Corso breve di Diritto canonico: l'elezione del Papa

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Lunedi' 18/02/2013 Corso breve di Diritto canonico: l'elezione del Papa A cura di: Studio Legale Avv. Edoardo Ferraro Appare interessante, nell'imminenza del prossimo Conclave per l'elezione del nuovo Papa, a seguito della rinuncia all'ufficio di Benedetto XVI, dare uno sguardo alle modalità di elezione del successore di Pietro, partendo da un breve excursus storico, per concludere con gli ultimi atti relativi alla regolamentazione delle elezioni stesse. Nei primi tempi del Cristianesimo, la nomina del Pontefice avveniva su designazione del clero e della comunità laica. Nella Roma precostantiniana, prevalentemente pagana, l'elezione avveniva in luoghi nascosti e spesso improvvisati. Con l'estendersi della libertà di religione, l'elezione avvenne nelle chiese e nei luoghi di culto, ma spesso fu influenzata dall'imperatore o, successivamente, dal Senato, dal Comune, o dal sovrano. Gradatamente, inoltre, venne meno la partecipazione del popolo all'elezione. Nel 1059, Nicolò II riservò l'elezione papale ai soli cardinali-vescovi, estesa successivamente a tutti i cardinali da Papa Alessandro III. Poiché la maggioranza dei voti richiesti era quella dei due terzi del collegio elettivo, spesso l'elezione si prolungava nel tempo, ampliando il periodo della "Sede Vacante", con tutte le problematiche del caso. Fu proprio in conseguenza di un eccessivo protrarsi della "Sede Vacante" che il popolo stesso diede "tecnicamente" vita al Conclave (dal latino cum clave, ovvero chiuso con la chiave) ricorrendo al metodo eminentemente pratico di chiudere i Cardinali all'interno del luogo scelto per procedere all'elezione fino a che non fosse stato eletto il nuovo Pontefice. Il primo Conclave risale al 1216 a Perugia, nel quale fu eletto Onorio II, ma la regola venne istituzionalizzata nel 1274 da Gregorio X, a sua volta eletto in Conclave a Viterbo nel 1271. Altre fonti, però, fanno risalire il primo Conclave all'elezione di Gelasio II nel 1118. Un richiamo dal punto di vista storiografico è presente anche nell'introduzione della Costituzione Apostolica Romano Pontifici Eligendo, del 1 ottobre 1975 promulgata da Paolo VI, che prima di ridefinire la normativa in materia, ricostruisce il modificarsi dell'elettorato attivo a partire dal primo millennio come segue: "In questa evoluzione storica, vennero ad acquistare una parte principale i tre gradi superiori del Clero romano, costituiti dai Vescovi, Presbiteri e Diaconi denominati Cardinali di Santa Romana Chiesa. Tale loro preminenza nell'elezione papale fu sancita nel celebre Decreto 'In nomine Domini 'di Nicolò II nel Sinodo Romano del 1059. Alessandro III, nel terzo Concilio Lateranense (1179), con la Costituzione 'Licet de evitanda' riservò definitivamente l'elezione al Collegio Cardinalizio, che rappresenta la Chiesa Romana, escludendo ogni altra partecipazione". Pur essendo di fatto l'elettorato passivo ristretto agli stessi Cardinali, è eleggibile come successore di Pietro http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1577 AteneoWeb - 15-04-2019 - Pagina 1 di 5

