Caserta, 18/05//12. Ai Colleghi Autotrasportatori. Loro sede



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Caserta, 18/05//12 Ai Colleghi Autotrasportatori Loro sede Oggetto: Regolamento ( CE ) n 1071/2009 nuove norme accesso alla professione modalità e tempi di attuazione. Cari Colleghi, in riferimento all oggetto, è convocata l assemblea provinciale degli Autotrasportatori Sabato 26 maggio p. v. alle ore 17,30 presso la sede della CNA Provinciale in via C. Santagata n 19 a Caserta. Considerando l importanza dell argomento da trattare è necessaria la partecipazione e presenza. In attesa inviamo cordiali saluti. CNA FITA Provinciale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Via C. Santagata, 19 81100 CASERTA tel. 0823/442552 0823/467071 FAX 0823468674 e.mail:cna.ce@tin.it

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.it Sede di Bruxelles ISB 36-38, Rue Joseph II 1000 Bruxelles Tel + 322 2307440 Fax + 322 2307219 E-Mail : info@isbineurope.eu www.cna.it/fita Roma, 14 febbraio 2012 Prot. n. 28/MC/mti Alla Presidenza Naz.le CNA FITA Al Consiglio Naz.le CNA Fita Ai Presidenti Reg.li CNA FITA Ai Responsabili Regionali e Prov.li CNA FITA OGGETTO: Circolare 06/2012 REQUISITO DI STABILIMENTO DD MINTRA N. 3 del 25 Gennaio 2012 (G.U.S.G. n 28 del 2.2.2012) Nota MINTRA Prot. 3382 del 9.2.2012 Cari Colleghi, con la presente, ci premuriamo di informarvi su alcuni aspetti di merito che potrebbero rilevarsi utili non solo dal punto di vista della pratica applicazione della norma ma anche, da quello dell attività sindacale svolta a tutela delle imprese di autotrasporto. A tal proposito e per Vs. opportuna informazione, in allegato riportiamo, integralmente, le osservazioni che, in merito all oggetto ed in maniera preventiva, abbiamo inviato al Vice Ministro Dott. M. Ciaccia ed al Dott. E. Finocchi Direttore Generale per il Trasporto Stradale e per l'intermodalità. Vogliamo ribadire e riteniamo opportuno che si sappia che, se emergono problemi di qualsiasi tipo in merito all applicazione di questo requisito, la CNA FITA ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere che esso va applicato alle sole imprese estere. Senza ritornare su quanto già rappresentato, evidenziamo semplicemente che per sede stabile si intende la presenza in Italia di un centro di attività stabile costituita sia da mezzi tecnici che umani (generalmente una sede secondaria rispetto alla casa madre, una succursale, un cantiere stabile ecc.), presenza che, mentre per una impresa italiana è facilmente riscontrabile ( CCIAA, P.IVA, conservazione documenti contabili, immatricolazioni veicoli, INPS, INAIL, ecc. ), per un soggetto estero dovrebbe essere dimostrata secondo le condizioni e le modalità previste dall articolo 5 del richiamato Regolamento 1071/2009. Purtroppo questa nostra posizione non è stata condivisa dal Ministero, forse anche per il fatto che non tutte le Associazioni di categoria condividono veramente il nostro intendimento. Pur se parzialmente accolte, con le osservazioni rappresentate, riteniamo di aver comunque contribuito a snellire le procedure a cui dovranno uniformarsi le imprese e che, nella versione originaria del decreto, erano un po più pesanti. Rispetto a quello a noi preventivamente sottoposto, il testo licenziato dal Ministero ha preso atto delle richieste di semplificazione effettuando una generale rimodulazione degli allegati attraverso un accorpamento del loro contenuto ed eliminando gli originari Allegati C e D.. Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa

ASPETTI GENERALI TERMINI DI SCADENZA PRESENTAZIONE MODULISTICA Attraverso il Decreto Dirigenziale N 3 del 25 gennaio 2012 sono state fornite le disposizioni applicative del requisito di stabilimento individuato dal nuovo regolamento sull accesso alla professione 1071/2009. Il requisito di stabilimento è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto che rispettano le seguenti condizioni: a) dispongono di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato Italiano b) dispongono a idoneo titolo di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento c) svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli presso una sede operativa situata nel territorio italiano Il ministero ha predisposto n 2 modelli (A e B) a