Bur n. 111 del 26/12/2006 Sanità e igiene pubblica DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3701 del 28 novembre 2006 Linee guida sull'applicazione dell'articolo 6, comma 3 bis, della Legge 9 marzo 2006 n. 80 iter accelerato per l'accertamento dell'invalidità civile nei pazienti oncologici. L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, di concerto con l'assessore alle Politiche Sociali, alla Programmazione Socio sanitaria, Volontariato e No profit, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue. Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile e sordomuto sono effettuati, ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295, dalle Unità Sanitarie Locali attraverso commissioni mediche ivi operanti. Con DGR n. 3104 del 23.10.2003 si è provveduto ad approvare alcune indicazioni applicative che forniscono strumenti organizzativi per il miglioramento del funzionamento delle Commissioni Invalidi. Recentemente, la legge 9 marzo 2006 n. 80 al comma 3 bis ha previsto un iter accelerato per soggetti con patologie oncologiche. Esso prevede che l'accertamento di invalidità ed handicap dei malati oncologici debba essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e sia immediatamente efficace anche se sottoposto a giudizio della Commissione Medica di Verifica con possibilità di sospensione. Il verbale può essere utilizzato immediatamente per richiedere tutti i benefici previsti dalla normativa sia di carattere economico, che non economico. Tuttavia la norma non chiarisce cosa si intenda per patologie oncologiche e come debba svolgersi questo iter accelerato. Si ritiene, pertanto, utile dare alle Aziende Ulss del Veneto delle linee guida applicative della norma citata per semplificare ed uniformare i procedimenti in caso di accertamenti sulle patologie oncologiche. Si ravvisa, inoltre, la necessità di individuare, anche con le CMV locali e l'inps, dei percorsi preferenziali diretti a garantire una rapida definizione dell'intero procedimento. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento: LA GIUNTA REGIONALE Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale. Vista la Legge 15 ottobre 1990 n.295 Visti la il D.M. 5 agosto 1991 n. 387 e il D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 sul procedimento di accertamento di competenza delle commissioni. 1
Viste la Legge 5 febbraio 1992 n.104 sull'handicap e la Legge 12 marzo 1999 n.68 sull'inserimento lavorativo dei disabili. Viste le Circolari del Presidente della Giunta n. 34 del 19 novembre 1990 e n. 1 del 14 gennaio 1991. Vista la DGR n. 3104 del 23.10.2003. Vista la legge 9 marzo 2006 n. 80 articolo 6, comma 3 bis delibera 1. di approvare le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 6 comma 3 bis della legge 9 marzo 2006 n. 80 iter accelerato per l'accertamento dell'invalidità civile nei pazienti oncologici", allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante. 2. di pubblicare integralmente nel BUR la presente Deliberazione. 3. di trasmettere il presente atto a tutte le parti interessate: alle Aziende ULSS del Veneto, alle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro con sede nel Veneto, all'istituto Nazionale Previdenza Sociale sede regionale. 2
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 3701 del 28 novembre 2006 pag. 1/3 Oggetto : Linee guida sull applicazione dell articolo 6, comma 3 bis iter accelerato per l accertamento dell invalidità civile nei pazienti oncologici - della legge 9 marzo 2006 n. 80 (G.U. n. 59 dell 11 marzo 2006, Serie Generale) PREMESSA La legge n. 80 del 9 marzo 2006, entrata in vigore il 12 marzo 2006, all articolo 6 (semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità) introduce alcune novità riguardanti il procedimento di accertamento delle minorazioni civili, dell handicap ed i relativi benefici. La novità più significativa è quella della previsione, al comma 3 bis, di un iter accelerato per i soggetti con patologie oncologiche. Iter accelerato per malati oncologici La norma suddetta dispone che l accertamento di invalidità ed handicap dei malati oncologici venga effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, sia immediatamente efficace e sia sottoposto a giudizio della Commissione Medica di verifica con possibilità di sospensione. Il verbale può essere utilizzato immediatamente per richiedere tutti i benefici previsti dalla normativa sia di carattere economico (pensioni, assegni, indennità) che non economico (esenzione pagamento ticket sanitario, permessi lavorativi.. ). Definizione di pazienti oncologici Hanno diritto all accertamento entro 15 giorni dalla domanda i soggetti che sono affetti da una patologia tumorale maligna in fase acuta con documentata necessità di un trattamento radioterapico o chemioterapico o in fase avanzata con necessità di un trattamento palliativo e/o assistenziale. In questa definizione rientrano, pertanto, i soggetti affetti da : - patologia neoplastica maligna di prima diagnosi o recidiva con necessità di trattamento radioterapico o chemioterapico ; - patologia neoplastica maligna metastatizzata o in fase terminale con compromissione delle condizioni generali ed indicazione clinica al trattamento palliativo e/o assistenziale. ITER DELL ACCERTAMENTO Domanda Decorrenza le domande dei pazienti oncologici seguono l iter accelerato
