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MfiB, ìc K. *m& V r V \ GIUNTA REGIONALE

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LA PRESIDENTE IN QUALITÁ DI COMMISSARIO AD ACTA. (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n. 24 del 12 febbraio 2013 OGGETTO: Atto aziendale Azienda Ospedaliera di Cosenza. Validazione con prescrizioni. Obiettivo G07.S18.04. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

Il Presidente REGIONE CALABRIA della Giunta regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173; l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1 0 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.; il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010; PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei prowedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro"; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista: la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266; la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prowedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze; che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti; DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011; VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m. i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 -Iett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); VISTO il DPGR 54/2011 ed il DPGR 65/2011 che riportano le linee guida per la redazione degli atti aziendali delle Aziende sanitarie ed ospedali ere; CONSIDERATA l'interlocuzione intercorsa con i Ministeri affiancanti in ordine ai sopra citati decreti che ha trovato ipotesi di definizione nella riunione congiunta del 7 Novembre del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente dei livelli essenziali di assistenza; CONSIDERATI i chiarimenti forniti in ordine ai contenuti ed alle procedure per la validazione degli atti aziendali nella sopra citata riunione e l'importanza conferita a tale adempimento dai Ministeri affiancanti in quanto ritenuto azione/obiettivo di fondamentale importanza per il funzionamento delle Aziende, rimodulate a seguito degli atti di programmazione sanitaria già adottati, nonché per l'attuazione della stessa programmazione; CONSIDERATO che l'atto aziendale è lo strumento organizzativo attraverso il quale le Aziende sanitarie, in coerenza con i principi che reggono le amministrazioni pubbliche, provvede alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione attraverso l'individuazione degli "uffici" di maggiore rilevanza; CONSIDERATO che gli atti aziendali sono stati redatti da ciascuna Azienda sulla base dei principi generali fissati da disposizioni legislative, nonché dai principi individuati nei sopra citati decreti riportanti le linee guida emanate dalla Regione rettificati, per quanto concerne l'entità numerica delle unità

operative, con DPGR 137/2012, che ha ridotto in maniera consistente, in particolare le strutture semplici, nel rispetto dei parametri codificati dal Comitato LEA-Commissione ex art. 12 comma 1 lettera b del Patto per la Salute 2010/2012; CONSIDERATO che, pertanto, la materia così come sopra delimitata si esprime attraverso un procedimento che si conclude con un atto di tipo amministrativo, avente natura pubblicistica, su cui l'ente Regione ha il potere di intervenire nella più ampia tematica dei poteri ad essa spettanti in materia di controllo, anche al di là dei termini di cui al DPGR 54/2011, con atti aventi natura di prescrizione, cui le Aziende debbono attenersi al fine di rendere efficace ed esecutivo l'atto aziendale; RITENUTO che il Direttore generale dell'azienda, in quanto organo preposto alla gestione della stessa ai sensi del D.L.vo n. 502/1992 e s.m.i., con la funzione ed i poteri del privato datore di lavoro (D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. e D.L.vo n. 150/2009 e s.m.i.) può assumere in via esclusiva nell'ambito dei propri poteri gli atti inerenti la gestione e l'organizzazione del lavoro in conformità alle prescrizioni sancite; CONSIDERATO che il DPGR n. 106/2011 ha costruito il fondamento dell'atto aziendale in quanto ha riconfigurato l'assetto assistenziale ed il relativo numero di posti letto dell' Azienda ospedaliera di Cosenza in coerenza alle condizioni ed ai limiti derivanti dai parametri fissati dal Governo centrale con il Piano di rientro, tutti recepiti con specifici decreti nell'ambito della riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale e precisamente: posti letto 2,5x1.000 abitanti per le acuzie; posti letto O,7x1.000 abitanti per post-acuzie; posti letto totali per acuzie e post-acuzie pari al 3,2 x1.000 abitanti; numero unità operative complesse corrispondenti a quelle fissate da apposito atto governativo recepito con DPGR n. 137/2012; numero unità operative semplici corrispondenti a quelle fissate da apposito atto governativo recepito con il sopra citato DPGR n. 137/2012; CONSIDERATO che la ripartizione dei posti letto è già awenuta, in ossequio al citato DPGR 106/2011, con atto deliberativo n. 626 del 22 Giugno 2012 della stessa Azienda recepito con DPGR n. 107 del 5 Luglio 2012; PRESO ATTO dell'esame congiunto della proposta di atto aziendale inviata con atto deliberativo n. 739 del 26 Luglio 2012 dall'azienda ospedaliera di Cosenza effettuato dalla commissione all'uopo preposta costituita da tutti i Dirigenti di settore del Dipartimento Tutela della salute; CONSIDERATE le incoerenze con le linee guida, di cui ai citati DPGR, con le norme legislative e contrattuali nazionali nonché con una organizzazione adeguata all'erogazione delle migliori prestazioni assistenziali nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità rilevate dalla sopra citata commissione e riportate in apposito verbale; RITENUTE tali incoerenze sanabili con le specifiche prescrizioni individuate dalla commissione esaminatrice e sotto riportate: 1) Indicare per tutti i Dipartimenti: - le funzioni del Direttore di Dipartimento e quelle del Comitato di Dipartimento. - i rapporti gerarchici tra le uo di appartenenza ed il Direttore di Dipartimento. - i criteri di individuazione del Dipartimento funzionale e del Direttore. 2) Cassare il dipartimento "Cronicità non autosufficienza fragilità" in quanto incongruo con la mission dell'azienda e riassegnare le uo ivi previste nei dipartimenti di competenza. 3) Trasferire l'uoc "Servizio Trasfusionale" al "Dipartimento dei servizi sanitari" in quanto allocazione funzionalmente corretta. 4) Cassare le seguenti unità operative semplici in quanto la funzione h. 24 può essere garantita soltanto dalla presenza, a turno, di tutti i componenti l'uoc di appartenenza. Qualora si voglia individuare una responsabilità specifica potrebbe essere conferito, esclusivamente ai fini organizzativi, un incarico di alta professionalità: a) "Pronto soccorso traumatologico"

