Convenzione tra la Svizzera e il Granducato di Baden per regolarizzazione di confine presso Costanza

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Transcript:

Traduzione Convenzione tra la Svizzera e il Granducato di Baden per regolarizzazione di confine presso Costanza Conchiusa il 28 aprile 1878 Approvata dall Assemblea federale il 28 giugno 1878 1 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 agosto 1879 Entrata in vigore il 14 agosto 1879 (Stato 14 agosto 1879) Il Consiglio federale svizzero e il Governo granducale badese nello scopo di comporre in via amichevole le differenze che pendono per affari di confine sulla sponda del lago Bodamico e sul lago stesso presso Costanza, e di opportunamente regolare con questa congiuntura la linea di confine anche in altri punti vicino a Costanza, hanno nominato per ciò a plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, comunicatisi e riconosciuti i loro pieni poteri, hanno di comune accordo adottato, con riserva di ratifica, gli articoli seguenti: Art. I Il confine tra i due Stati su la piaggia e il bacino lacuale al sud di Costanza sta nel confine attuale tra le proprietà di J. Butz e di K. Eberle sino al vertice dell angolo sporgente del muro del quai, e di qui via si dirige in linea retta sull estremo punto meridionale della riva nord della baia di Costanza sino al punto dove questa linea interseca la retta tirata dalla metà della torricella della stazione ferroviaria di Costanza alla metà di un altra retta tra il detto punto della riva e la punta della riva sud che sta dirimpetto presso la Gualchiera superiore. Da quel primo punto d intersecazione sino a questa metà della traversale che tocca le due rive della baia di Costanza, il confine è in linea retta, e da quest ultimo punto in poi, segue la linea mediana della baia. Art. II A. La Svizzera cede a Baden e per ogni tempo avvenire rimette alla giurisdizione badese: 1) la lingua di terra appartenente attualmente ai fratelli Ferdinando e Leopoldo Walser e a J. Butz e conterminata all est dalla piaggia detta nell art. 1 e CS 11 48; FF 1878 II 1037 ediz. ted. 1013 ediz. franc. 1 RU 4 281 1

Territorio cadente sotto la sovranità badese, all ovest dalla parte della stazione di Costanza posta presentemente in territorio svizzero, e al sud dal confine tra le possessioni di J. Butz e di K. Eberle; 2) la parte della stazione di Costanza, situata su territorio svizzero e terminata all ovest dalla lingua di terra detta sotto il n. 1 di questo articolo, al nord dal ciglio meridionale della nuova strada franca di dazio costeggiante il lago e all est dal ciglio orientale della strada traversale progettata nella direzione tra la nuova e la vecchia strada franca; 3) le parcelle dei terreni presentemente posseduti da attinenti badesi, situate in territorio svizzero lungo la tratta tra i termini n. 3 a 5, e che con una linea confinaria appoggiantesi al confine delle proprietà private devono essere annesse al territorio badese; 4) l area giacente tra i termini da n. 13 a 19, che, giusta la convenzione del 17 luglio 1876 2 per la sistemazione dello scarico dei torrenti Schoder e Sau, dovendo il Sau, secondo il piano di correzione concertato, discendere in linea retta, avrà per confine il letto di questo torrente. B. La Svizzera dichiara di rinunziare ad ogni indennità per lo scapito causatole da queste cessioni territoriali in fatto di taglie e imposte dello Stato e dei comuni. Art. III Baden dal canto suo si sottopone agli obblighi seguenti: 1) dalla estremità ovest della linea confinaria fissata nell art. II A n. 3 il confine correrà d or innanzi lunghesso l attuale cinta dei giardino del birraio Schmid sino alla strada maestra di Kreuzlingen, e di qui via, traversando questa strada, si dirigerà in linea retta sino al punto dove la retta, tra i termini 8 e 9, taglia il confine tra la strada e il giardino del mercante Rossat. Inoltre, fra i termini 12 e 13, il confine seguirà quindinnanzi il ciglio orientale della strada che si stende tra i detti termini. Le parcelle badesi che restano tagliate fuori per causa delle suddette nuove linee di confine, vengono da Baden cedute alla Svizzera da annettersi al territorio di diritto sovrano dello Stato svizzero, e ciò senza pretesa di indennità per taglie e imposte nè comunali nè dello Stato. 2) li Governo del Granducato di Baden riconosce il contratto di compera e vendita conchiuso in data 10 marzo 1872 e 29 aprile 1873 tra l Amministrazione turgoviese delle finanze quale venditrice, da una parte, e C. Widmer-Hirzel in Kreuzlingen e Ferdinando Walser in Costanza quali compratori, dall altra parte. 3) Baden assume a suo carico la manutenzione della nuova strada franca, in quanto tale manutenzione incumbeva sin qui al Cantone di Turgovia ossia al comune di Kreuzlingen e in quanto la strada viene a stare su territorio badese. 2 Non pubblicata nella RU. 2

