S T A T U T O CDO BERGAMO



Documenti analoghi
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELLA S.I.A.

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. Denominazione Sede Durata

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

Milk è un associazione non lucrativa, i cui associati possono essere persone fisiche, associazioni, imprese o società.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

LA COMUNITA INTERNAZIONALE DI CAPODARCO. Lo statuto. Art. 1- Costituzione E costituita l associazione denominata COMUNITA INTERNAZIONALE DI CAPODARCO.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

S T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI D ATENEO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Associazione GLI AMICI DI ZACCHEO Via Borgoratti 57/ Genova Tel. e fax Mail: info@amicidizaccheo.net

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

(Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO DELL ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN *

Transcript:

S T A T U T O CDO BERGAMO Art. 1) DENOMINAZIONE - E' costituita la: "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO" L'Associazione nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale e il lavoro di tutti nonché la presenza di opere e imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita. Art. 2) DURATA - La associazione ha durata illimitata. Art. 3) SEDE - La associazione ha sede in Bergamo. Il trasferimento della sede sociale nell ambito territoriale dello stesso Comune è riservato alla competenza del Consiglio Direttivo. Art. 4) SCOPO SOCIALE - La associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione ed assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali. In particolare l'associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese ed opere di qualsiasi natura in cui siano costantemente presenti le dimensioni della libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole. L'associazione si può organizzare secondo settori di attività, così come di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo. In ogni caso al fine di meglio definire le problematiche e i servizi che riguardano i due gruppi di realtà, l'associazione identifica due settori di attività: a) il settore "Imprese", b) il settore "Non profit". Il settore "Imprese" si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi dimensione e natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi ed in particolare alle piccole e medie imprese. Il settore "Non profit" si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate a svolgere attività di assistenza, socio sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e formazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro. L'associazione si rivolge inoltre alle persone fisiche afferenti alle realtà associate valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse. L'associazione si propone quindi, nei confronti di tutti gli associati e per tutti i settori, di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino interlocutori. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'associazione potrà: a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati; b) stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea; c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali; d) divenire interlocutore privilegiato nel mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;

e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale e internazionale; effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e in particolare delle piccole e medie imprese; g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia; h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'associazione e dei soci; i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito; l) fornire ai soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'associazione e dei soci; m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori; n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo; o) organizzare anche tramite volontari attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni; p) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare; q) assumere partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci. L'associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi. L'associazione nell'ambito dei propri fini potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali e internazionali. Art. 5) SOCI - Nella associazione si distinguono: i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari. Possono essere soci ordinari della associazione le imprese siano esse persone giuridiche, società di persone, o ditte individuali, i liberi professionisti, enti e associazioni che ne condividono gli scopi. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo. E' tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo dell'associazione assimilare altri associati ai soci fondatori attribuendo loro le medesime prerogative. Sono soci onorari persone o enti che si siano personalmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'associazione. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo, il quale decide senza obbligo di motivazione; l'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale. Previa delibera del Consiglio Direttivo, potranno divenire, di volta in volta e anche a titolo gratuito, soci ordinari dell'associazione Compagnia delle Opere di Bergamo i soci regolarmente iscritti ad altre associazioni locali "Compagnia delle Opere", o alla associazione nazionale Compagnia delle Opere. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni, consorzi, reti o raggruppamenti di imprese giuridicamente costituiti e aderenti a Compagnia delle Opere di Bergamo sulla base del versamento di una quota associativa collettiva.

L'associazione a Compagnia delle Opere di Bergamo impegna il socio a tempo indeterminato, salve le cause di cessazione previste dall'art. 6. L'utilizzo dei servizi associativi spetta ai soci in regola con il versamento dei contributi dovuti. Le quote associative sono normalmente versate in via anticipata e consentono l utilizzo dei servizi associativi fino al termine dell anno sociale cui si riferiscono. Nel caso in cui il versamento dei contributi associativi avvenga in via posticipata, esso deve comunque perfezionarsi non oltre i tre mesi successivi al termine dell anno sociale di riferimento. Art. 6 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO Il rapporto associativo cessa per: a) dimissioni, da presentarsi esclusivamente con lettera raccomandata che deve pervenire a Compagnia delle Opere di Bergamo con almeno 6 mesi di preavviso; b) espulsione, per una delle cause previste dall'art.17; c) gravi inadempienze, quali la morosità nel pagamento della quota associativa oltre le due annualità, fatta salva l'efficacia di proroghe di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo; d) cessazione dell'attività esercitata dal socio. Art. 7) PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI - I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti: - dalle varie quote sociali comprese quelle "una tantum" e di ammissione; - dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati. Il patrimonio è costituito da quanto destinato a tale scopo dalle donazioni e dai lasciti che verranno fatti all'associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo nonché dagli eventuali utili di gestione e accantonamenti a riserva che l'assemblea delibererà di costituire. Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo provvederà di anno in anno a stabilire il valore delle quote, anche variabile rispetto alla dimensione aziendale o al tipo di socio. Il Consiglio Direttivo potrà provvedere di anno in anno anche quote "una tantum" finalizzate a particolari scopi, e quote di ammissione. Art. 8) ORGANI SOCIALI - Sono organi sociali dell'associazione: - l'assemblea degli Associati; - il Consiglio Direttivo; - il Comitato Esecutivo; - il Presidente e due o piu' Vice-Presidenti; - il Direttore Generale; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - gli organi, se nominati, dal Consiglio Direttivo, eventualmente preposti a singoli settori. Art. 9) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - L'assemblea degli associati, composta da soci fondatori, onorari e ordinari è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato. Ogni associato non può avere più di cinque deleghe. Ad ogni associato spetta un voto. L'assemblea deve essere convocata entro il 30 settembre di ogni anno da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo. L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. Le convocazioni dovranno essere diramate a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l'associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni e dovranno essere effettuate entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l'assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui all ordine del giorno dell assemblea sia prevista l elezione del