cui l impresa dovrà attenersi per le relative comunicazioni da presentare all ufficio della Motorizzazione di competenza. Ogni impresa dovrà produrre l all. A e B (se del caso) per la dimostrazione del requisito presso gli uffici della MCTC competente per la sede principale dell impresa SECONDO LA SEGUENTE TEMPISTICA : REQUISITO DI STABILIMENTO: QUANDO DIMOSTRARLO Art. 3 SOGGETTI Imprese che precedentemente all emanazione del DD n. 3 del 25.1.2012, hanno immatricolato veicoli riservandosi di dimostrare successivamente il requisito di stabilimento così come previsto ai punti D ed E circ. MINTRA 4/2011 TEMPI ENTRO SEI MESI dal 4 Febbraio 2012 (data di entrata in vigore del DD n.3 del 25.1.2012 art. 3, comma1 ) Per tutte le altre imprese in esercizio alla data del 4.12.2011(rientranti nel campo di applicazione del Reg. 1071/2009 così come recepito) nonché per quelle tenute all adeguamento dei requisiti antecedentemente al 4.12.2011 ( art. 1, co. 2 e 3 DM 198/91 : che esercitano esclusivamente con veicoli il cui carico utile autorizzato non superi 3,5 Ton o il cui peso totale a carico autorizzato non superi 6 Ton, che esercitano esclusivamente con autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali, veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani, veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri ) ENTRO SEI MESI dal 4 Dicembre 2011 (ai sensi DD MINTRA del 25.11.2011 Art.12, co.5 ) Qualora entro i termini di cui sopra l impresa non comunichi alla MCTC quanto richiesto, la stessa applicherà nei confronti dell impresa la procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni così come previsto dall art.13 del reg. 1071/2009. 2

SEDE EFFETTIVA E STABILE SEDE EFFETTIVA E STABILE CARATTERISTICHE E DIMOSTRAZIONE ART.2 Condizione generale In alternativa Avere in disponibilità uno o più locali adibiti ad uso ufficio nei seguenti modi: Proprietà Usufrutto Leasing Comodato (in questo caso con contratto regolarmente registrato) Locazione (in questo caso con contratto regolarmente registrato) Per le imprese individuali: Residenza anagrafica italiana del titolare Per le società di persone e srl unipersonali a socio unico Elezione di domicilio presso la residenza anagrafica del legale rappresentante o amministratore unico della srl Soci di consorzi o cooperative iscritte alla sezione speciale dell albo Elezione di domicilio presso la sede del consorzio o cooperativa (purchè iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi; b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.) confermandolo da parte degli stessi attraverso la compilazione del modello Allegato B CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Nei locali individuati come sede effettiva e stabile, devono essere conservati, a disposizione dell'autorità competente, i seguenti documenti: a) contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale; b) fiscali relativi all'assolvimento delle imposte dirette e dell'iva; c) di gestione del personale; d) contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti; (dischi cronotachigrafo analogico e dati per quello digitale) e) di trasporto; f) Qualsiasi altro documento di cui l'autorità competente debba poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1071/2009; Fermo restando il possesso dei locali nei modi sopra richiamati: i documenti contabili, fiscali e di gestione del personale (a,b,c) possono essere conservati anche presso la sede di un domiciliatario fiscale. Dischi del cronotachigrafo e documenti di trasporto possono essere conservati a titolo gratuito presso la sede di un associazione di categoria presente nel Comitato Centrale dell Albo o presso la sede di un impresa di consulenza Impresa aderente a consorzio o cooperativa iscritta nella sezione speciale dell Albo Tutti i documenti (a,b,c,d,e) possono essere conservati presso il consorzio o la cooperativa purchè gli stessi provvedano a dichiararlo attraverso la dichiarazione prevista dal modello allegato B. Nel caso il consorzio o la cooperativa conservino i propri documenti contabili, fiscali e di gestione del personale (a,b,c) presso un domiciliatario fiscale non possono far conservare dal proprio domiciliatario fiscale la documentazione delle imprese consorziate o associate. 3