ALLEGATOA alla Dgr n. 3701 del 28 novembre 2006 pag. 2/3 le domande presentate prima del 15 marzo ed esaminate secondo il normale iter seguono l iter accelerato anche le visite domiciliari e su delega seguono questo iter Esame preliminare di congruità della richiesta : L esame preliminare viene effettuato subito dopo aver protocollato la domanda, dal personale amministrativo coadiuvato da un medico del Servizio. Convocazione Secondo le modalità più funzionali (telefonica, consegnata a mano all atto della presentazione della domanda, telegramma, posta prioritaria, raccomandata ) dal personale a ciò designato. VISITE Secondo le modalità più funzionali (commissioni specifiche, ordinarie). Consegna esito Verbale provvisorio All interessato viene consegnato (spedito con raccomandata in caso di visita domiciliare) verbale provvisorio, ai sensi dell art. 6 comma 3 bis della legge n.80/2006.. L Ufficio invalidi civili dell Azienda ULSS trasmette il verbale provvisorio, con procedura d urgenza, all ufficio provvidenze economiche (Unità Operativa Invalidi Civili presso ULSS con sede nel capoluogo di Provincia) con la specifica indicazione della data di trasmissione alla Commissione Medica di Verifica. Il verbale viene, inoltre, trasmesso all ufficio competente alle esenzioni ticket, protesi ed ausili, con l indicazione che si tratta di verbale provvisorio ai sensi dell articolo 6 comma 3 bis della legge n.80/2006. Il godimento dei benefici derivanti dal riconoscimento dell invalidità civile e/o handicap (quali ad esempio agevolazioni fiscali, esenzione ticket) ha efficacia immediata; per quanto concerne la decorrenza della pensione, dell assegno o dell indennità di accompagnamento, si applica la normativa vigente in materia (dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda). Verbale definitivo Dopo l esame della CMV, l Ufficio invalidi civili dell Azienda ULSS trasmette all utente il verbale definitivo di invalidità ed handicap, invia il verbale definitivo all ufficio provvidenze economiche (Unità Operativa Invalidi Civili presso ULSS con sede nel capoluogo di Provincia) e informa l ufficio competente alle esenzioni ticket, protesi ed ausili. Non applicabilità iter accelerato Qualora, invece, si riscontri non esservi i presupposti per l applicazione della procedura d urgenza, dopo l esame preliminare della documentazione o dopo l esame della documentazione della commissione, si comunica all interessato che non si applica la procedura d urgenza.
ALLEGATOA alla Dgr n. 3701 del 28 novembre 2006 pag. 3/3 FASE CONCESSORIA Verbale provvisorio Le Unità Operative invalidi civili presso le Aziende ULSS con sede nel capoluogo di Provincia, con procedura d urgenza : effettuano l istruttoria amministrativa; emettono entro 60gg dalla presentazione della domanda un decreto di concessione immediatamente efficace, fatta salva la facoltà della CMV di sospenderne gli effetti ai sensi dell art. 6 comma 3 bis della legge n.80/2006; trasmettono in via telematica i dati all INPS per l erogazione dei benefici economici con l indicazione che si tratta di un provvedimento ai sensi dell art. 6 comma 3 bis della legge n.80/2006; trasmettono il decreto di concessione agli utenti con l indicazione che si tratta di decreto efficace ai sensi dell art. 6 comma 3 bis della legge n.80/2006. Verbale definitivo Le Unità Operative invalidi civili presso le Aziende ULSS con sede nel capoluogo di Provincia : recepiscono il verbale definitivo della CMV, che viene trasmesso dall Ufficio Invalidi Civili territoriale ; trasmettono agli utenti alternativamente: 1. una nota informativa con la quale si comunica il permanere della provvidenza economica riconosciuta, in caso di conferma del verbale di prima istanza da parte della CMV; 2. un nuovo decreto di concessione, a seguito di apposita istruttoria, nel caso in cui la CMV ravvisi una diversa percentuale di invalidità; 3. un decreto di recupero delle somme precedentemente liquidate, nel caso in cui la CMV ravvisi una percentuale inferiore a quella prevista per legge per la concessione di provvidenze economiche; comunicano all INPS l esito della CMV.