Misure per il contenimento del disturbo causato dall'attività degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree residenziali [1] IL SINDACO Premesso che l Amministrazione comunale riconosce l importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrendo ai giovani, attraverso l organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, e altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nella loro Città locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile, per raggiungere i ritrovi situati in altre località; considerato che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nella aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze; rilevato, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle aree residenziali a maggiore concentrazione di attività ed hanno come fonte principale il volume eccessivo della musica, la frequenza e gli orari dei concertini all aperto, nonché i comportamenti incivili di alcuni avventori, che non rispettano le norme igieniche e di decoro urbano e disturbano la quiete pubblica, con schiamazzi ed altri rumori molesti; ricordato che, proprio alla luce delle anzidette considerazioni, l Amministrazione comunale, nell ambito della specifica programmazione, ha limitato la possibilità di ulteriore sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico all apertura di un solo nuovo esercizio, da localizzare esclusivamente in vie e piazze sprovviste di attività dello stesso tipo, e ha poi introdotto, al medesimo scopo, analoghe limitazioni anche per il trasferimento, nelle aree a più elevata concentrazione,
di attività preesistenti; considerato che i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità, nel periodo estivo, quando le attività si esplicano anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi e i clienti stazionano in zona fino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali; dato atto che la diffusa cattiva abitudine di gettare o abbondonare al suolo, dopo l uso, bottiglie ed altri contenitori, oltre a provocare un rumore fastidioso ed un oggettivo problema igienico, che incide negativamente sull immagine della Città, determina anche il concreto pericolo che qualcuno possa accidentalmente ferirsi con i frantumi di vetro; ricordato che l Assessorato alle attività commerciali e ai pubblici spettacoli, ritenendo che, per scoraggiare questi comportamenti, si debba agire anche e soprattutto sul piano dell educazione, ha promosso, in accordo con i titolari degli esercizi pubblici di P.za Pace, la campagna di sensibilizzazione "sfrontato scatenato - esagerato", rivolta soprattutto ai più giovani; ritenuta l opportunità di affiancare a tale iniziativa, che resta comunque valida, anche l introduzione di alcune misure di contrasto, di tipo precettivo, e, quindi, di più immediata efficacia, da valere in via sperimentale, fino all emanazione del redigendo regolamento generale sugli spettacoli, che disciplinerà in modo compiuto anche le attività di intrattenimento organizzate dagli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e della nuova regolamentazione comunale degli orari delle attività; viste le indicazioni operative formulate dal gruppo di lavoro tecnico-politico costituito con decreto sindacale n. 18238 del 31.3.2006, per l esame della proposta per la riduzione del disturbo (acustico e non) presentata dai cittadini residenti in zona centro; atteso che la commissione comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30, nella seduta del 3 luglio 2006, ha espresso parere favorevole all adozione della presente ordinanza, con alcune osservazioni che sono state accolte e recepite nel relativo testo, Visti: l art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la L.R. 24.12.2003 n. 30; il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; l art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l art. 9 del T.U. delle Leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773; la Legge 21 novembre 1981, n. 689; i criteri e le norme generali per l insediamento, l esercizio e la valorizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89/60760 del 19.12.2005, in attuazione della Legge Regionale 30/2003; l art. 8 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
ORDINA al fine di evitare, o contenere entro limiti tollerabili, l eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree residenziali, e a supporto e rafforzamento della campagna di sensibilizzazione "sfrontato scatenato esagerato", sono disposte le seguenti misure: 1) attività al chiuso a) fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, la diffusione di musica all interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un Disk Jokey, è consentita fino alle ore 24, con obbligo di ridurre congruamente il volume, a partire dalle ore 23. In presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l ARPA, il responsabile del rilascio dell autorizzazione può prescrivere l installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso. L obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, prescritto per tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso agli esercizi già in attività, in cui si organizzino trattenimenti musicali dal vivo, con frequenza di almeno una volta la settimana, nell arco di sei mesi all anno, anche non consecutivi. Per le attività esistenti, la documentazione dovrà essere prodotta al Comune nei seguenti termini: entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza, in caso di autorizzazioni per trattenimenti musicali già rilasciate e in corso; preliminarmente al rilascio di nuove autorizzazioni per trattenimenti musicali, negli altri casi. L uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, rientranti fra le attività accessorie comprese nella stessa autorizzazione di pubblico esercizio, è consentito fino all orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti di rumorosità. b) nei locali al chiuso, i concertini musicali, e gli altri trattenimenti soggetti ad autorizzazione (piano-bar, numeri di arte varia, musica con d.j. ecc.) non possono tenersi per più di tre giorni la settimana, anche non consecutivi (tale disposizione non si applica alle attività di allietamento comprese nell autorizzazione di cui all art. 9 della legge regionale 30/2003, per effetto di quanto dispone l art. 14 della stessa legge,