SEDE OPERATIVA E necessario indicare la sede operativa dove viene svolta l attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità SEDE OPERATIVA Art. 1, lettera c) Art. 2, comma 5 Officina interna: Officina esterna: Nel caso l impresa abbia l OFFICINA INTERNA è necessario che sia conforme a quanto previsto dall art.10, comma 1, secondo periodo, del DPR 14 dicembre 1999 n 558 (1) e verrà dichiarata dal legale rappresentante dell impresa attraverso l autocertificazione del modello A. È appena il caso di evidenziare che l attività interna di officina ( L.122/92 sezioni minime: meccanica e motoristica ed elettrauto ) deve essere regolarmente denunciata presso la locale CCIAA. (1) «1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n.298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno». IMPRESE ASSOCIATE A CONSORZI E COOPERATIVE Per chi non dispone dell officina interna, ovvero la maggior parte delle nostre imprese, sarà possibile individuare la sede operativa indicando l officina di riparazione presso la quale viene effettuata la manutenzione dei veicoli. N.B. L officina che verrà indicata deve rispondere alla CONDIZIONE MINIMA di essere iscritta al Registro delle Imprese per le seguenti sezioni : MECCANICA E MOTORISTICA ELETTRAUTO Esempio : se l officina fosse iscritta al Registro delle Imprese soltanto per l attività di carrozzeria e/o gommista, non può essere indicata ai fini del soddisfacimento del requisito di stabilimento ed in particolare per la dimostrazione della sede operativa. Nel caso il consorzio o la cooperativa disponga di un officina interna l impresa può indicare quest ultima come sede operativa attraverso la compilazione di entrambe le dichiarazioni: Dichiarazione del legale rappresentante dell impresa e redatta secondo il modello A Dichiarazione del legale rappresentante del consorzio o della cooperativa redatto secondo il modello B COMUNICAZIONI PER VARIAZIONI Qualora si dovessero verificare modifiche rispetto a : Luogo/i di stabilimento Cessazione del rapporto di conservazione della documentazione Cessazione del rapporto con l officina di manutenzione dei veicoli Il legale rappresentante dell impresa dovrà darne comunicazione all ufficio della MCTC competente per la sede principale entro 30 giorni. Il decreto non prevede sanzioni per il mancato rispetto dei termini indicati. 4

APPROFONDIDIMENTI : SEDE EFFETTIVA E STABILE In questa primissima fase di approfondimento dei contenuti del testo, sono emersi dubbi e riflessioni di vario genere. Una di queste riguarda le differenze tra SEDE LEGALE e SEDE EFFETTIVA ed i conseguenti e potenziali effetti che l applicazione del requisito di stabilimento potrebbe determinare nei confronti della sede legale così come già individuata. A tale specifico proposito, ricordiamo che : SEDE LEGALE Ai sensi degli articoli 16 43 46 del Codice Civile, la SEDE LEGALE di una persona giuridica (società o ente non commerciale) è il luogo in cui dall'atto costitutivo essa risulta avere il centro dei propri affari. Il concetto di sede legale è l'equivalente del concetto di residenza per le persone giuridiche. L'articolo 46 del Codice Civile infatti recita: Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell`art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima. La SEDE LEGALE NON va tuttavia CONFUSA con la sede operativa o con la SEDE AMMINISTRATIVA. In queste ultime sedi amministrative si trovano gli uffici dell'impresa, nella quale vengono svolte le attività politiche e gestionali. Il concetto di "centro degli affari" infatti può essere ricondotto al mero luogo di notifica della corrispondenza legale e la sede legale può essere anche una casella postale. Nella pratica professionale molte società indicano nell'atto costitutivo come sede legale lo studio dell Associazione di Categoria o di un professionista e in tale luogo vengono tenute le riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche le assemblee dei soci. In base a quanto disposto dal codice civile ( e da diverse sentenze della cassazione ), la sede legale può essere dunque formale e non coincidere con la sede operativa amministrativa. SEDE EFFETTIVA Per SEDE EFFETTIVA (e stabile : come recita il DD in oggetto), si intende il luogo in cui hanno concretamente svolgimento le attività amministrative e direttive dell ente o di convocazione delle assemblee o cioè il luogo eletto all accertamento degli organi e uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell attività dell ente, e cioè il luogo in cui risiede il centro direttivo e amministrativo della società nel quale avviene il compimento di atti giuridici in nome della società per l abituale presenza degli amministratori investiti della relativa rappresentanza. 5