b) "Endoscopia digestiva operativa e d'urgenza" c) "Gestione emergenze chirurgiche pediatriche" d) "Emergenze pediatriche" e) "Urgenze ed emergenze laboratoristiche" t) "Trattamento interventistico dell'ima". In sua sostituzione potrebbe essere eventualmente istituita l'unità per il trattamento delle cardiopatie organiche. 5) Trasferire la uosd "Allergologia" nel dipartimento Medicina per ovvia competenza. 6) Cassare la valenza dipartimentale alla uosd "Chirurgia d'urgenza" ed istituire eventualmente l'uo MCAE in quanto propria del DEA di " livello. 7) Cassare la funzione "trapianto" dall'uoc "Ematologia" in quanto non prevista. 8) Regolamentare successivamente la funzione "trapianto" dell'uoc "Nefrologia e dialisi" nel rispetto del dettato del DPGR 170/2012. 9) Cassare la denominazione "triage" dalla uos "Gestione OBI e Triage" in quanto trattasi di metodica. 10) Cassare la uos "Privacy" in quanto i contenuti non sono di pari rilevanza rispetto alle altre strutture semplici. 11) Cassare la parola "Dipartimento dalla "Area staff direzione generale" e la locuzione "staff' in quanto l'ordinamento istituzionale pubblico distingue tra indirizzo politico e gestione per cui gli incarichi professionali assegnati ai componenti della C.d. area staff non trovano riscontro, nell'ambito dell'organizzazione di un'azienda sanitaria, dovendosi richiamare l'attività del direttore generale a quella propriamente gestionale e non a quella di indirizzo politico. Gli eventuali incarichi professionali hanno piena autonomia nell'ambito della tecnica professionale ma non hanno, in ogni caso, autonomia per la responsabilizzazione organizzativa che, pertanto, deve essere richiamata in capo ad una funzione apicale e/o, come nel caso di specie, al direttore generale o sanitario o amministrativo. 12) Riformulare la locuzione inerente l'attività della uoc "Programmazione e controllo di gestione" al fine di rendere realmente operativo il sistema di contabilità per centri di costo evidenziando l'interazione fra la uoc di che trattasi e le altre uo gestionali. 13) Cassare l'organizzazione relativa al p.o. di Rogliano in quanto, al momento, essa ha attinenza esclusivamente transitoria nelle more della definizione della interlocuzione avviata con i Ministeri affiancanti relativamente all'assegnazione di detto presidio. 14) Allegare una tabella riportante il personale a carico di ogni singola unità operativa in quanto la sua carenza determina l'impossibilità di effettuare, nell'ottica della contabilità per centri di costo, una corretta valutazione costi/benefici. RITENUTO che l'azienda Ospedaliera di Cosenza debba uniformarsi, entro il termine perentorio del 15 Gennaio 2013 alle modifiche sopra riportate, al fine di rendere esecutivo l'atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 739 del 26 Luglio 2012 della stessa Azienda che avrà, pertanto, effetto a far data dali 16 Gennaio 2013 a condizione che ad esso siano apportate le prescrizioni di cui al presente decreto; EVIDENZIATO l'obbligo, da parte delle Aziende, di uniformare gli atti aziendali ad eventuale ius superveniens in ordine alle materie e disposizioni contenute negli stessi aziendali attraverso la medesima procedura posta in atto in merito alla validazione del presente atto aziendale DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI VALIDARE, quale atto necessitato per i motivi indicati in premessa, la proposta di atto aziendale di cui all'atto deliberativo n. 739 del 26 Luglio 2012 dell' Azienda Ospedaliera di Cosenza, integrata dalla

