Autorità Nazionale Anticorruzione



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PARERE N. 144 DEL 02 settembre 2015 PREC 120/15/S Autorità Nazionale Anticorruzione OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Ego Eco S.r.l. Procedura aperta per l affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini - Importo a base di gara: euro 26.500.000,00 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa S.A.: Comune di Frosinone Importo a base di gara Mancata indicazione importo dei lavori L indicazione del prezzo complessivo posto a base di gara in assenza di una indicazione dell importo che deve riferirsi alla parte del contratto relativa ai lavori non compromette la concorrenza ove i lavori abbiano un valore economico residuale, agevolmente presumibile in quanto inferiore a 150.000,00 euro e natura accessoria rispetto al servizio pubblico in affidamento Artt. 29, d.lgs. 163/2006 Criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa Costo del personale La mancata indicazione nella documentazione di gara del costo del personale in una procedura da definirsi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa non integra una violazione dell art. 82, comma 3-bis, d.lgs. 163/2006 nella parte in cui prescrive che «Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale», tale previsione essendo limitata alle sole gare al prezzo più basso. Art. 83, d.lgs. 163/2006 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali La stazione appaltante ha facoltà di prevedere nel bando di gara requisiti di capacità tecnica ex art. 42, d.lgs. 163/2006, oltre al possesso dell iscrizione all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quest ultima costituendo titolo per l esercizio dell attività e l esecuzione del contratto di appalto, non rientrante nell ambito di applicazione dell art. 45, comma 2, d.lgs. 163/2006 che riguarda l iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi istituiti per legge e gestiti da amministrazioni o enti appaltantinei quali possono iscriversi gli operatori economici che intendano acquisire una certificazione relativa al possesso di determinati requisiti di partecipazione a procedure di gara. Art. 45, comma 2, d.lgs. 163/2006 1

Requisiti di capacità tecnico-professionale La scelta compiuta dalla stazione appaltante di limitare la partecipazione alla gara agli operatori economici che abbiano dimostrato, nell esperienza pregressa e per determinati ambiti territoriali coerenti con il bacino comunale di utenza cui il servizio è destinato, di aver garantito una quota di raccolta differenziata pari almeno al 50% dei rifiuti raccolti e trasportati, appare coerente con le prestazioni contrattuali che l appaltatore deve adempiere. Art. 42, d.lgs. 163/2006 Art. 11, dm 120/2014 Il Consiglio Considerato in fatto Con istanza prot. n. 26827 del 09.03.2015 la Ego Eco S.r.l. ha richiesto un parere all Autorità nell ambito della procedura di gara indetta dal Comune di Frosinone per l affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini, contestando diversi profili della lex specialis di gara. In primo luogo, l istante contesta l illegittimità del bando di gara per violazione dell art. 29, d.lgs. 163/2006 in quanto l importo a base d asta pari a euro 26.500.000,00 e riferito ad un appalto avente ad oggetto l affidamento, oltre che del servizio pubblico di raccolto e trasporto rifiuti, anche di lavori per la realizzazione di un centro di raccolta degli stessi, non risulterebbe individuare lo specifico valore a base d asta da riferire ai lavori. Nell oggetto dell appalto risulta, infatti, inclusa la progettazione e realizzazione di un centro raccolta di rifiuti, come disciplinato dal D.M. 8 aprile 2008 (punto 9.4 D, lettera d del disciplinare di gara), per i quali è prevista la possibilità di subappalto per la categoria OG1 o in subordine l avvalimento (art. 46 del capitolato speciale). L istante contesta anche, per la parte relativa all affidamento di servizi e con riferimento all importo a base di gara, la mancata indicazione del costo del personale previsto ai sensi dell art. 82, d.lgs. 163/2006. Ancora, l istante contesta l illegittimità del disciplinare di gara per avere richiesto requisiti di partecipazione irragionevoli e sproporzionati che avrebbero limitato la concorrenza. I requisiti contestati consistono nell «aver gestito in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto di durata non inferiore a 24 mesi per servizi di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti urbani e nettezza urbana, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, in Comuni con un numero complessivo di abitanti non inferiore a 50.000, o in Consorzi di Comuni avente nel complesso una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti di cui almeno un Comune con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti» e nell «aver gestito in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto di durata non inferiore a 24 mesi per servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed 2