Per sede effettiva deve quindi intendersi il luogo dove si svolgono le funzioni sopraindicate e non in senso restrittivo il locale dove sono posti gli uffici della società. La differenza tra sede formale e effettiva può pregiudicare i terzi che fanno affidamento sulla sede formale. L articolo 46 dispone che nei casi in cui la sede formale è diversa dalla sede effettiva, i terzi possano considerare come sede della persona giuridica quest ultima. Ai fini del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 e ss.mm.ii.), l articolo 23 ( Applicazione dell'imposta ai non residenti) dispone : «1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: OMISSIS e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni». Pertanto, una società che abbia la sede dell amministrazione in Italia è soggetta a tassazione worldwide (doppia imposizione) anche se la propria sede legale è localizzata all estero. Analoghe considerazioni (con le dovute distinzioni) possono essere svolte nel caso di imprese individuali. REQUISITO DI STABILIMENTO SEDE EFFETTIVA E STABILE SEDE LEGALE Per lo specifico aspetto della SEDE EFFETTIVA E STABILE, il Decreto Dirigenziale n 3 del 25 Gennaio 2012 prevede ( art. 1, comma 1) : a) Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato Italiano Si ritiene che l utilizzo del suddetto termine fatto salvo., riconduca a quanto da noi richiamato in tema di normativa circa SEDE LEGALE ( civilistica ) e quindi, rispetto alle potenziali interferenze del requisito di stabilimento, si possa affermare con sufficiente cognizione di causa che : La SEDE LEGALE (civilistica principale o secondaria) può rimanere quella originariamente fissata (così come denunciata presso il registro delle Imprese) anche se formale e coincidente con, ad esempio: a) Residenza del titolare o di uno dei soci b) Sede Associazione di categoria studio professionale c) Casella di posta d) Ecc. 6

Ai fini del soddisfacimento del requisito di stabilimento Lettera A, occorrerà invece indicare la SEDE EFFETTIVA ( DD N 3 del 25.1.2012, art. 1, lettera A )che, potrà: Coincidere con la sede legale ( se del caso ) Ovvero Essere individuata secondo una delle condizioni previste dall art. 2, comma 1, del più volte richiamato DD 3/2012 : DISPONIBILITÀ DI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO ART. 2, CO. 1 Titoli disponibilità IN ALTERNATIVA : Impresa Individuale Società di persone S.r.l. Unipersonali IN ALTERNATIVA : Impresa associata a Cooperativa o Consorzio Proprietà Usufrutto leasing Locazione comodato : contratto registrato c/o residenza titolare Elezione domicilio c/o residenza legale rappresentante Elezione domicilio c/o residenza amministratore ( se tale amm.re è l unico socio) Elezione domicilio c/o la sede del consorzio o della cooperativa Nella pagina che segue riportiamo una rappresentazione schematica del Decreto dirigenziale n 3 del 25 Gennaio 2012 ( G.U.S.G. n 28 del 2.2.2012 ) Si allega : 1. osservazioni presentate al Vice Ministro Dott. Ciaccia 2. risposta Ministero alle nostre osservazioni 3. Nota MIN.TRA. Prot. 3382 del 9.2.2012 Cordiali saluti f.to Il Responsabile Nazionale Mauro Concezzi 7

REQUISITO DI STABILIMENTO DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2012 G.U. SERIE GENERALE N. 28 DEL 3 2 2012 SEDE EFFETTIVA E STABILE Art. 1, lettera a) DISPONIBILITÀ VEICOLO Art. 1, lettera b) ( rientrante nel campo applicazione Reg. (CE) 1071/09 ) SEDE OPERATIVA Art. 1, lettera c) SI DIMOSTRA con la disponibilità di locali adibiti ad uso ufficio Art. 2, co. 1 Allegati da compilare SI DIMOSTRA con l acquisizione di almeno 1 veicolo in disponibilità ( ai sensi disposizioni vigenti, comprese quelle relative all accesso al mercato ) tramite Art.2,co.4 : Allegato A Titoli disponibilità Proprietà Usufrutto leasing a cura : Proprietà Locazione comodato : contratto registrato titolare legale rapp. impresa IN