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Comune di Villaverla Provincia di Vicenza Gemellato con il Comune di Tuglie (Le) Class. 6.9 Fasc. N.20.1/2018 ORDINANZA N. 8 / 2018 Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL ATMOSFERA SINDACO Premesso che: - il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa conferma, tra l altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m 3 da non superare più di 35 volte nell arco dell anno civile; - il monitoraggio della qualità dell aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m 3 ; Considerato che: - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il Nuovo Accordo di programma per l adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell aria nel Bacino Padano, sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; - l'italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per non aver rispettato quanto stabilito dalla direttiva 2008/50/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147; - il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio; - il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla Qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; - studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato l Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (PRTRA); Rilevato che: - secondo quanto contenuto nell'accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10: SEMAFORO VERDE nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m 3 ) della concentrazione di PM10; SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti; SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. - ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi; - le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Visti: - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale ed in particolare l art. 182, comma 6-bis; - il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; - il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell art. 4, comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 19/08/2005 n. 192, in particolare l art. 5 comma 1; - l art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli; - il Decreto del Ministero dell'ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide; - l art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell ambiente e successive modificazioni e integrazioni; - le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico; - la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Villaverla, è inserito nella zona Pianura e Capoluogo bassa pianura - IT0513 ;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006 ; Considerato che: - le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell inquinamento atmosferico urbano; - come descritto nell Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all inquinamento atmosferico urbano; - per tutelare la salute dei cittadini e l ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento; Valutati : - gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 20/9/2018 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018; RILEVATO che una delle indicazioni date dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 è quella di adottare un'ordinanza sindacale e non più dirigenziale; RITENUTO pertanto di provvedere in merito sostituendo con il presente provvedimento le ordinanze dirigenziali n. 64/2016 e 77/2017 in merito ai provvedimenti da adottare per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera - il D.M. Sanità 5 Settembre 1994; RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/11/2006 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Piano di Azione del Comune di Villaverla per l'individuazione delle misure da mettere in atto per contrastare l'inquinamento atmosferico; - l'art. 44 del Regolamento comunale di Polizia Rurale e Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/05/2004, in merito all'emissioni di fumo ed esalazioni di polveri; - l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3; DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; VISTI gli atti d'ufficio; Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali: ORDINA di istituire, dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2019, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano di seguito riportate:

1. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 2 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa; 2. lo spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico e degli autoveicoli per soste in corrispondenza dell'impianto semaforico pedonale posto in via S. Antonio lungo la S.P. 349 del Costo, al Km 103 + 10; 3. il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante secondo le modalità stabilite dall'art. 45 del Regolamento comunale di Polizia Rurale e Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/05/2004, inerente l'accensione di fuochi e dell'art. 56 della L.R. 11/2014; 4. la riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19 C (con tolleranza di 2 C) nelle abitazioni e negli spazi ed esercizi commerciali, con l'esclusione delle case di cura e/o riabilitazione od accoglienza per disabili, degli ambulatori medici, degli asili nido e delle scuole per l infanzia presenti nel territorio comunale. 5. il divieto di spreco energetico nelle attività commerciali (es. divieto di tenere le porte aperte negli esercizi commerciali al fine di evitare dispersioni termiche); AVVERTE - che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche; - che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa. MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. RICORDA che l inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all applicazione dell art. 650 del Codice Penale. INVITA a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l automobile in ambito urbano e a privilegiare l uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano). b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. c) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa. DISPONE Che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. Che il presente provvedimento venga trasmesso a: Comando del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene per quanto di competenza; Comando dei Carabinieri di Thiene; Azienda U.L.S.S. N. 7 Pedemontana ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza; Servizio Forestale Regionale - Via Lanza n.106 36100 Vicenza Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1-36100 Vicenza; Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6-36100 Vicenza; agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI; Il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza n. 77/2017; Che i dati connessi al presente provvedimento vengano pubblicati sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. Ai sensi dell'art. 5, comma terzo della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l Ufficio competente è l'ufficio Tecnico comunale ed il Responsabile del Procedimento è l'ing. Cunico Giuliano, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villaverla. Villaverla, 23/10/2018 SINDACO Ruggero Gonzo (Documento firmato digitalmente)