assimilati con il sistema domiciliare (metodo porta a porta) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando o in corso alla data di pubblicazione del Bando, in Comuni con un numero complessivo di abitanti non inferiore a 50.000 (o in Consorzi di Comuni avente nel complesso una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti di cui almeno un Comune con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti) ed aver raggiunto, nello stesso periodo, una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 50% per dodici mesi consecutivi di raccolta». L istante lamenta l assenza di una motivazione a supporto di quanto richiesto dal bando ai fini della partecipazione alla procedura, evidenziando che le attività oggetto di appalto sono disciplinate dal d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 406/98 (ora d.m. 120/2014) che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani e, in particolare le categorie e classi di iscrizione per l esercizio dell attività, dove nello specifico la categoria 1 prevede sub-categorie in merito ai sistemi di raccolta differenziata, con la conseguenza che sarebbe stata sufficiente l iscrizione predetta ai fini della partecipazione anche tenendo conto di quanto previsto all art. 45, comma 2, d.lgs. 163/2006. Che la scelta dell amministrazione sia immotivata e restrittiva della concorrenza risulterebbe anche dall avere richiesto un esperienza nella raccolta differenziata tale da aver raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 50% per dodici mesi consecutivi di raccolta, in un contesto comunale che risulterebbe al 16% di raccolta differenziata, mentre quello regionale sarebbe al 26,1% e quello provinciale al 20,3% (secondo il Rapporto Rifiuti 2014 ISPRA). Con nota prot. 67814 del 28.05.2015 è stato comunicato alle parti l avvio del procedimento per il rilascio del parere ex art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006. In data 6.07.2015, la Ego Eco S.r.l. ha trasmesso memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le censure sollevate, in particolare evidenziando che i requisiti di partecipazione richiesti avrebbero limitato la concorrenza come sarebbe dimostrato dalla circostanza che alla gara hanno partecipato solo tre operatori economici. Con nota del 7.08.2015 il Comune di Frosinone ha trasmesso memoria con la quale ha controdedotto rispetto alle censure sollevate dall istante rilevando in particolare che: a) con riferimento al mancato scorporo, dall importo a base d asta, dell importo previsto per i lavori, la porzione di questi è residuale e comunque per un valore non superiore a 150.000,00 visto che non è prevista obbligatoriamente l attestazione SOA (il bando di gara prevede il possesso della qualificazione in OG1 classifica 1 fino a 258.000,00 ovvero dichiarazione attestante il possesso di requisiti di cui all art. 90, d.p.r. 207/2010 per lavori inferiori a 150.000,00); b) nell affidamento in questione, dove il criterio di aggiudicazione è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa, trova applicazione l art. 83, d.lgs. 163/2006 che non prevede alcun riferimento al prezzo determinato in base alle spese relative al costo del personale; in ogni caso, la stazione appaltante trasmetteva con nota prot. 10621 del 25.02.2015 l elenco dettagliato ed aggiornato del personale in forza al cantiere di Frosinone con l indicazione di 3

qualifiche professionali e la scadenza dei contratti; c) con riferimento all iscrizione all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tale iscrizione è requisito per lo svolgimento dell attività, ma non condiziona la disciplina dei requisiti di qualificazione prevista dal d.lgs. 163/2006; inoltre, il richiamo all art. 45, comma 2, d.lgs. 163/2006 non è chiaro se riferito all iscrizione all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Ritenuto in diritto Con l istanza di parere in oggetto, la Ego Eco S.r.l. ha richiesto un parere all Autorità nell ambito della procedura di gara indetta dal Comune di Frosinone per l affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini, contestando diversi profili della disciplina di gara con particolare riferimento all importo a base di gara che non scomporrebbe la voce dei lavori da quella dei servizi né indicherebbe il costo del personale, e con riferimento ai richiesti requisiti speciali di partecipazione alla procedura che sarebbero immotivatamente e ingiustificatamente restrittivi della concorrenza anche in considerazione della circostanza che la partecipazione alla gara è comunque subordinata all iscrizione all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Rispetto alle contestazioni sollevate da parte istante si osserva quanto segue. Con riferimento alla mancata specificazione dell importo a base d asta riferito ai lavori in appalto, Il valore economico dell appalto è elemento essenziale ed indispensabile sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia per l individuazione del giusto procedimento di gara (Deliberazione 7/2014). Considerati gli obiettivi di trasparenza e concorrenzialità perseguiti dalla normativa e dalla disciplina dettata all art. 29, d.lgs. 163/2006, la censura appare destituita di fondamento ove si consideri che l impatto del valore dei lavori rispetto al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è evidentemente residuale. Infatti, visto l oggetto dell affidamento come descritto nel capitolato speciale di gara, non si ritiene che la mancata specificazione dell importo a base di gara previsto per i lavori non consenta la formulazione di un offerta adeguata. L appalto riguarda sostanzialmente, come indicato al punto II.1.5) del bando di gara e come emerge dal capitolato speciale di gara, l affidamento di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, come definiti dall art. 184, d.lgs. 152/2006, nettezza urbana ed affini, inclusa la progettazione e realizzazione di un centro per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti stessi. Rispetto a tale Centro Raccolta Materiali, esso è previsto all art. 46 del capitolato speciale d appalto che prevede a carico dell appaltatore, a proprie spese e cura, la progettazione e realizzazione del Centro in area messa a disposizione dall Amministrazione comunale all interno del proprio territorio (non inferiore a 4.000 mq) per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e non domestiche. La natura residuale sotto il profilo del valore economico emerge dal bando di gara ove 4

