PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

Documenti analoghi
PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

DECISIONI (2014/836/UE)

Consiglio di Lisbona: ottobre 2007 Documenti approvati nel corso della riunione informale di capi di Stato e di Governo

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Definizione e applicazione dell opting in nei Trattati di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 settembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en) (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

PE-CONS 64/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) 2016/0075 (COD) PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931

Alle pagine da 4 a 7: il testo della dichiarazione n. 4 è sostituito dal seguente:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 369/5

VERSIONE CONSOLIDATA

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 157/49

JAI.1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 4 aprile 2019 (OR. en) 2018/0390 (COD) PE-CONS 71/19 VISA 49 COMIX 136 PREP-BXT 77 CODEC 572

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

PE-CONS 30/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 settembre 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 103 I. Legislazione. Atti legislativi. 62 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 aprile 2019.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 settembre 2018 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

LA CONVENZIONE EUROPEA IL SEGRETARIATO. Bruxelles, 2 aprile 2003 (03.04) (OR. EN) CONV 648/03 NOTA. Oggetto: Titolo X: L'appartenenza all'unione

LE PROCEDURE DECISIONALI. LE PROCEDURE NON LEGISLATIVE

B. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO DI LISBONA PROTOCOLLO N. 1

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

7232/19 ADD 1 REV 1 1 TREE.2.B LIMITE IT

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

6778/14 don/ms/s 1 DPG

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA

Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 28

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 391 final ANNEX 1.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

GSC.TFUK. Bruxelles, 22 marzo 2019 (OR. en) EUCO XT 20006/19 BXT 26. ATTI GIURIDICI Oggetto:

5305/10 DT/ff DG H 2 B

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

L 200/46 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 maggio 2019 (OR. en)

C 326/266 Gazzetta ufficiale dell Unione europea PROTOCOLLO (N. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA CAPO I

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 maggio 2017 (OR. en)

ALLEGATO IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 novembre 2009 (OR. en) 16515/09 POLGEN 201

e di proporzionalità 3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 novembre 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Regolamento del Consiglio n. 377/ febbraio 2004

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en)

DECISIONI. visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

Treviso, 18 novembre Avv. Elisa Chiaretto

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 novembre 2000 (14.12) (OR. fr) 11657/00 LIMITE PV/CONS 54 JAI 95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 maggio 2019 (OR. en)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Informazione qualificata del 12 Gennaio 2017

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ATTO FINALE. FA/TR/EU/HR/it 1

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. LE FONTI Il diritto primario (1)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Elenco delle basi giuridiche che prevedono la procedura legislativa ordinaria nel trattato di Lisbona 1

12385/17 DT/ff DGD 1. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en) 12385/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0180 (NLE)

REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 dicembre 2006

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto

Revisione dei trattati UE

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 giugno 2015 (OR. en)

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i trasporti e il turismo * PROGETTO DI RELAZIONE

Transcript:

Articolo 8 L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'irlanda le normali disposizioni del trattato. Protocollo sulla posizione della Danimarca Articolo 9 Per quanto riguarda l'irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'unione europea. PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA come modificato dall articolo 1/21 - B protocolli da allegare al trattato di Lisbona - che modifica i protocolli allegati al trattato sull unione europea,al trattato che istituisce l Unione e/o al trattato che istituisce l Unione europea dell energia atomica LE ALTE PARTI CONTRAENTI, NEL RAMMENTARE la decisione dei capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'unione europea, PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo, CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali, PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca, TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'unione europea, 368

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce l Unione europea e al trattato sull'unione europea: PARTE I Articolo 1 La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'unione europea.»; Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca. Articolo 2 Nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca;. nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis dell Unione e dell'unione né costituisce parte del diritto dell'unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell'unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche. Articolo 2 bis L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato. Articolo 3 La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni. 369

Articolo 4 1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella presente parte», se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura. 2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da adottare. PARTE II Articolo 5 Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 28 A e degli articoli da 28 B a 28 E del trattato sull'unione europea», la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore.»; La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né quello di mettere a disposizione dell'unione capacità militari. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. PARTE III Articolo 6 Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti. PARTE IV Articolo 7 La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del 370

presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'unione europea. Articolo 8 1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di conseguenza. 2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'unione. ALLEGATO Articolo 1 Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese. Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Articolo 2 In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis dell Unione e dell'unione né costituisce parte del diritto dell'unione, quali applicabili alla Danimarca. Articolo 3 1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea, che desidera partecipare all adozione 371

ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l articolo 2. Articolo 4 La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 280 F, paragrafo 1 di detto trattato. Articolo 5 1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tale paese. 2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi. Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore. Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'unione europea. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore. 4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4. 372

Articolo 6 1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura che sviluppa l'acquis di Schengen. Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere. 2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l'acquis di Schengen. Articolo 7 La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato laddove non sia vincolata da norme dell'unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 B. Articolo 8 Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati. Articolo 9 Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti. PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA come modificato dall articolo 1/22 - B protocolli da allegare al trattato di Lisbona - che modifica i protocolli allegati al trattato sull unione europea,al trattato che istituisce l Unione e/o al trattato che istituisce l Unione europea dell energia atomica LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 373