qualsiasi persona, celibe e di sesso maschile, che abbia ricevuto battesimo e che rispecchi i requisiti necessari a diventare vescovo (saggezza, fermezza di fede, misericordia, ponderatezza e zelo d'animo). Le normative successive, come detto, hanno sostanzialmente confermato questo orientamento, con adeguamenti minimi dovuti più che altro al mutare dei tempi. Ultima in ordine di tempo tra le costituzioni apostoliche a dettare una disciplina complessiva dell'elezione del Sommo Pontefice è la Universi Dominici Gregis, promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, con la quale in primis si conferma quanto stabilito dal Canone 349 del Codice di Diritto Canonico, per cui "I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare [...]". Inoltre, richiamando la precedente Romano Pontifici Eligendo, la nuova costituzione apostolica conferma il numero dei cardinali elettori in un massimo di centoventi, con esclusione di coloro che "hanno già compiuto il giorno in cui inizia la vacanza della Sede Apostolica, gli ottant'anni di vita". Rispetto, poi, alle forme tradizionali di elezione del Papa vengono eliminate le due forme di elezione per acclamazione quasi ex inspiratione ("quando i Cardinali elettori, come ispirati dallo Spirito Santo, liberamente e spontaneamente proclamano uno, all'unanimità e a viva voce, Sommo Pontefice") considerata inadatta ad interpretare il pensiero di un collegio divenuto così esteso e diversificato per provenienza, nonché l'elezione per compromissum ("quando i Cardinali elettori affidano ad un gruppo di loro il potere di eleggere, al posto di tutti, il Pastore della Chiesa Cattolica") sia perché difficilmente attuabile che per evitare una deresponsabilizzazione degli elettori. La prima parte della Universi Dominici Gregis tratta della "Vacanza della Sede Apostolica", ed in particolare dei poteri del Collegio Cardinalizio, delle Congregazioni e delle attività e delle funzioni degli organi della Curia Romana durante il periodo di interregno, oltreché delle esequie del defunto Pontefice. Interessante notare come il Collegio e tutti gli organi hanno potestà limitata all'ordinaria amministrazione (come descritta nella stessa Costituzione), con decadenza delle cariche della Curia, salvo per quanto riguarda le funzioni del Camerlengo e del Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere le loro funzioni. Rimangono inoltre nelle loro funzioni il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Tribunale della Rota Romana. La seconda parte della Costituzione Apostolica delinea le modalità dell'elezione del sommo Pontefice. Come già detto, le norme del 1996 richiamano quelle precedenti nello stabilire che l'elettorato attivo sia appannaggio dei Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che abbiano raggiunto l'ottantesimo anno di età prima del giorno della morte del Papa, o del giorno in cui la Sede Apostolica è divenuta vacante. Inoltre, il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1577 AteneoWeb - 15-04-2019 - Pagina 2 di 5

Nel caso fossero in corso Concili Ecumenici o Sinodi dei Vescovi, questi sono immediatamente sospesi, ed eventuali loro atti diretti a modificare l'elettorato attivo come sopra descritto sono da intendersi nulli. I Cardinali non possono essere estromessi dall'elettorato attivo e passivo, salvo loro scelta o sopravvenuta infermità. Il luogo dell'elezione è la Città del Vaticano. Più specificamente, i Cardinali prenderanno alloggio nella Domus Sanctae Marthae. Tale edificio, come gli altri interessati dal Conclave, dovrà restare chiuso e riservato, sotto l'autorità del Camerlengo. Ai Cardinali elettori è imposto il più assoluto riserbo e sono vietati tutti i contatti con l'esterno, salvo casi urgenti di cui vi sia comprovata necessità di comunicare con i rispettivi uffici, cosa che avverrà per il tramite del Cardinale Penitenziere. Neppure ad avvenuta elezione del nuovo Papa, i Cardinali potranno rivelare quanto accaduto durante il Conclave. Quanto alle tempistiche, la Universi Dominici Gregis prevede 15 giorni di tempo per officiare le esequie del Pontefice e preparare quanto necessario per approntare il Conclave. Nell'elezione del successore di Papa Ratzinger, essendovi la rinuncia di Benedetto XVI, non si celebrerà ovviamente il funerale, e da fonti della Santa Sede pare che il Conclave possa iniziare prima del 15 marzo, pur essendo stabilito per il 28 febbraio l'inizio della sede vacante. Decorso tale termine i Cardinali celebreranno in San Pietro una messa votiva pro eligendo Papa. Nel pomeriggio i Cardinali si recheranno nella Cappella Sistina, presso la quale si svolgeranno tutte le operazioni di voto. Prestato il giuramento da parte di tutti i Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie darà l'extra omnes e gli estranei al Conclave dovranno lasciare la Cappella Sistina. I Cardinali potranno quindi procedere alle votazioni. Come detto, la Costituzione Apostolica di Papa Wojtyla abolisce i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum. L'unica forma di elezione del Romano Pontefice sarà quindi quella per scrutinium. Per l'elezione del Papa sarà necessaria una maggioranza dei due terzi. Il primo giorno vi sarà un'unica votazione nel pomeriggio. Dal giorno successivo si terranno due votazioni alla mattina e due al pomeriggio. Vi è una fase di pre-scrutinio, nella quale vengono predisposte le schede, estratti a sorte i tre Cardinali scrutatori e coloro che devono raccogliere il voto dei Cardinali infermi. http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1577 AteneoWeb - 15-04-2019 - Pagina 3 di 5

