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RISOLUZIONE N. 257/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 giugno 2008 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA applicabile alle esecuzioni musicali dal vivo e ai concerti vocali e strumentali Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO La signora X Rosa, in qualità di Presidente dell Associazione ALFA, via n.,., chiede chiarimenti, nell interesse della categoria rappresentata, in merito alla distinzione fra le esecuzioni musicali assoggettate ad IVA con l aliquota ordinaria e i concerti vocali e strumentali di cui al n. 4) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali si applica l aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto nonché la previsione recata dal n. 119) della stessa tabella A, parte III, del DPR n. 633. In particolare, l interpellante chiede di conoscere se la riconducibilità delle prestazioni di musica dal vivo fra le esecuzioni musicali ovvero fra i

2 concerti vocali e strumentali vari in funzione del luogo (ad es. stadi, sale da ballo, locali d intrattenimento, feste di piazza, etc.) e delle modalità (prestazioni per un pubblico di solo ascolto, prestazioni per pubblico di solo ballo, prestazioni per un pubblico di ballo e ascolto) di svolgimento delle manifestazioni. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L Associazione ALFA ritiene che, indipendentemente dal luogo in cui venga effettuata la prestazione artistica e dalle modalità di svolgimento della stessa l attività musicale svolta da un musicista ovvero da un gruppo musicale sia sempre riconducibile nell ambito del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. L interpellante ritiene, in sostanza, che le prestazioni musicali dal vivo siano assoggettabili ad IVA con applicazione dell aliquota del 10 per cento ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, del citato DPR n. 633, e che i contratti stipulati da singoli artisti o da gruppi musicali che eseguono musica dal vivo rientrino, in ogni caso, fra i contratti di scrittura di cui al n. 119) della stessa tabella A. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Si osserva preliminarmente, che in forza dell articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 26 aprile 2001, n. 209 ciascun contribuente può inoltrare all amministrazione finanziaria istanza di interpello qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria in relazione a casi concreti e personali. L articolo 3, comma 1, lettera b), del citato decreto n. 209 del 2001 stabilisce, in particolare, che l istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e

3 personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza. Da ciò discende che in mancanza della circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale l istanza di interpello deve considerarsi inammissibile e, pertanto, non produttiva degli effetti tipici dell interpello di cui al richiamato articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si fa presente che, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni recate dall articolo 11 della legge n. 212 del 2000 e dal richiamato decreto n. 209 del 2001, l istanza formulata dall associazione ALFA non riguarda una fattispecie concreta e personale, ma contiene un quesito di carattere generale di interesse della categoria rappresentata avente ad oggetto l ambito applicativo di una disposizione tributaria. Da quanto sopra consegue che l istanza di interpello presentata dall Associazione ALFA deve considerarsi inammissibile per difetto del requisito di cui all articolo 3, comma 1, lettera b) del citato decreto n. 209 del 2001. Il parere di seguito espresso viene fornito, pertanto, nell ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell interpello. Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, abolendo l'imposta sugli spettacoli e istituendo l imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività. La predetta riforma ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento, assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime IVA recato dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, dalle attività di spettacolo, che sono state assoggettate all'iva secondo le disposizioni di cui all'articolo 74-quater del medesimo DPR n. 633.

4 Le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo sono elencate, rispettivamente, nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nella tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972. In particolare, il punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 comprende fra le attività soggette all imposta sugli intrattenimenti nonché al regime speciale IVA recato dall articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 le esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell orario complessivo di apertura al pubblico dell esercizio. Il n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, come modificato dall articolo 1, comma 79, lettera b), n. 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualifica come attività spettacolistiche assoggettate ad IVA in base alle disposizioni recate dall articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972 le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell orario complessivo di apertura al pubblico dell esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari. Dalle norme sopra richiamate discende che l elemento essenziale ai fini della classificazione di un esecuzione musicale fra le attività di spettacolo ovvero fra quelle di intrattenimento è costituito dalla prevalenza o meno della musica dal vivo. In sostanza, il regime tributario applicabile alle esecuzioni musicali di qualsiasi genere è il seguente:

5 a) quando l esecuzione musicale è pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l attività è classificata come spettacolo ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo; b) quando l esecuzione musicale è effettuata con l utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. In entrambi i casi l aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria, in mancanza di un espressa previsione che consenta l applicazione di un aliquota ridotta. Ciò posto, si evidenzia che sia il punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 sia il n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 distinguono espressamente, nell ambito delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, i concerti vocali e strumentali, che sono esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali. I concerti vocali e strumentali, infatti, sono specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche. In particolare, il richiamato n. 4) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, modificato dall articolo 1, comma 79, lettera b), n. 2, della legge n. 244 del 2007, elenca le seguenti attività: spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

6 I concerti vocali e strumentali sono inclusi, inoltre, nel n. 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 che, nell indicare gli spettacoli assoggettati ad IVA con l aliquota ridotta del 10 per cento, riproduce l identica formulazione del n. 4) della tabella C allegata al predetto DPR n. 633. Ciò comporta, in sostanza, che i concerti vocali e strumentali sono assoggettati al regime ordinario IVA ai sensi dell articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972 con l applicazione dell aliquota del 10 per cento. Ai concerti vocali e strumentali si applica, altresì, la disposizione del n. 119) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l aliquota IVA ridotta del 10 per cento per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali. L articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito, infatti, con una norma di interpretazione autentica, che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123) della citata Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 (cfr. circolare n. 37/E del 7 giugno 2007). Dalla normativa richiamata discende, quindi, che i concerti vocali e strumentali, a differenza delle restanti esecuzioni musicali, sono soggetti al seguente regime tributario: - ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere ai concerti vocali e strumentali si applica l aliquota IVA del 10 per cento in base alla disposizione recata dal n. 123) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972; - ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la stessa aliquota IVA del 10 per cento, in base alla previsione del n. 119) della richiamata tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633.

7 Ne consegue che per individuare in concreto il trattamento tributario applicabile alle esecuzioni musicali occorre verificare se le stesse realizzino o meno un concerto vocale o strumentale. Sono concerti vocali o strumentali quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, etc.). Nella manifestazione concertistica vocale e strumentale, in sostanza, l esecuzione musicale in pubblico è un attività spettacolistica finalizzata esclusivamente all ascolto della musica. Le prestazioni musicali non qualificabili, secondo quanto sopra precisato, come concerti vocali e strumentali devono essere ricondotte nella disciplina generale delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere (punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 ovvero n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972) per le quali l IVA si applica in ogni caso con l aliquota ordinaria del 20 per cento (relativamente sia ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti). Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.