ovvero all uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini). Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall esterno. Il responsabile del rilascio dell autorizzazione può modificare le giornate proposte dall esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l impatto acustico nei confronti dei residenti, in presenza di più esercizi di una stessa area che intendono organizzare trattenimenti periodici o ricorrenti, o per altri comprovati motivi. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare l autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali. c) è vietato diffondere musica dall interno all esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora. 2) attività all aperto a) l effettuazione di concertini musicali negli spazi all aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita, previa specifica autorizzazione, solo nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre e per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia, dalle 10 alle 24, con obbligo di ridurre il volume a partire dalle ore 23; eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz ora precedente, l inizio dell attività. Tali iniziative musicali esterne potranno essere effettuate per non più di un giorno la settimana, che dovrà essere lo stesso, per tutti i locali ubicati in una medesima via o piazza, o nelle vie e piazze immediatamente adiacenti. Il responsabile del rilascio dell autorizzazione può modificare il giorno proposto dall esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l impatto acustico nei confronti dei residenti, in presenza di più esercizi di una stessa area urbana che intendano organizzare trattenimenti periodici o ricorrenti, o per altri comprovati motivi. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare
l autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.). Su richiesta dell esercente, il Comune può concedere deroga ai limiti di rumorosità, fissando comunque un livello massimo. c) la mescita di bevande, sia all interno dell esercizio che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia, salvo che il titolare organizzi un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti, dandone comunicazione al Comune, con l indicazione del nominativo delle persone a ciò incaricate. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica; d) a sensi dell art. 21 del vigente regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, l onere di provvedere alla pulizia dell area pubblica, al termine del trattenimento, è a carico dell esercente, che provvederà alla raccolta dei rifiuti. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività disciplinate dalla legge regionale 24.12.2003 n. 30, ovvero: agli esercizi aperti al pubblico in genere; agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, ecc. ) escluso il campeggio "Parco al Po" Le stesse non si applicano, invece, alle discoteche e agli altri locali di trattenimento, in cui le attività di svago siano prevalenti rispetto all attività di somministrazione. 3) Deroghe Il Sindaco può concedere deroga alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall Amministrazione comunale o con la sua collaborazione.
L Autorità comunale potrà inoltre autorizzare il prolungamento dell orario dei trattenimenti musicali fino all 1 del giorno seguente, in esercizi situati in aree distanti dall abitato, e limitatamente ai giorni di venerdì e sabato. La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689. La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell inizio della sua pubblicazione all Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizioni comunale con essa in contrasto. La presente ordinanza sarà pubblicata all Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi, e pubblicata sul sito internet del Comune; sarà inoltre notificata a tutti i titolari di esercizi pubblici. Copia della stessa verrà trasmessa, per l esecuzione, al Comando Polizia Municipale, agli altri organi di controllo e al Settore legislazione commerciale e pubblici spettacoli, che attuerà un monitoraggio sugli effetti della sua introduzione, ai fini delle determinazioni definitive da inserire nella specifica regolamentazione comunale. L ordinanza verrà inoltre comunicata, per conoscenza, alle associazioni di categoria. E fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare. AVVERTE Avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. Per i soli soggetti nei cui confronti si procede alla notifica dell atto, i termini di cui al comma precedente decorrono dal giorno successivo a quello di notifica. Cremona, 19 luglio 2006
IL SINDACO (Prof. Gian Carlo Corada) Nota Il presente documento è affisso all'albo Pretorio del Comune di Cremona dal 20 luglio al 3 agosto 2006 Tipologia Ordinanze Categoria di Ordinanze Commercio e altre attività [2] Percorsi di navigazione Mi Interessa Fare impresa Lavorare [3] Submitted by comune.cremona on Gio, 20/07/2006-12:18 Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l. Collegamenti [1] https://www.comune.cremona.it/node/407050 [2] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/308 [3] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/27