ALTERNATIVA : Usufrutto IN ALTERNATIVA : Impresa Individuale c/o residenza titolare Allegato A Leasing a cura : titolare legale rapp. impresa Società di persone Elezione domicilio c/o residenza leg. rappres. S.r.l. Unipersonali Elezione domicilio c/o residenza amministratore ( se tale amm.re è l unico socio) Patto di riservato dominio IN ALTERNATIVA : Nel caso di consorzi e cooperative iscritti nella sez. speciale dell albo degli aut.ri, privi di autoveicoli in disponibilità, tramite: Allegato A titolare leg. rapp. Autoveicoli immessi in circolazione dalle imprese associate Impresa associata a Elezione domicilio c/o la sede del consorzio o della + Allegato B a cura : leg. Cooperativa o Consorzio cooperativa rapp. consorzio cooperativa o consorziate DICHIARANDO rapporto con Officina ( minimo: meccanicamotoristica e elettrauto) ove svolgere attività di manutenzione, tramite uno dei seguenti titolo di disponibilità Art.2,co.5 : Officina Proprietà Usufrutto leasing interna Locazione comodato : contratto registrato Presso officina di riparazioni esterna Impresa associata a Cooperativa o Consorzio c/o l officina del consorzio o della cooperativa di appartenenza Allegati da compilare Allegato A a cura : titolare legale rapp. impresa Allegato A a cura : titolare legale rapp. impresa Allegato A ( titolare legale rapp. Impresa) + Allegato B (leg. rapp. del consorzio cooperativa ) MODULISTICA DA CONSERVARE C/O LA SEDE MODIFICHE DA COMUNICARE Art. 2, co. 6 STABILIMENTO: CHI, QUANDO E DOVE DIMOSTRARLO Art. 3 C/O LA SEDE Art. 2, co. 2: IN ALTERNATIVA Art. 2, co. 3: Allegati da compilare Tipo di modifica Soggetto obbligato alla comunicazione Documenti contabili relativi alla gestione economica e patrimoniale Documenti fiscali relativi all assolvimento delle imposte dirette e dell IVA ( registri fatture emesse e d acquisto documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati ai viaggiatori) Documenti di gestione del personale ed in particolare quelli relativi ai lavoratori subordinati ( es. libro unico) Documenti contenenti i dati sui tempi di guida e di riposo ( fogli di registrazione cronotachigrafo analogico supporti informatici delle registrazioni carte tachigrafo digitale ) Documenti di trasporto ( es. originale licenza comunitaria documenti di controllo servizi occasionali trasporto persone ambito comunitario) Qualsiasi altra documentazione di cui l autorità debba prendere visione ai sensi Reg. 1071/2009 c/o sede Domiciliatario fiscale c/o sede Domiciliatario fiscale c/o sede Domiciliatario fiscale C/o Ass.ne Naz.le di categoria ( anche sede periferica) presente nel Comitato Centrale ( se C/terzi) C/o Ass.ne Naz.le di categoria ( anche sede periferica) presente nel Comitato Centrale ( se C/terzi) C/o Sede Agenzia pratiche auto C/o Sede Agenzia pratiche auto c/o Consorzio o Cooperativa (imprese che ne fanno parte ) c/o Consorzio o Cooperativa (imprese che ne fanno parte c/o Consorzio o Cooperativa (imprese che ne fanno parte c/o Consorzio o Cooperativa (imprese che ne fanno parte c/o Consorzio o Cooperativa (imprese che ne fanno parte Allegato A a cura : titolare leg. rapp. impresa Nella specifica circostanza di affidamento c/o cooperativa o consorzio occorre anche : Allegato B a cura : leg. rapp. del consorzio cooperativa ( se il cons. o la COOP. conserva la sua documentazione c/o un domiciliatario fiscale, la coop. o il consorzio non può detenere la documentazione di altri né presso di se, né presso il suo domiciliatario fiscale ) Variazione Sede effettiva Variazione Sede operativa ( variazione cessazione rapporto di manutenzione veicoli ) Cessazione rapporto di conservazione/domiciliaz.ne documentazione Cessazione appartenenza alla cooperativa o al consorzio Titolare legale rapp. Impresa di trasporto Nel caso di affidamento a cooperativa o consorzio anche: comunicazione del legale rapp. del consorzio cooperativa Tempi per comunicazione alla Motoriz.ne Civile Entro 30 giorni dall evento Per i nuovi luoghi di stabilimento, il titolarelegale rappresentante provvederà a presentare alla Motorizzazione Civile di riferimento, nuovo Allegato A e, se del caso, allegherà anche il modello B debitamente firmato dal legale rappresentate del consorzio o cooperativa di riferimento ULTERIORI PRECISAZIONI NOTA MINTRA Prot. n. 3382 