si consideri che l attestazione di qualificazione richiesta non è obbligatoria in ragione del presunto valore dei lavori in appalto inferiore a 150.000,00. Infatti, il punto 9.4.D relativo ai «Requisiti di capacità tecnica e professionale», prescrive alla lettera d) come requisito necessario ai fini della qualificazione per i lavori da eseguire: «Attestazione di qualificazione ( ) che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere (OG1 opere civili ed industriali classifica 1 fino a 258.000,00) ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all art. 90 del D.P.R. 207/2010 per lavori inferiori ad 150.000,00.». Ne consegue che la scelta dell amministrazione di non indicare il prezzo a base d asta riferito alla parte concernente i lavori in appalto non appare connotata da profili di illegittimità, considerata la natura accessoria degli stessi rispetto al servizio in appalto il cui oggetto consiste sostanzialmente nella prestazione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi di nettezza urbana ed affini, cui è funzionale l esecuzione dei lavori attinenti alla realizzazione del centro di raccolta per lo stoccaggio dei rifiuti. Neppure può ritenersi fondata la censura concernente la mancata indicazione del costo del personale previsto all art. 82, comma 3-bis, d.lgs. 163/2006. Infatti, senza entrare nel merito delle difficoltà interpretative ed applicative della norma nella parte in cui prescrive che «Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale», di cui si è dato atto nell Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 («Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163») e nel parere di precontenzioso n. 15 del 29.07.2014, il bando di gara in esame prevede come criterio di aggiudicazione quello dell offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla quale trova applicazione l art. 83, d.lgs. 163/2006 e che non contiene un analoga prescrizione normativa. Come anche evidenziato nell Atto di segnalazione n. 2/2014, la diversa collocazione della richiamata previsione «all interno dell art. 82 rubricato Criterio del prezzo più basso (in luogo dell art. 81) ne limita l applicazione alle sole gare al prezzo più basso escludendo, pertanto, le gare realizzate con il criterio con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa», impostazione che «potrebbe ritenersi coerente con il maggiore rischio di stress competitivo cui potrebbe, verosimilmente, essere esposto il costo del personale nelle gare da aggiudicarsi al prezzo più basso». Ulteriore censura sollevata dall istante attiene ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto 9.4. D, lettere a) e b) del disciplinare di gara e consistenti: nell «aver gestito in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto di durata non inferiore a 24 mesi per servizi di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti urbani e nettezza urbana, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, in Comuni con un numero complessivo di abitanti non inferiore a 50.000, o in Consorzi di Comuni avente nel complesso una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti di cui almeno un Comune con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti» e nell «aver gestito in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto di durata non inferiore a 24 mesi per servizi di raccolta 5

