del capitale dell emittente; b) adempimento delle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti finanziari o da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione a favore dei dipendenti dell emittente o di una società collegata. Le operazioni di acquisto di azioni proprie possono, tuttavia, avere molteplici finalità oltre a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria, tra le quali quelli perseguite con determinate prassi di mercato ammesse dalla CONSOB, quali: a) la prassi di mercato inerente l attività di sostegno della liquidità del mercato, la quale consente all emittente di azioni di concludere un contratto con un intermediario al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli strumenti finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l andamento del mercato; b) la prassi di mercato relativo all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. magazzino titoli, la quale consente sia l eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio e partecipazioni sia l adempimento di obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori dell emittente o di società controllate, nonché da programmi di assegnazione di azioni proprie. Il regime informativo degli acquisti di azioni proprie Assonime, nella Circolare n. 22/2009 evidenzia, infine, gli

obblighi informativi relativi al rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti e agli acquisiti di azioni proprie che rientrino nel safe harbour. I primi si concretizzano nella comunicazione al pubblico, prima dell inizio delle operazioni finalizzate all acquisto delle azioni, dei dettagli del programma, includendo almeno l obiettivo dello stesso, il controvalore massimo, il quantitativo massimo delle azioni da acquistare e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto autorizzazione. I secondi, invece, prevedono che l emittente deve comunicare oltre a quanto detto, i dettagli di tutte le operazioni non oltre la fine della settimana giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 Sviluppato da OS3 srl