La scheda è rettangolare e divisa in due parti: in quella superiore vi è la scritta Eligo in Summum Pontificem, mentre nella metà inferiore verrà scritto il nome dell'eletto. Il voto è segreto e l'indicazione andrà fatta con grafia non riconoscibile. Ogni Cardinale elettore, dopo aver scritto e piegato la scheda, tenendola sollevata in modo che sia visibile, la porta all'altare mettendola in un recipiente e chiamando Dio a testimone del proprio voto. I cardinali infermi sono aiutati o portando per loro conto la scheda all'altare, se in Cappella Sistina, oppure andando a raccogliere la loro scheda se nelle loro stanze. Gli scrutatori contano, quindi, le schede per verificare se il numero corrisponda al numero degli elettori. In caso di difformità, le schede vanno bruciate, altrimenti inizia lo spoglio. In questa fase verranno effettuati il conteggio dei voti, un controllo, ed il bruciamento delle schede. Come già precisato, il Papa viene eletto se raggiunge i due terzi dei voti. In tal senso, con un motu proprio del 2007, Benedetto XVI ha modificato la norma che prevedeva, dopo 33 scrutini senza elezione, che si procedesse con voto a maggioranza assoluta o con ballottaggio tra i due più votati, con elezione a seguito del raggiungimento sempre della maggioranza assoluta: viene così ripristinata la maggioranza dei due terzi per aversi l'elezione del Papa. Vengono peraltro stabiliti divieti sanzionati con la scomunica latae sentatiae in caso di accordi preventivi, simonia o veti precostituiti, con esortazione ai Cardinali di non farsi guidare da simpatie o avversioni personali in fase di voto. Avvenuta l'elezione, all'eletto viene posta la domanda "Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?". Ricevuto il consenso, gli viene chiesto che nome canonico vorrà assumere. Dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana e Papa, potendo esercitare la potestà sulla Chiesa. Se, invece, l'eletto è privo del carattere episcopale, sarà subito ordinato Vescovo. I Cardinali presteranno quindi atto di ossequio e obbedienza al nuovo Papa. L'annunzio dell'elezione del nuovo Pontefice viene anticipato dalla fumata conseguente alla bruciatura delle schede: in caso di votazione senza esito la fumata sarà nera (di norma viene aggiunta una sostanza chimica che la renda nera), mentre in caso di elezione del Papa la fumata sarà bianca (in passato si aggiungeva alle schede della paglia, oggi un'altra sostanza chimica). Il nuovo Papa, quindi, si recherà alla loggia della Basilica Vaticana dove verrà presentato ai fedeli con l'annuncio latino "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Dominum (nome dell'eletto in accusativo latino), Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem (cognome dell'eletto non tradotto in latino), Qui sibi nomen imposuit (nome pontificale in genitivo latino, seguito dall'eventuale aggettivo numerale ordinale)", ovvero "Vi annuncio una grande gioia: abbiamo il Papa! L'eminentissimo e reverendissimo Signore Signor (nome dell'eletto), Cardinale http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1577 AteneoWeb - 15-04-2019 - Pagina 4 di 5

(cognome dell'eletto) di Santa Romana Chiesa, il quale si è imposto il nome di (nome pontificale)". Il Pontefice impartisce quindi la benedizione apostolica Urbi et Orbi. Nulla viene previsto circa un eventuale messaggio da parte del nuovo Papa, che anzi in passato non era previsto dal cerimoniale e fu negato a Papa Giovanni Paolo I che aveva chiesto se si potesse farlo. Ad interrompere tale tradizione fu Giovanni Paolo II, che decise di rivolgersi ai fedeli in Piazza San Pietro. Anche Benedetto XVI, una volta eletto, rivolse un breve discorso alle persone presenti sotto la loggia di San Pietro. (Qui di seguito i link alla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, al motu proprio di Benedetto XVI in latino, ed al sito VaticanInsider che presenta una grafica riassuntiva delle modalità di elezione.) UNIVERSI DOMINICI GREGIS - CIRCA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA E L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE - DE ALIQUIBUS MUTATIONIBUS IN NORMIS DE ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS VATICAN INSIDER - COME SI ELEGGE IL PAPA Avv. Edoardo Ferraro http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1577 AteneoWeb - 15-04-2019 - Pagina 5 di 5