Regolazione del confine presso Costanza. Conv. con il Granducato di Baden 4) Da parte di Baden sarà provveduto a che i comuni turgoviesi che giusta la prementovata Convenzione dei 17 luglio 1876 avrebbero a prestare un contributo alle spese della correzione dei Saubach, siano da tal contributo disobbligati. Art. IV Rimangono riservate le Convenzioni state conchiuse tra l Amministrazione delle ferrovie badesi e le Società svizzere serventisi della stazione di Costanza, e nominatamente la convenzione della ferrovia badese dello Stato colla Nord-Est svizzera, del 3/24 aprile 1871 e la convenzione del 3 luglio 1874 tra la ferrovia badese dello Stato, da una parte, e la Nord-Est svizzera e la Winterthur Singen Kreuzlingen, dall altra parte. Art. V La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile. In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Così fatto a Berna, addì ventotto aprile mille ottocento settantotto (28 aprile 1878). A. O. Aepli H. Siegfried C. Haffter Hardeck Haas 3

Territorio Protocollo finale All atto di sottoscrivere la convenzione per la regolarizzazione del confine presso Costanza, i plenipotenziari de due Stati hanno stimato opportuno di consegnare ancora nel presente Protocollo le disposizioni seguenti: 1. I plenipotenziari sono in ciò d accordo, che, almeno per le nuove linee di confine fissate dalla convenzione, abbiasi, dopo la ratificazione, colla loro cooperazione e a spesa comune, a procedere a debitamente contrassegnare i limiti stabiliti, stendendo un verbale dell operazione. 2. Relativamente agli articoli I e II A n. 1 della convenzione, i plenipotenziari sono d avviso di dare una direzione più retta al limite, tra l angolo sporgente del muro del quai e il gomito della strada franca che sta dirimpetto, fissato nei detti articoli, quando pel momento che si prenderà a contrassegnare i punti e le linee del confine siasi potuto ottenere una conveniente modificazione di termini della proprietà di K. Eberle. 3. Rispetto all articolo II A n. 4 i plenipotenziari furono d accordo in ciò, che il confine debba essere tirato in linea retta tra i termini 13 e 22, nel caso che la città di Costanza sia disposta ad eseguire, sino all altezza del termine 22, la correzione del Saubach prevista nella ivi mentovata Convenzione. Prima di fare la correzione tra i termini 13 e 19, o 13 e 22, i piani della correzione saranno sottoposti all approvazione dei Governi dei due Stati cointeressati. 4. Il presente Protocollo avrà il medesimo valore obbligatorio come la convenzione e dovrà essere insieme con questa ratificato o valere come ratificato. 4

Regolazione del confine presso Costanza. Conv. con il Granducato di Baden In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli. Così fatto a Berna, il ventotto aprile mille ottocento settantotto (28 aprile 1878). A. O. Aepli H. Siegfried C. Haffter Hardeck Haas 5

Territorio 6