Consiglio Direttivo, le convocazioni dovranno essere diramate entro il trentesimo giorno antecedente a quello stabilito per l'assemblea in prima convocazione. Gli strumenti idonei alla convocazione possono essere: la posta ordinaria, il fax, la posta elettronica. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere siano prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà a maggioranza semplice. L'assemblea in particolare delibera sulla approvazione del bilancio, del regolamento elettorale, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio. Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni durante i quali dirige l'attività dell'associazione e gestisce il suo patrimonio. Esso è composto da 5 a 30 membri, individuati tra i soci fondatori e soci ordinari, questi ultimi in regola con il versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza semplice dalla Assemblea degli Associati, che procede sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento elettorale. Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti fino ad un massimo di cinque. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, in caso di sua impossibilità da un Vice-Presidente, o dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo di raccomandata, posta elettronica o anche telefonicamente almeno tre giorni prima della data fissata. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio viene presieduto dal Vice-Presidente ovvero in mancanza dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi della associazione della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e a terzi. Spetta al Consiglio Direttivo emanare regolamenti per l'attività della associazione, nonchè istituire settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto. Il Consiglio potrà nominare un comitato tecnico con funzione consultiva su ogni tema o materia di interesse per la vita associativa. Art. 11) IL COMITATO ESECUTIVO - Il Comitato Esecutivo, che è un organo facoltativo, è composto da un numero di membri variabile da sette a undici. Ne fanno parte di diritto, sempre se nominato, il Presidente e i Vice-Presidenti del Consiglio Direttivo. Gli altri membri sono nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Esso delibera a maggioranza dei componenti. Art. 12) PRESIDENTE - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà. Il Presidente può mediante delega incaricare i Vice-Presidenti o membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni. Art. 13) DIRETTORE GENERALE - Il Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento può nominare il Direttore Generale ed eventualmente un Vice-Direttore; questi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Direttore Generale coadiuva il Consiglio del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi. Partecipa senza diritto di voto alle assemblee e al Consiglio Direttivo; collabora alla gestione finanziaria e all'amministrazione dell'associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Consiglio Direttivo dell'associazione. Al Vice-Direttore spettano le funzioni del direttore generale in caso di sua assenza o impedimento, nonché quelle espressamente delegate dal Consiglio Direttivo. Art. 14) SETTORE IMPRESE E SETTORE NON PROFIT - I settori "Imprese" e "Non profit" così come definiti dall'art. 4 sono presieduti da un Vice-Presidente destinato a ciascun settore all'atto della sua nomina. I Vice-Presidenti hanno funzioni organizzative e di coordinamento dei settori che rispettivamente presiedono ed agiscono nell'ambito delle deleghe loro conferite dal Consiglio Direttivo. In ogni caso almeno un terzo delle persone partecipanti agli organi direttivi deve essere scelta tra persone che partecipano al Consiglio Direttivo. Art. 15) ESERCIZIO SOCIALE - La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il Presidente sottopone all'assemblea generale ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti. Gli eventuali avanzi di gestione dell'associazione potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza, in particolare a fondazioni, associazioni e ogni tipo di attività che operi per rendere presenti nella società i valori della fede e della carità cristiana così come sono trasmessi dalla tradizione della Chiesa. Art. 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - L'assemblea potrà nominare un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti che dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti, con il compito di controllare la gestione dell'associazione, predisponendo una loro relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio. Art. 17) ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI - In caso di comportamento di un associato lesivo dell'associazione o di uno o più dei suoi membri, difforme o in contrasto con il presente statuto o con l'eventuale regolamento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione dell'associato senza obbligo di liquidazione alcuna sia per gli eventuali conferimenti che per le quote versate. Art. 18) DELEGAZIONE E UFFICI STACCATI - Con delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire su tutto il territorio nazionale ed all'estero delegazioni e uffici staccati nominandone il responsabile. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta, in ogni caso, la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni ed uffici staccati. Art. 19) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere costituito un comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono lo scopo dell'associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell'associazione e di valorizzare e

promuovere l'attività dell'associazione stessa in ogni settore. La deliberazione del Consiglio direttivo dovrà precisare la durata e il funzionamento del comitato tecnico scientifico. Art. 20) SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE - Lo scioglimento dell'associazione nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio saranno deliberati dall'assemblea degli associati e dai due terzi dei soci fondatori. Per quanto non previsto nel presente statuto resteranno in vigore le disposizioni di legge in materia.