REGOLAMENTO SUL COTTIMO-APPALTO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 11.02.1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, COME RECEPITA E MODIFICATA NELLA REGIONE SICILIANA CON LA L. R. 2.08.2002, N. 7 E LA L. R. 19.05.2003, N. 7 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 22.03.2004 PUBBLICATO ALL ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 28.03.2004 ALL 11.04.2004 DIVENUTO ESECUTIVO PER DECORRENZA DEL TERMINE DI GIORNI 10 DALLA PUBBLICAZIONE RIPUBBLICATO ALL ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 7.04.2004 AL 22.04.2004 DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 23.04.2004 ART. 1 1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Paternò per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell art. 24 bis della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7. ART. 2 1. Il cottimo-appalto è consentito per l esecuzione di opere e/o lavori di importo fino a 150.000,00. 2. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti. 3. Nel corso dello stesso anno solare, non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo superiore a 150.000,00. 4. Alle procedure di affidamento mediante cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui all art. 24, comma 11, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7. ART. 3 1. Sono iscritte all'albo per l assegnazione dei cottimi-appalto per i lavori di importo fino a 150.000,00 le imprese aventi sede legale e/o amministrativa nell'ambito territoriale del Comune di Paternò, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione, e precisamente: A) Iscrizione alla C.C.I.A.A. ed attestazione SOA, in corso di validità, con l indicazione delle categorie e classifiche per le quali l impresa è qualificata, nonchè l identità del/dei direttore/i tecnico/i; - 1 -
In alternativa: B) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscrizione da almeno due anni al rispettivo albo camerale; C) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio; D) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere A), B) e C), i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento. 2. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti. ART. 4 1. Per i lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, le imprese devono possedere i requisiti previsti dall art. 10 del D. M. n. 294/2000, come modificato dal Decreto 24.10.2001, n. 420. ART. 5 1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Paternò, corredata dai seguenti documenti e certificati: A) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura, munito di NULLA OSTA ai fini dell art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni e di annotazione fallimentare; 2) Certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere tale iscrizione; 3) Certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto: - per tutti i direttori tecnici; - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo. - 2 -
4) Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del Tribunale competente sezione fallimentare -, dal quale risulti che la società o l impresa individuale non sia in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo e che non abbia in corso alcun procedimento di una di tali situazioni; 5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazione attestante di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazione con la quale l impresa attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68. B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 1) Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. A) e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Le ditte, in possesso di attestazione SOA, non devono produrre i documenti di cui ai successivi numeri. 2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Albo Artigiani da almeno due anni, e per le cooperative iscrizione al Registro Prefettizio da almeno due anni, contenente la specifica attività dell impresa, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. B) e C); 3) Elencazione dei lavori eseguiti direttamente e corrispondenti alla categoria richiesta, realizzati nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. D. I lavori vanno comprovati come segue: Per lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, mediante presentazione dei certificati redatti ai sensi dell allegato d) al D.P.R. n. 34/2000. Per lavori eseguiti per conto di committenti privati, mediante copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, corredato dalle fatture ( in copia autenticata ai sensi di legge ) corrispondente al quantitativo dei lavori eseguiti, nonchè dichiarazione del committente relativa all incarico di appalto. C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NECESSARI PER L ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA OS2 Possesso attestazione SOA nella categoria OS2. In alternativa: - 3 -
a) Avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell ultimo quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, analoghi a quelli per cui si richiede l iscrizione, per un importo non inferiore a 150.000,00 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall articolo 4, comma 1, lettera a) del D. M. n. 294/2000, come modificato dal D. M. 24.10.2001, n. 420; b) Avere un organico determinato secondo quanto previsto dall art. 5 del suddetto D. M. n. 294/2000, come modificato dal D. M. 24.10.2001, n. 420. Per le imprese aventi fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall art. 7 del citato D. M. n. 294/2000, come modificato dal D. M. 24.10.2001, n. 420. ART. 6 1. L iscrizione all'albo ha effetto permanente. 2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. 3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. 4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione. 5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal successivo art. 7. ART. 7 1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'impresa iscritta: a) sia in corso una procedura di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo; b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori; d) per condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante; - 4 -
