Relazione partecipazione SOGAER - Presa d'atto delle decisioni dell'assemblea SOGAER e invio alla Corte dei Conti.

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Deliberazione n. 75 del 28 settembre 2017 Relazione partecipazione SOGAER - Presa d'atto delle decisioni dell'assemblea SOGAER e invio alla Corte dei Conti. Sono presenti: Presidente: Maurizio de Pascale Componenti: 1. Emanuele Garzia in rappresentanza del settore commercio 2. Gianfrancesco Lecca in rappresentanza del settore industria 3. Efisio Perra in rappresentanza del settore agricoltura Risulta assente giustificata Patrizia Pinna in rappresentanza del settore artigianato. Esercita le funzioni di Segretario il dott. Luca Camurri, Segretario Generale della Camera, assistito dalle funzionarie camerali, dott.ssa Maria Silvia D Agostino e dott.ssa Manuela Leone. Partecipa alla seduta il dr. Antonio Onorato e la dr.ssa Elisabetta Lay, rispettivamente Presidente e Componente del Collegio dei Revisori dei conti, mentre risulta assente giustificata la dott.ssa Maria Raffaela Croci, Componente dello stesso Collegio. La Giunta camerale VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219; VISTO lo Statuto camerale, come modificato e approvato, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 27 ottobre 2016; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, contenente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 22 dell 11 novembre 2015 con la quale è stata confermata la partecipazione della Camera di commercio alla società So.G.Aer. S.p.A., in ragione della strategicità per lo sviluppo economico del territorio; Pag. 1 di 5

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 47 dell 11 agosto 2016, che ha integrato il predetto piano di razionalizzazione, lasciando invariata la decisione riferita alla So.G.Aer. S.p.A.; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 22 del 15 marzo 2017 con la quale, in adempimento a quanto prescritto dall art. 24 del D.Lgs. 175/2016, entro i termini stabiliti, è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni camerali attive alla data del 23 settembre 2016, confermando, per quanto attiene alla So.G.Aer. S.p.A., le previsioni contenute nel piano di razionalizzazione adottato dal Commissario Straordinario con le menzionate determinazioni n. 22/2015 e n. 47/2016; VISTO l art. 4 del decreto n. 175/2016 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, individuando le esclusive attività che possono svolgere le società a partecipazione pubblica tra le quali: - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; VALUTATA l opportunità di approfondire meglio per la So.G.Aer. S.p.A. e per le sue società Sogaer Security S.p.A. e Sogaerdyn S.p.A. le ragioni del mantenimento della partecipazione; VALUTATO quanto riferito, al riguardo, nella sua relazione dal Presidente, come testualmente riportato: La So.G.Aer. S.p.A., nata nel 1990, è titolare della concessione quarantennale per la gestione dell Aeroporto Mario Mameli, in forza della convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, sottoscritta dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell Aviazione Civile, e approvata con Decreto Ministeriale n 52, registrato alla Corte dei Conti l 8 giugno 2007. La Camera di commercio ha una partecipazione pari al 94,35%. Il DM del 12 novembre 1997, n. 521, emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 13 dell art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla costituzione delle società per la gestione dei servizi e delle strutture degli aeroporti, prevede, all art. 2 comma 1, che tra i soci partecipanti al capitale di tali società possano esservi anche le CCIAA. È evidente quindi che lo stesso legislatore, stabilendo la possibilità di una partecipazione sociale della camera di commercio alle società di gestione dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali, ne individua l importanza e la strumentalità rispetto al ruolo che tale socio pubblico ha nell ambito territoriale di competenza. Nello specifico la strumentalità all attività della camera di commercio è individuabile, a norma di statuto, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all articolo 118, quarto comma, della Costituzione, rispetto allo svolgimento di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, all attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, alla valorizzazione degli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione, favorendo l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato. Pag. 2 di 5

Si ritiene, pertanto, che la gestione dell aeroporto sia importante, anzi necessaria, per lo sviluppo del territorio della Sardegna, costituendo, a oggi, l aeroporto una delle principali porte di accesso alla regione. La Sardegna, in particolare, è una delle più grandi isole nell ambito del territorio europeo, e pertanto la rilevanza dell aeroporto, in assenza dell alternativa del trasporto su ferro, è anche maggiore, dovendosi garantire il diritto alla mobilità prevalentemente tramite il trasporto aereo e solo in parte tramite il trasporto marittimo. La Sogaer Security S.p.A. è una società gestita in house dalla Sogaer, che se ne avvale per l esecuzione delle attività di sua competenza, attinenti alla security aeroportuale, così come previste dalla menzionata convenzione per la gestione quarantennale dell aeroporto, sottoscritta con ENAC. In particolare, l art. 4, comma 1, punto c.11, della concessione, in attuazione delle leggi in materia di pubblica sicurezza, con riferimento all'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, pone a carico della Sogaer l obbligo di assicurare lo svolgimento dei servizi di controllo di cui al DM n. 85/99, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall ENAC. L attività sopra descritta è parte integrante del complesso delle attività attribuite al gestore aeroportuale ex art. 9 del DM 521/97, attuativo dell art. 10, comma 13, della L. 537/93, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali. Le attività oggetto della convenzione, date le condizioni di svolgimento, così come regolamentate dalla normativa di settore, e visti gli effettivi destinatari del servizio, ovvero la collettività intesa come indifferenziata generalità di soggetti, è certamente da qualificarsi come servizio di interesse generale, connessa alla gestione dell infrastruttura utile alla promozione e allo sviluppo economico e sociale del bacino di riferimento. La Sogaer Security è chiamata a svolgere una parte dei servizi di interesse generale oggetto della convenzione costituiti, in particolare, dal controllo di sicurezza, anche radioscopico, dei passeggeri in partenza ed in transito, del bagaglio al seguito dei passeggeri e dei bagagli da stiva. Considerato quanto sopra e visto altresì il modello di organizzazione utilizzato per l affidamento dei servizi alla controllata, qualificabile sostanzialmente in termini di delegazione interorganica, non riconducibile ad un semplice rapporto contrattuale tra soggetti autonomi, si ritiene che la natura di servizio di interesse generale permanga, evidentemente, nel caso di specie quand anche l attività sia svolta attraverso la Sogaer Security quale longa manus della Sogaer. La Sogaerdyn S.p.A. è controllata dalla Sogaer, che ne detiene l intero pacchetto azionario. Anche nel caso in esame, la riconducibilità dell attività svolta dalla Sogaerdyn nell alveo dei limiti di cui all art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/16, va esaminata alla luce delle funzioni che la controllante è chiamata a erogare in forza del suo ruolo di gestore aeroportuale. Ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. 19/99 e dell art. 705, comma 2, lett. d), cod. nav., l'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione. La necessità di esplicitare l obbligo del gestore di garantire sempre un adeguata e completa presenza nello scalo dei servizi di handling, ivi compresi quelli meno redditizi per l operatore, deriva dalla natura dei servizi aeroportuali, costituenti parte di un complesso sistema di attività necessarie al trasporto aereo e tese ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento dell infrastruttura aeroportuale. Pag. 3 di 5

