Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Documenti analoghi
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia

Legge sulle vaccinazioni pubbliche per la profilassi delle malattie contagiose (Legge sulle vaccinazioni)

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali

del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005)

Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica delle commissioni extraparlamentari

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sul controllo del latte

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo

La nuova legge sulle epidemie

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Messaggio concernente la modifica della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo. (Legge sulle epidemie)

Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza sulla protezione d emergenza in prossimità degli impianti nucleari

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Legge federale sulla ricerca

Modifica del 22 febbraio 2017 (RU ; RS ) ventilate. Lo scarico dei gas e dell aria deve avvenire senza pericolo.

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina

Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1

per garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAP)

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza sull assicurazione malattie

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

La nuova legge sulle epidemie

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

del 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2011)

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Epidemiologia dell influenza pandemica in Italia: situazione attuale e previsione di impatto di interventi di controllo

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 1 agosto 2015)

Transcript:

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970 1 sulle epidemie, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. 2 minaccia di pandemia: il periodo tra la prima apparizione di un nuovo virus influenzale, patogeno per l uomo e con un elevato potenziale di sviluppo in virus pandemico, e l inizio di una pandemia d influenza; b. pandemia: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di casi di malattia nell uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione mondiale non è immune. Art. 3 Comunicazione Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia. RU 2005 2137 1 RS 818.101 2 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 1

Lotta contro le malattie Art. 4 Stato maggiore speciale 1 Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento. 2 Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell economia come pure, se necessario, di altri periti. Art. 5 Coordinamento Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione. Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione Art. 6 2 Profilassi 1 L Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico. 2 A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione contro l influenza. Art. 7 Commissione e piano in caso di pandemia 3 1 Il Consiglio federale nomina una commissione incaricata di organizzare i preparativi e i provvedimenti da adottare in caso di pandemia, composta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, dei medici, del Centro nazionale per l influenza e dell economia. 4 1bis La commissione elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia). 5 2 Il piano in caso di pandemia contiene in particolare: a. un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell influenza in Svizzera; b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell influenza; c. raccomandazioni per l informazione della popolazione; 3 Nuovo testo giusta il n. I 2.9 dell O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1 gen. 2012 (RU 2011 5227). 4 Nuovo testo giusta il n. I 2.9 dell O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1 gen. 2012 (RU 2011 5227). 5 Introdotto dal n. I 2.9 dell O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1 gen. 2012 (RU 2011 5227).

Ordinanza sulla pandemia d influenza d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicamenti specificamente efficaci contro l influenza (medicamenti antivirali) e con altri medicamenti adeguati contro l influenza e concernenti la tenuta di scorte; e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento; f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l impiego di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza in caso di pandemia; g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l importazione, la propagazione e la riapparizione dell influenza pandemica. 3 Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata. Art. 8 Provvedimenti Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia. Art. 9 6 Art. 10 Scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti. Sezione 3: Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia Art. 11 Esportazioni di medicamenti In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l esportazione di vaccini, di medicamenti antivirali o di altri medicamenti appropriati contro l influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell approvvigionamento di tali medicamenti. Art. 12 Ordine di priorità 1 In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza in funzione 6 Abrogato dal n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 3

Lotta contro le malattie della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze. 2 La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti categorie di persone: a. il personale medico e di cura; b. le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari; c. le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza. 3 Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate. Art. 13 7 Assunzione dei costi per la distribuzione dei vaccini Durante una minaccia di pandemia o una pandemia i Cantoni assumono i costi per la distribuzione dei vaccini prepandemici e pandemici. Sezione 4: Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia Art. 14 8 Su domanda, l Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) fornisce all Ufficio informazioni sugli effetti e sugli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l influenza. Art. 15 9 Valutazione degli effetti dei medicinali Dopo aver sentito i Cantoni e l Istituto, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia l Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica degli effetti e degli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l influenza. Art. 16 Fine dei provvedimenti Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 4

Ordinanza sulla pandemia d influenza Art. 17 Rapporto Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull opportunità, l efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2005. 5

Lotta contro le malattie 6