del 9.2.2012 Gli allegati 1 e 2 della circolare MINTRA n. 4/2011, sono stati sostituiti dai modelli 1 e 2 allegati alla Nota MINTRA 3382/2012. Gli allegati si riferiscono: 1. domanda di autorizzazione all esercizio della professione di autotrasportatore c/terzi 2. certificato iscrizione REN ( rilasciato dalla MCTC ) Soggetti Tempi Autorità competente Imprese che precedentemente all emanazione del DD n. 3 del 25.1.2012, hanno immatricolato veicoli riservandosi di dimostrare successivamente il requisito di stabilimento così come previsto ai punti D ed E circ. MINTRA 4/2011 Per tutte le altre imprese in esercizio alla data del 4.12.2011(rientranti nel campo di applicazione del Reg. 1071/2009 così come recepito) nonché per quelle tenute all adeguamento dei requisiti antecedentemente al 4.12.2011 ( art. 1, co. 2 e 3 DM 198/91) Entro sei mesi dal 4 Febbraio 2012 (data di entrata in vigore del DD n.3 del 25.1.2012 art 3 comma 1)) Entro sei mesi dal 4 Dicembre 2011 (ai sensi DD MINTRA del 25.11.2011 Art.12, comma 5) Ufficio Motoriz.ne Civile Tramite presentazione Allegato A e, se del caso Allegato B N.B. Scaduto il termine di cui sopra, la Motorizzazione Civile (competente all autorizzazione all esercizio della professione), applica la procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni (Reg. 1071/2009: Art. 13). Tutte le imprese, consorzi o cooperative che intendono esercitare per la prima volta l attività di autotrasporto di merci c/terzi con mezzi rientranti nel campo di applicazione di cui al Regolamento (CE) n.1071/2009, devono dimostrare il requisito di Stabilimento per il tramite degli allegati A e/o B di cui al presente DD. 8

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.it Sede di Bruxelles ISB 36-38, Rue Joseph II 1000 Bruxelles Tel + 322 2307440 Fax + 322 2307219 E-Mail : info@isbineurope.eu www.cna.it/fita Prot.10/MC/mti Roma, 16 Gennaio 2012 Egr. Dott. Mario CIACCIA Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Egr.Dr. Enrico FINOCCHI Direttore Generale per il Trasporto Stradale e per l'intermodalità OGGETTO: SCHEMA DI D.D. CONCERNENTE IL DIRITTO DI STABILIMENTO OSSERVAZIONI Egregio Vice Ministro, Illustre Direttore, facendo riferimento alla nota del 12 Gennaio 2012 con la quale la Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l Intermodalità ha inoltrato lo schema di D.D. in oggetto chiedendo l invio di eventuali osservazioni, di seguito provvediamo a sintetizzare alcune nostre riflessioni e proposte. In primo luogo ribadiamo che per la CNA FITA le condizioni relative al requisito di stabilimento sono da richiedersi esclusivamente all impresa estera che intende stabilmente operare in Italia proprio per individuarne tutte quelle caratteristiche indicate dal Regolamento europeo e che altrimenti non potrebbero essere riscontrate data la non residenza nel Paese del soggetto interessato. L impresa italiana, con l iscrizione al Registro delle Imprese, risponde già a tutte le condizioni previste dall art. 5 del regolamento (CE) 1071/2009 e sono riscontrabili previo accertamento presso tutti gli enti tramite i quali si svolge la pubblica amministrazione (CCIAA AGENZIA ENTRATE INPS INAIL MCTC ecc.). L'identificazione della presenza di una stabile organizzazione (SO), è argomento di elevato interesse sia per le autorità fiscali dei vari paesi sia per le imprese multinazionali, in quanto grazie alla presenza di una SO è possibile assoggettare a tassazione i redditi d'impresa prodotti da parte di un soggetto non residente per il tramite della stabile organizzazione L'accezione europea del termine STABILE comprende tutte le organizzazioni, anche di minime dimensioni, insediatesi permanentemente sul territorio di un qualsiasi Stato membro. Le caratteristiche purché possa parlarsi di stabile organizzazione sono in primis disponibilità di risorse umane e tecniche proprie atte cioè a permettere alla stabile organizzazione di ricevere ed utilizzare servizi di terzi; prestare propri servizi, oggetto dell'attività d'impresa, IN PERFETTA AUTONOMIA RISPETTO ALLA CASA MADRE Nel caso di un SOGGETTO ESTERO, per SEDE STABILE si intende la presenza in Italia di un centro di attività stabile costituita sia da mezzi tecnici che umani (generalmente una sede secondaria rispetto alla casa madre, una succursale, un cantiere stabile ecc.), presenza che necessariamente, dovrà uniformarsi a quanto già facilmente riscontrabile per le imprese italiane ( che quindi ne sono escluse) e dovrà essere dimostrata secondo le condizioni e le modalità previste dall articolo 5 del richiamato Regolamento 1071/2009. Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Per rafforzare questa interpretazione che propone l impresa estera come unica protagonista dell art. 5 del Reg. 1071/2009, si cita l art. 11 del recente decreto 26 Ottobre 2011 (G.U. N 10 DEL 13.1.2012) in cui è evidente che lo stabilimento è riconducibile alla fattispecie da noi evidenziata (impresa avente sede in altro Stato e che intende avviare un attività stabile in Italia ) e riguarda la sola impresa estera: «DECRETO 26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (12A00301) (GU n. 10 del 13 1 2012 ) Art. 11 Diritto di stabilimento 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo». In subordine a quanto premesso ( sempre fiduciosi che venga recepito), esprimiamo il nostro ringraziamento ai dirigenti della Direzione Generale che, raccogliendo per quanto possibile, le nostre osservazioni, hanno prodotto uno schema di decreto da apprezzare per la capacità di coniugare l attuazione degli obblighi di legge con la richiesta della massima semplificazione. Una semplificazione che riteniamo abbia ancora margini di miglioramento per quanto attiene la documentazione da produrre ai fini della dimostrazione : Del luogo ove viene conservata la documentazione ( fiscale e di altra natura); Della SEDE OPERATIVA. In particolare crediamo che, ai fini della evidenziazione e soddisfazione di tali requisiti, possa essere sufficiente esclusivamente l autocertificazione resa dall impresa di autotrasporto interessata. Confermando l impianto che prevede la possibilità, per le suddette circostanze, di avvalersi, in alternativa, dei soggetti e delle modalità individuate nella bozza normativa inviata, proponiamo di eliminare le dichiarazioni di cui agli allegati B, C e D che devono essere prodotte dai soggetti, diversi dall impresa di autotrasporto, che lo schema di DD individua nelle Associazioni di categoria Studi di consulenza automobilistica Consorzi e Cooperative. Appesantire questo settore con la duplicazione delle dichiarazioni richiamate ( Allegati B C D ) appare in contraddizione con le indicazioni comunitarie del c.d. Small Business Act riferito alle PMI e recepito dall Italia con la L. 11/11/2011 n.180 ( Statuto delle Imprese ). Il richiamato disposto introduce nel nostro ordinamento alcuni principi base che devono regolare i rapporti tra la PA ed il mondo delle imprese, primo tra tutti, quello della semplificazione amministrativa e burocratica. 2

Si fa presente che aspetti come quello del luogo di tenuta di documenti contabili fiscali personale nonché dei clienti/fornitori ( con riferimento all officina ove si effettuano le manutenzioni), sono già riscontrabili tramite corrispondente documentazione obbligatoria e pertanto, l autocertificazione resa dall impresa di autotrasporto interessata a soddisfare il requisito di stabilimento, può, a nostro avviso, ritenersi sufficiente. Inoltre far ricadere in capo a soggetti diversi dai diretti interessati l onere di dover comunicare, entro 30 giorni, eventuali modifiche e/o cessazione del rapporto, così come previsto nei richiamati allegati, fa nascere forti perplessità circa il rispetto degli adempimenti e sulle conseguenti conseguenze per l impresa di autotrasporto che è, invece, direttamente interessata. Si fa infine rilevare che ogni qual volta che c è da acquisire un consenso, difficilmente questo viene dato in modo del tutto incondizionato. Maggiore è la responsabilizzazione del consenso da acquisire, maggiore potrebbe essere il prezzo che il soggetto richiedente potrebbe pagare per cui ribadiamo che, a nostro modesto avviso, sarebbe quanto mai opportuno ridurre al minimo ( evitando, ad esempio, qualsiasi dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ) la responsabilizzazione dei soggetti a cui le imprese di autotrasporto possono rivolgersi: non vorremmo assistere all introduzione di ulteriori e pesanti balzelli. In merito alla disponibilità dei veicoli, si chiede di inserire la previsione che almeno un veicolo sia