e) per negligenza nell'esecuzione dei lavori; f) per infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; g) per inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 6. 2. Nel caso di cui alla lettera b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio. 3. Il provvedimento di sospensione adottato determina anche la durata della stessa. ART. 8 1. Sono cancellati dall'albo le imprese iscritte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi: 1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori; 2) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo; 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa; 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 5) domanda di cancellazione all'albo; 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo precedente. 7) accertata falsità di una delle dichiarazioni di responsabilità di cui al precedente art. 5. 2. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 1 il provvedimento si applica così come previsto al secondo comma del precedente art. 7. ART. 9 1. I provvedimenti di cui agli artt. 7 e 8 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni. ART. 10 1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune di Paternò - 5 -
spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. 2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo Pretorio del Comune di Paternò. L avviso di informazione è pubblicizzato anche mediante affissione di appositi manifesti ed a mezzo del sito INTERNET del Comune di Paternò. 3. Tali pubblicazioni devono essere effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte ai sensi dell art. 29, comma 5, della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7. Tutti i cottimi devono essere pubblicati per almeno 15 giorni liberi rispetto a quello fissato per l apertura delle offerte. 4. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, fatta eccezione per quanto previsto al comma 5, il Responsabile del Servizio deve formulare ad almeno quindici di tali imprese, a turno, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata. 5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, alle imprese che nel medesimo anno siano rimaste aggiudicatarie di un cottimo da parte del Comune, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno. In ogni caso nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo di valore superiore a 150.000,00. Il divieto è esteso all invito se la sommatoria porta ad eccedere l importo indicato. Ai fini del cumulo s intende la data di aggiudicazione e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi. 6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, sebbene non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione. ART. 11 1. Il ricorso al cottimo-appalto è proposto con motivata relazione dell Ufficio proponente al Sindaco che l autorizza con propria determinazione. Nella relazione devono essere dichiarate la ricorrenza di tutti i presupposti per la legittimità del ricorso al cottimo stesso. - 6 -
Resta di esclusiva competenza e responsabilità del Dirigente o Funzionario incaricato, l esecuzione della procedura del cottimo, il cui verbale da pubblicare per sette giorni consecutivi, successivi a quello di espletamento della gara, è definitivo. ART. 12 1. I lavori da affidare mediante cottimo-appalto sulla base degli artt. 24, comma 11, e 24 bis, comma 4, della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7, sono aggiudicati con il criterio del massimo ribasso di cui all art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2.02.1973, n. 14. 2. Sono escluse dall aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. ART. 13 1. La formazione e la tenuta dell Albo dei cottimisti, le comunicazioni e la registrazione degli appalti affidati nel corso dell anno sono tenuti a cura del Responsabile del Servizio U. O. Segreteria Generale, cui deve confluire ogni assegnazione di cottimo e al quale devono essere richieste le notizie utili per gli inviti, le classificazioni, e quant altro attinente. 2. Le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite in distinti elenchi per categoria di lavori, corrispondenti alla declaratoria di cui all allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le singole imprese inserite nell Albo parteciperanno alle singole gare in forza dell iscrizione all Albo stesso. Il Responsabile del Servizio che espleta le singole gare richiederà alla ditta aggiudicataria la documentazione necessaria da trasmettere all Ufficio Contratti dell U. O. Segreteria Generale per la stipula del relativo contratto ed adempimenti connessi. 4. L Albo sarà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio e sarà affisso all Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni trenta. Eventuali opposizioni dovranno essere presentate entro e non oltre la scadenza della pubblicazione all Albo Pretorio presso l Unità Operativa Segreteria Generale. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l Albo si intenderà esecutivo ad ogni effetto. 5. Tutti i pubblici ufficiali devono osservare il divieto di fornire notizie preventive di cui all art. 22 della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7. ART. 14-7 -
1. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente regolamento devono essere rese nelle forme volute dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Responsabile del Servizio U. O. Segreteria Generale procederà annualmente ed a sorteggio per almeno il 10% degli iscritti alla verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione. 3. Si applicano per i casi di falso le modalità correttive e le penalità corrispondenti in materia di lavori pubblici. ART. 15 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e tutte le circolari sulla materia. 2. Le norme di legge e le disposizioni emanate successivamente dallo Stato e dalla Regione aventi effetti modificativi e/o integrativi del presente regolamento prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno osservate nelle more della modifica del presente da parte dei competenti organi. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune in contrasto con esso, nonchè ogni altra disposizione incompatibile. 4. Le imprese già iscritte all albo esistente presso il Comune devono richiedere il rinnovo dell iscrizione producendo la documentazione richiesta al precedente art. 5. ART. 16 1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico nell'u. O. Segreteria Generale - Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi della vigente normativa in materia. 2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di ripubblicazione come per legge dopo l esecutività della deliberazione consiliare che lo adotterà e la pubblicazione di legge. - 8 -