ripartizione dei posti letto di cui all'atto deliberativo della stessa Azienda n. 626 del 22 Giugno 2012 recepito con DPGR n. 107 del 5.07.2012, con le seguenti prescrizioni: 1) Indicare per tutti i Dipartimenti: - le funzioni del Direttore di Dipartimento. - i rapporti gerarchici tra le uo di appartenenza ed il Direttore di Dipartimento. - i criteri di individuazione del Dipartimento funzionale e del Direttore. 2) Cassare il dipartimento "Cronicità non autosufficienza fragilità" in quanto incongruo con la mission dell'azienda e riassegnare le uo ivi previste nei dipartimenti di competenza. 3) Trasferire l'uoc "Servizio Trasfusionale" al "Dipartimento dei servizi sanitari" in quanto allocazione funzionalmente corretta. 4) Cassare le seguenti strutture semplici in quanto la funzione h. 24 può essere garantita soltanto dalla presenza, a turno, di tutti i componenti l'uoc di appartenenza. Qualora si voglia individuare una responsabilità specifica potrebbe essere conferito, esclusivamente ai fini organizzativi, un incarico di alta professionalità: a) "Pronto soccorso traumatologico" b) "Endoscopia digestiva operativa e d'urgenza" c) "Gestione emergenze chirurgiche pediatriche" d) "Emergenze pediatriche" e) "Urgenze ed emergenze laboratoristiche" f) "Trattamento interventistico dell'ima". In sua sostituzione potrebbe essere eventualmente istituita l'unità per il trattamento delle cardiopatie organiche. 5) Trasferire la uosd "Allergologia" nel dipartimento Medicina per owia competenza. 6) Cassare la valenza dipartimentale alla uosd "Chirurgia d'urgenza" ed istituire eventualmente l'uo MCAE in quanto propria del DEA di Il livello. 7) Cassare la funzione "trapianto" dall'uoc "Ematologia" in quanto non prevista. 8) Regolamentare successivamente la funzione "trapianto" dell'uoc "Nefrologia e dialisi" nel rispetto del dettato del DPGR 170/2012. 9) Cassare la denominazione "triage" dalla uos "Gestione OBI e Triage" in quanto trattasi di metodica non di competenza del personale medico. 10) Cassare la uos "Privacy" in quanto i contenuti non sono di pari rilevanza rispetto alle altre strutture semplici. 11) Cassare la parola "Dipartimento dalla "Area staff direzione generale" e la locuzione "staff' in quanto l'ordinamento istituzionale pubblico distingue tra indirizzo politico e gestione per cui gli incarichi professionali assegnati ai componenti della C.d. area staff non trovano riscontro, nell'ambito dell'organizzazione di un'azienda sanitaria, dovendosi richiamare l'attività del direttore generale a quella propriamente gestionale e non a quella di indirizzo politico. Gli eventuali incarichi professionali hanno piena autonomia nell'ambito della tecnica professionale ma non hanno, in ogni caso, autonomia per la responsabilizzazione organizzativa che, pertanto, deve essere richiamata in capo ad una funzione apicale e/o, come nel caso di specie, al direttore generale o sanitario o amministrativo. 12) Riformulare la locuzione inerente l'attività della uoc "Programmazione e controllo di gestione" al fine di rendere realmente operativo il sistema di contabilità per centri di costo evidenziando l'interazione fra tale uoc e le altre uo gestionali. 13) Cassare l'organizzazione relativa al p.o. di Rogliano in quanto, al momento, essa ha attinenza esclusivamente transitoria nelle more della definizione dell' interlocuzione awiata con i Ministeri affiancanti relativamente all'assegnazione di detto presidio.

14) Allegare una tabella riportante il personale, specificato per profili, assegnato ad ogni singola unità operativa in quanto la carenza di tale riferimento determina l'impossibilità di effettuare, nell'ottica della contabilità per centri di costo, una corretta valutazione costi/benefici. DI FARE OBBLIGO al Direttore generale di uniformarsi ai fini dell'esecutività dell'atto aziendale alle prescrizioni sopra evidenziate, nessuna esclusa, entro il 15 Gennaio 2013 per rendere efficace lo stesso atto a far data dal 16 Gennaio 2013; DI FARE OBBLIGO al Direttore generale dell' Azienda ospedaliera di Cosenza di trasmettere l'atto aziendale modificato dalle prescrizioni di cui al presente decreto; DI FARE OBBLIGO al Direttore generale di adeguare gli atti aziendali alle nuove linee guida regionali che saranno emanate in recepimento della legislazione in fieri in materia; DI MANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente prowedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria. r IL DIRIGENTE DI SETTORE ~t~a Rosa/baBarone cf*~.... (..5..c~p~