sempre e comunque posseduto a titolo di : proprietà usufrutto patto di riservato dominio leasing. Sempre in riferimento alla disponibilità dei veicoli, si chiede che venga esclusa la fattispecie del contratto di comodato in quanto, oltre a non rientrare tra quelle contemplate dalla normativa emanata sino ad ora (che prevede: proprietà usufrutto patto di riservato dominio leasing) potrebbe favorire situazioni di precarietà e concorrenza sleale. Non ci è dato riscontrare che sia il contratto di locazione senza conducente, sia il contratto di comodato, risultino contemplati tra le possibili soluzioni per dimostrare la disponibilità dei veicoli : ART. 9 D.P.R. N 32/76 DISPONIBILITÀ DEI MEZZI TECNICI ED ECONOMICI E QUOTE MINIME DI LIBERA PROPRIETÀ DEI VEICOLI (art. 13, comma primo, n.2) della Legge 298/74) «1. ai fini di quanto disposto dall art.13, comma primo, n.2) della legge ( 298/74), le misure minime dei mezzi tecnici ed economici e le quote di libera proprietà degli stessi sono stabilite come segue : 1) la misura minima dei mezzi tecnici, adeguati all attività da svolgere, di cui l impresa deve avere la disponibilità, è costituita dai veicoli aventi la portata utile e le altre eventuali caratteristiche tecniche indicate nelle autorizzazioni rilasciate all impresa. Ai predetti effetti s intendono nella disponibilità dell impresa i veicoli, non sottoposti a pignoramento o sequestro, DI PROPRIETÀ, IN USUFRUTTO, O ACQUISTATI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO, NONCHÉ QUELLI PRESI IN LOCAZIONE CON FACOLTÀ DI COMPERA PREVIO ASSENSO DEL COMPETENTE UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.» 3

ART.4 DECRETO MINISTERIALE 18 GENNAIO 1978 N.55 SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI «Il requisito di cui al n.2 dell art. 13 della legge 6 giugno 1974, n.298 è documentato mediante presentazione degli estratti cronologici anche parziali del Pubblico Registro Automobilistico, rilasciati in data non anteriore ad un mese, relativi ai veicoli in disponibilità dell impresa ai sensi dell art.9 del D.P.R. 3 Gennaio 1976, n.32, dai quali risulti, nei confronti del richiedente l iscrizione all Albo, la qualità di PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, ovvero ACQUIRENTE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO dei veicoli stessi, e nei due ultimi casi l indicazione del nudo proprietario ovvero del riservatario di dominio. In caso di disponibilità dei veicoli per effetto di contratto DI LOCAZIONE CON FACOLTÀ DI COMPERA, dovranno essere prodotti una copia autenticata del suddetto contratto di locazione, l atto di assenso del competente Uff. Prov. M.C.T.C. previsto dall art.9 punto 1) del D.P.R. 3 gennaio 1976, n.32, e l estratto cronologico del P.R.A. dal quale risulti la proprietà del veicolo da parte del locatore...» CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. N.106/84, Prot. n.1027 D.C. III n.10, datata Roma, 20 Giugno 1984, avente ad oggetto : documentazione attestante la disponibilità dei veicoli ai fini del rilascio delle autorizzazioni «In applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 783 dei 16.9.1977, articolo 12, paragrafo 6 che, richiamando, fra l'altro, la normativa di cui all'articolo 4 del citato D.P.R. n. 783/77, stabilisce che il Ministero dei trasporti deve determinare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, i documenti necessari per accertare la PROPRIETÀ, L'USUFRUTTO, L'ACQUISTO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO, LA LOCAZIONE CON FACOLTÀ DI COMPERA (LEASING), si dettano le seguenti disposizioni, con la precisazione che le stesse si riferiscono sia ai veicoli presentati per il rilascio di una nuova autorizzazione, sia per quelli sui quali l'impresa intende trasferire la propria autorizzazione, ovvero quella intestata ad altra impresa. Circolare Ministero dei Trasporti n 1/2008 del 29 Gennaio 2008 recante «L. 244/07, articolo 2, comma 227. Accesso al Mercato: disposizione applicative», articolo 1, lettera C : «aver acquisito in DISPONIBILITÀ (PROPRIETÀ, LEASING, USUFRUTTO, PATTO DI RISERVATO DOMINIO) ed immatricolato autoveicoli..» Nell auspicio di un positivo riscontro porgiamo, Distinti saluti f.to La Presidente Nazionale Cinzia Franchini f.to Il Responsabile Nazionale Mauro Concezzi 4