differenziata di rifiuti urbani ed assimilati con il sistema domiciliare (metodo porta a porta) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando o in corso alla data di pubblicazione del Bando, in Comuni con un numero complessivo di abitanti non inferiore a 50.000 (o in Consorzi di Comuni avente nel complesso una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti di cui almeno un Comune con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti) ed aver raggiunto, nello stesso periodo, una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 50% per dodici mesi consecutivi di raccolta». L istante lamenta l assenza di una motivazione a supporto dei requisiti di partecipazione predetti per assenza di motivazione in ordine alla loro previsione e in quanto irragionevoli, sproporzionati e lesivi della concorrenza, in contrasto con gli artt. 42 e 45, comma 2, d.lgs. 163/2006. In particolare l istante considera che le attività oggetto di appalto sono disciplinate dal d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 120/2014 che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, le categorie e le classi di iscrizione per l esercizio dell attività, dove nello specifico la categoria 1 prevede sub-categorie in merito proprio ai sistemi di raccolta differenziata. Nessuna adeguata motivazione sarebbe presente a supporto dei requisiti richiesti specie ove si consideri che il servizio deve essere espletato in un contesto comunale che vede il 16% di raccolta differenziata, regionale al 26,1% e provinciale al 20,3% (secondo il Rapporto Rifiuti 2014 ISPRA) e tenuto conto che l iscrizione all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali dovrebbe essere sufficiente a consentire la partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell art. 45, comma 2, d.lgs. 163/2006. Il disciplinare di gara prevede, infatti, l iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie: categoria 1: classe D o superiori raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; categoria 4: classe F o superiori raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi con quantità di rifiuti trattati o trasportati inferiore a 3.000 tonnellate/annue; categoria 5: classe F o superiori raccolta e trasporto rifiuti pericolosi con quantità di rifiuti trattati o trasportati inferiore a 3.000 tonnellate/annue (punto 9.2.B lett. b del disciplinare). Rispetto alla censura sollevata si ritiene utile preliminarmente chiarire che ai sensi dell art. 212, commi 5 e 6, d.lgs. 152/2006 l iscrizione all Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti; l iscrizione è «titolo» per l esercizio delle attività stesse. Le imprese e gli enti interessati all iscrizione all Albo, richiesta per categorie e classi, devono possedere i requisiti morali, di idoneità professionale, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria elencati all art. 10, comma 2, d.m. 3 giugno 2014, n. 120. La disciplina dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria è dettata all art. 11, d.m. 120/2014. Il comma 1 dell art. 11, d.m. 120/2014 prescrive che i requisiti di capacità tecnica consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; b) nella disponibilità dell attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l impresa o l ente dispone; c) in un adeguata dotazione di personale; d) nell eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l iscrizione o in ambiti affini. Il comma 2, riferendosi alla capacità finanziaria indica che la stessa è dimostrata da 6

documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell impresa o dell ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari. Il comma 3 prescrive che l idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all iscrizione; il comma 4 indica che compete al Comitato nazionale dell Albo di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell idoneità tecnica e della capacità finanziaria. La capacità tecnica e finanziaria richiesta ai fini dell iscrizione all Albo ha natura diversa rispetto alla qualificazione prevista ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici (artt. 41 e 42, d.lgs. 163/2006), essendo finalizzata all acquisizione di un titolo abilitativo necessario all esercizio dell attività. D altra parte, i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai fini dell iscrizione all Albo, con particolare riferimento alle categorie richieste dal disciplinare di gara, possono anche prescindere dall esperienza pregressa attenendo piuttosto allo stato e alla potenzialità tecnica e finanziaria dell impresa rispetto alle attività per le quali richiede l iscrizione come esistente al tempo della presentazione della domanda di iscrizione. La lettera d) del comma 1 dell art. 11, d.m. 120/2014 prescrive che i requisiti di idoneità tecnica possono consistere anche «nell eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l iscrizione o in ambiti affini», così come rispetto alla capacità finanziaria, il comma 2 indica che la stessa «è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell impresa o dell ente». Ed è proprio la natura dell iscrizione all Albo, da intendere come titolo abilitativo ai fini dello svolgimento delle attività, che ha determinato l orientamento espresso dall Autorità in diversi pareri in cui è stata evidenziata la natura di tale iscrizione quale requisito di esecuzione del contratto piuttosto che di partecipazione alla gara (parere n. 152 del 25/09/2013; determinazione n. 7/2005; deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007, 96/2007, 128/2007, 210/2007; parere n. 46/2008; parere n. 20/2010). Risulta, altresì, di conseguenza, del tutto inconferente il richiamo all art. 45, comma 2, d.lgs. 163/2006, quest ultimo attenendo all iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi istituiti per legge e gestiti da amministrazioni o enti appaltanti nei quali possono iscriversi gli operatori economici che intendano acquisire una certificazione relativa al possesso di determinati requisiti di partecipazione a procedure di gara (si veda Comunicato del del 15.09.2010). Infatti, l iscrizione in tali elenchi «costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m)» (cfr. art. 45, comma 2, d.lgs. 163/2006). Pertanto, il Comune di Frosinone aveva piena discrezionalità nel dettare una disciplina della gara in conformità agli artt. 41 e 42, d.lgs. 163/2006 e secondo i principi generali regolanti la materia. Rispetto alla contestata irragionevolezza dei requisiti richiesti, come indicato nel parere di questa Autorità n.12 del 29.07.2014, la stazione appaltante gode di «un apprezzabile margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più stringenti rispetto a 7

