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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 giugno 2003 - Deliberazione N. 2210 - Area Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia Tutela Ambiente C.I.A. - Deliberazione di Giunta Regionale n. 5880 del 6/12/02 concernente le procedure autorizzative ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97. Modifiche ed integrazioni. PREMESSO omissis CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 5880 in data 06.12.02 sono state definite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali in materia di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 05.02.97, n.22; CHE al punto 11.4 della stessa deliberazione sono previste le disposizioni da osservare per le richieste di transcodifica formulate ai sensi della Legge 443/01 per la prosecuzione dell attività al sensi del D.M. 161/02; CHE, in particolare, l art. 15 della legge 21.12.2001, n.4433 consente ai soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, la cui classificazione è mutata per effetto della decisione 2001/118/CE, di autorizzazione alla prosecuzione. dell attività ai sensi dell art. 28 del D.Lgs. 22/97 ovvero iscrizione al sensi dell art. 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici per i quali si intende proseguire l attività di gestione dei rifiuti, senza essere assoggettati a procedura di V.I.A. trattandosi di attività già in essere; RILEVATO CHE si rende necessario fissare le dotazioni minime che devono, possedere gli impianti di deposito preliminare e di messa in riserva di rifiuti; CHE per far fronte adeguatamente alle incombenze istruttorie, è necessario che il soggetto proponente istanza di autorizzazione per nuovo impianto o per variante sostanziale, provveda a trasmettere quattro copie del progetto in luogo delle tre previste; CONSIDERATO CHE occorre procedere alla modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 5880 del 06.12.02 nel modo che segue: I punti 9.1.2, 9.2.2 e 9.3.2 sono da sopprimere; al termine del punto 9.2.1 occorre aggiungere il seguente comma: L impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti deve essere provvisto delle seguenti dotazioni minime: I. adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; II adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all impianto di trattamento; III. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per oli, ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta a tenuta di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento; IV. idonea recinzione. Nell impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di deposito preliminare e/o messa in riserva. La superficie del settore di conferimento e quella di lavorazione devono essere impermiabili e dotati di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore del deposito preliminare e/o della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente delimitato. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 1 / 6

manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell uomo e per l ambiente e riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati. Stoccaggio in cumuli. I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all attacco chimico dei rifiuti che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquami in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra. Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 392/96 per la disciplina degli oli usati, i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. I contenitori ed i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizione di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersione nell ambiente. Il contenitore e serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% e deve essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati di serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentata del 10%. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuata all interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. Stoccaggio in vasche fuori terra Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengono a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provvisti di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. Bonifica dei contenitori I recipienti fissi o mobili, utilizzati all interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati. Criteri di gestione I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 2 / 6