In considerazione dell intervenuto superamento delle soglie di traffico di cui all art. 4 comma 1, del D.Lgs. 18/99, l aeroporto di Cagliari è stato liberalizzato; conseguentemente ai prestatori di servizi di assistenza a terra è riconosciuto il libero accesso nello specifico mercato. Se Sogaerdyn svolge quindi la propria attività in regime di concorrenza, è altresì vero che la Sogaer negli anni ha dovuto spesso assicurare l adeguata e completa presenza dei servizi di assistenza attraverso la propria controllata, così garantendo l operatività dello scalo. Si consideri infatti che le scelte imprenditoriali delle società di handling possono sovente comportare l abbandono di segmenti di attività, lasciando scoperti determinati servizi. L esigenza di tutela sopra menzionata appare ancor più sentita nello scalo di Cagliari, atteso che lo stesso costituisce il principale aeroporto di una regione insulare, che, data l esclusione del trasporto su gomma e ferro, intende assicurare la mobilità dei sardi puntando in particolare sul trasporto aereo. Appare evidente quindi la necessità di garantire un presidio sicuro nel mercato dell handling, certamente labour intensive, e anche per questo frequentemente caratterizzato da crisi e fragilità. Per effetto delle sopra esposte motivazioni si ritiene possibile ricondurre la partecipazione diretta nella Sogaer s.p.a. e quelle indirette nella Sogaer Security e nella Sogaerdyn alle categorie di cui all art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a) e d), del D.Lgs. 175/16.. RICHIAMATA la delibera della Giunta Camerale n. 58 del 21 luglio 2017 con la quale è stato stabilito di approvare la relazione esposta dal Presidente rappresentativa dei presupposti di fatto e giustificativa delle ragioni di diritto, come richiesto dall art. 11 del D. Lgs. 175/2016, per la costituzione, in luogo dell Amministratore Unico, di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che assuma le scelte strategiche e decida le conseguenti azioni per la società So.G.Aer. S.p.A.; CONSIDERATO che con la medesima deliberazione era stato stabilito anche di prendere atto che la predetta relazione sarebbe stata fatta propria dall assemblea della società convocata per il 24 luglio 2017, e che, a norma dell art. 11 del D.Lgs. 175/2016, essa sarebbe dovuta essere trasmessa dalla stessa società alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del T.U., istituita nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto; VISTO il verbale dell assemblea dei soci della società del 24 luglio 2017 che ha costituito il Consiglio di Amministrazione in luogo dell Amministratore Unico, sulla base di apposita relazione giustificativa; VISTA la nota pec della società n. 4252 del 27 settembre 2017, con la quale si comunica che il verbale contenete la relazione, a norma dell art. 11 del D.Lgs. 175/2016, è stato trasmesso alla sezione della Corte dei conti competente, in data 26 settembre 2017; CONSIDERATO che la società non ha, invece, ancora provveduto all inoltro del predetto verbale alla struttura di indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del T.U., istituita nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto 175/2016; SENTITA la relazione del Presidente; Pag. 4 di 5

SENTITO il Segretario Generale, Delibera 1) di prendere atto che la società So.G.Aer. S.p.A. ha costituito, nel corso dell assemblea del 24 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione in luogo dell Amministratore Unico, sulla base di apposita relazione giustificativa, e che la stessa, in data 26 settembre 2017 ha trasmesso il verbale contenente le relazione alla Corte dei Conti; 2) di dare indirizzo alla So.G.Aer. S.p.A. di provvedere all inoltro anche alla struttura di indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del T.U., istituita nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 175/2016, dandone riscontro alla Camera di commercio; 3) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. La presente deliberazione sarà pubblicata all Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall art. 34 dello Statuto camerale. Cagliari, 28 settembre 2017 Il Segretario Generale (Luca Camurri) Il Presidente (Maurizio de Pascale) (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) Pag. 5 di 5