quelli stabiliti dalla legge, con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3665; Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525. Si veda, tra gli altri, parere di precontenzioso A.C.V.P. n. 76/2011)». La discrezionalità della stazione appaltante deve, però, essere esercitata così da «non correre il rischio di restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, in linea con quanto stabilito dall art. 44, par. 2, della direttiva 2004/18/CE» (cfr. parere citato). La scelta compiuta dalla stazione appaltante di limitare la partecipazione alla gara agli operatori economici che abbiano dimostrato, nell esperienza pregressa e per determinati ambiti territoriali coerenti con il bacino di utenti cui il servizio è destinato, di aver garantito una quota di raccolta differenziata pari almeno al 50% dei rifiuti raccolti e trasportati, appare non irragionevole o ingiustificata in quanto coerente con le prestazioni richieste all appaltatore con il capitolato speciale d appalto, oltre che espressione di un interesse pubblico meritevole di tutela e di particolare attenzione da parte delle stazioni appaltanti. Pur essendo, infatti, determinante ai fini del perseguimento degli obiettivi di legge di raccolta differenziata la collaborazione dell utenza e la vigilanza dell amministrazione aggiudicatrice rispetto al perseguimento degli obiettivi medesimi, l attività dell appaltatore è allo stesso modo significativamente rilevante ai fini della corretta esecuzione del contratto cosicché il richiedere di avere realizzato un risultato di raccolta differenziata nelle esperienze pregresse anche superiore ai risultati raggiunti nell ultima annualità nel medesimo contesto comunale appare requisito meritevole di essere inserito tra quelli necessari ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l istanza di parere sia infondata in quanto: a) l indicazione del prezzo complessivo posto a base di gara in assenza di una indicazione dell importo che deve riferirsi alla parte del contratto relativa ai lavori non compromette la concorrenza ove i lavori abbiano un valore economico residuale, agevolmente presumibile in quanto inferiore a 150.000,00 euro e natura accessoria rispetto al servizio pubblico in affidamento; b) la mancata indicazione nella documentazione di gara del costo del personale in una procedura da definirsi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa non integra una violazione dell art. 82, comma 3-bis, d.lgs. 163/2006 nella parte in cui prescrive che «Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale», tale previsione essendo limitata alle sole gare al prezzo più basso; 8

c) la stazione appaltante ha facoltà di prevedere nel bando di gara requisiti di capacità tecnica ex art. 42, d.lgs. 163/2006, oltre al possesso dell iscrizione all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quest ultima costituendo titolo per l esercizio dell attività e l esecuzione del contratto di appalto, non rientrante nell ambito di applicazione dell art. 45, comma 2, d.lgs. 163/2006 che riguarda l iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi istituiti per legge e gestiti da amministrazioni o enti appaltanti nei quali possono iscriversi gli operatori economici che intendano acquisire una certificazione relativa al possesso di determinati requisiti di partecipazione a procedure di gara; d) la scelta compiuta dalla stazione appaltante di limitare la partecipazione alla gara agli operatori economici che abbiano dimostrato, nell esperienza pregressa e per determinati ambiti territoriali coerenti con il bacino comunale di utenza cui il servizio è destinato, di aver garantito una quota di raccolta differenziata pari almeno al 50% dei rifiuti raccolti e trasportati, appare coerente con le prestazioni contrattuali che l appaltatore deve adempiere. Raffaele Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 settembre 2015 Il Segretario Valentina Angelucci 9