formazione di emissioni gassose e/o polveri l impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione e di abbattimento della stessa. Negli impianti di stoccaggio finalizzati allo smaltimento (deposito preliminare) o al recupero (messa a riserva) può essere ricompresa anche un attività di cernita, anche se essa non è definita ne come attività di recupero ne come attività di smaltimento. Al termine del punto 9.4.1 è da aggiungere il seguente comma: A far data dalla pubblicazione della presente deliberazione e nella more della realizzazione dei centri regionali di raccolta, potranno essere realizzati solo impianti localizzati in zone destinate ad attività produttive ; Al termine del punto 9.6 è da aggiungere il seguente punto: 9.7 Impianti di ricerca e sperimentazione. Oltre alla documentazione prevista nei punti che precedano è necessario che il soggetto proponente faccia pervenire con le modalità di cui al successivo punto 11.1, dichiarazione, resa ai sensi della legge 4.1.68 n. 15, attestante che l attività per cui si richiede l autorizzazione non comporta utile economico ; All ultimo comma del punto 10, l importo del gettone di presenza per i componenti delle commissioni tecnico istruttorie è confermato a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 5264 del 31/10/02; al termine del primo comma del punto 11.1 va aggiunto: Sono altresì da considerarsi varianti sostanziali, e quindi da approvare ai sensi dell art. 27 del D.Lgs. 22/97, le integrazioni di tipologie e di rifiuti da stoccare e/o da trattare in quantità eccedente il 15% delle tipologie già autorizzate; al secondo comma del punto 11.1 le parole: In triplice copia sono da sostituire da: In quadruplice copia di cui: - 1 copia per il Settore Tutela Ambiente; - 1 copia per il competente Settore Provinciale; - 1 copia per l Amministrazione Provinciale; - 1 copia da restituire al soggetto proponente debitamente vidimata; al terzo comma del punto 11.1 le parole unitamente a due copia sono da sostituire con unitamente a tre copie ; il quinto comma del punto 11.1 è da sopprimere e da sostituire dal seguente: Sulla scorta delle risultanze della Conferenza il Dirigente del Settore Provinciale emetterà decreto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell impianto ; Al tredicesimo comma del punto 11.1 le parole Disposto con delibera di Giunta Regionale sono da sostituire da Disposto con decreto del Dirigente del Settore Provinciale competente per territorio ; Al termine del punto 11.1 è da aggiungere il seguente comma: Per la completa alimentazione della Banca Dati è necessario che i Settori Provinciali provvedano a far pervenire al Settore Tutela Ambiente copia di tutta la documentazione integrativa acquisita e/o prodotta ; l ultimo comma del punto 1.12 è da sostituire dal seguente: Laddove si presentano casi particolari, l ufficio potrà richiedere documentazione integrativa e, comunque, per ogni rinnovo di autorizzazione, sarà richiesta all Amministrazione Provinciale competente per territorio apposita certificazione attestante la regolarità dell attività di gestione dei rifiuti, in rispetto delle prescrizioni e quant altro disposto dall art. 20 del D.Lgs. 22/97. Per i controlli e le verifiche di cui sopra, l Amministrazione Provinciale potrà avvalersi del supporto tecnico dell ARPAC ; Il primo comma del punto 11.3 è sostituito dal seguente: L integrazione costituisce variante sostanziale, avviene con emanazione del decreto dirigenziale. Per un eventuale seconda richiesta di integrazione codici si applica quanto disposto al punto 11.1". Al termine del secondo comma del punto 11.3 è da aggiungere: 5.1 parere del comune (per gli impianti non localizzati in zona industriale); Al termine del punto 11.4 è da aggiungere il seguente comma: Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 3 / 6

Il soggetto che abbia ottenuto l autorizzazione di cui al comma 1, nel caso richieda integrazione di tipologie di rifiuti pericolosi non essendo stato precedentemente all uopo autorizzato, deve procedere preventivamente ad attivare le procedure di V.I.A. prima di avviare l iter previsto dall art. 27 del D.Lgs. 22/97; RITENUTO CHE si rende necessario procedere alla modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 5880 in data 6/12/2002 così come descritto nei precedenti considerata; VISTO Il D.Lgs. 5/2/97, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; Il D.Lgs. 27/1/92, n. 99; La legge 21/12/01, n. 443; La deliberazione di Giunta Regionale n. 5880 del 6/12/02; PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime DELIBERA Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 1) MODIFICARE la deliberazione di Giunta Regionale nel modo che segue: I punti 9.1.2, 9.2.2 e 9.3.2 sono da sopprimere; al termine del punto 9.2.1 occorre aggiungere il seguente comma: L impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti deve essere provvisto delle seguenti dotazioni minime: I. adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; II adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all impianto di trattamento; III. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per oli, ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta a tenuta di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento; IV. idonea recinzione. Nell impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di deposito preliminare e/o messa in riserva. La superficie del settore di conferimento e quella di lavorazione devono essere impermiabili e dotati di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore del deposito preliminare e/o della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente delimitato. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell uomo e per l ambiente e riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati. Stoccaggio in cumuli. I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all attacco chimico dei rifiuti che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquami in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumili di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 4 / 6

Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 392/96 per la disciplina degli oli usati, i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. I contenitori ed i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizione di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersione nell ambiente. Il contenitore e serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% e deve essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati di serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. I contenitori e/o serbatori devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentata del 10%. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuata all interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. Stoccaggio in vasche fuori terra Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengono a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provvisti di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. Bonifica dei contenitori I recipienti fissi o mobili, utilizzati all interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati. Criteri di gestione I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione e di abbattimento della stessa. Negli impianti di stoccaggio finalizzati allo smaltimento (deposito preliminare) o al recupero (messa a riserva) può essere ricompresa anche un attività di cernita, anche se essa non è definita ne come attività di recupero ne come attività di smaltimento. Al termine del punto 9.4.1 è da aggiungere il seguente comma: A far data dalla pubblicazione della presente deliberazione e nella more della realizzazione dei centri regionali di raccolta, potranno essere realizzati solo impianti localizzati in zone destinate ad attività produttive ; Al termine del punto 9.6 è da aggiungere il seguente punto: Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 5 / 6

9.7 Impianti di ricerca e sperimentazione. Oltre alla documentazione prevista nei punti che precedano è necessario che il soggetto proponente faccia pervenire con le modalità di cui al successivo punto 11.1, dichiarazione, resa ai sensi della legge 4.1.68 n. 15, attestante che l attività per cui si richiede l autorizzazione non comporta utile economico ; All ultimo comma del punto 10, l importo del gettone di presenza per i componenti delle commissioni tecnico istruttorie è confermato a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 5264 del 31/10/02; al termine del primo comma del punto 11.1 va aggiunto: Sono altresì da considerarsi varianti sostanziali, e quindi da approvare ai sensi dell art. 27 del D.Lgs. 22/97, le integrazioni di tipologie e di rifiuti da stoccare e/o da trattare in quantità eccedente il 15% delle tipologie già autorizzate; al secondo comma del punto 11.1 le parole: In triplice copia sono da sostituire da: In quadruplice copia di cui: - 1 copia per il Settore Tutela Ambiente; - 1 copia per il competente Settore Provinciale; - 1 copia per l Amministrazione Provinciale; - 1 copia da restituire al soggetto proponente debitamente vidimata; al terzo comma del punto 11.1 le parole unitamente a due copia sono da sostituire con unitamente a tre copie ; il quinto comma del punto 11.1 è da sopprimere e da sostituire dal seguente: Sulla scorta delle risultanze della Conferenza il Dirigente del Settore Provinciale emetterà decreto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell impianto ; Al tredicesimo comma del punto 11.1 le parole Disposto con delibera di Giunta Regionale sono da sostituire da Disposto con decreto del Dirigente del Settore Provinciale competente per territorio ; Al termine del punto 11.1 è da aggiungere il seguente comma: Per la completa alimentazione della Banca Dati è necessario che i Settori Provinciali provvedano a far pervenire al Settore Tutela Ambiente copia di tutta la documentazione integrativa acquisita e/o prodotta ; l ultimo comma del punto 1.12 è da sostituire dal seguente: Laddove si presentano casi particolari, l ufficio potrà richiedere documentazione integrativa e, comunque, per ogni rinnovo di autorizzazione, sarà richiesta all Amministrazione Provinciale competente per territorio apposita certificazione attestante la regolarità dell attività di gestione dei rifiuti, in rispetto delle prescrizioni e quant altro disposto dall art. 20 del D.Lgs. 22/97. Per i controlli e le verifiche di cui sopra, l Amministrazione Provinciale potrà avvalersi del supporto tecnico dell ARPAC ; Il primo comma del punto 11.3 è sostituito dal seguente: L integrazione costituisce variante sostanziale, avviene con emanazione del decreto dirigenziale. Per un eventuale seconda richiesta di integrazione codici si applica quanto disposto al punto 11.1". Al termine del secondo comma del punto 11.3 è da aggiungere: 5.1 parere del comune (per gli impianti non localizzati in zona industriale); Al termine del punto 11.4 è da aggiungere il seguente comma: Il soggetto che abbia ottenuto l autorizzazione di cui al comma 1, nel caso richieda integrazione di tipologie di rifiuti pericolosi non essendo stato precedentemente all uopo autorizzato, deve procedere preventivamente ad attivare le procedure di V.I.A. prima di avviare l iter previsto dall art. 27 del D.Lgs. 22/97; 2) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Settore Centrale e Provinciali dell A.G.C. Ecologia e Tutela dell Ambiente per il seguito di competenza. 3) INVIARE copia della presente al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. Il Segretario Brancati Il Presidente Valiante Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 6 / 6