COMUNE DI GALBIATE Provincia di Lecco N. 56 del Registro deliberazioni Oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale MODIFICA ED INTEGRAZIONE, PER ACCOGLIMENTO NORMA DI LEGGE NAZIONALE, ARTICOLO 90 BIS DEL REGOLAMENTO EDILIZIO INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA AI SENSI DELL ART. 15, COMMA 1 DEL D. LGS N. 257/2016 COPIA L anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore 20:30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria: All appello risultano: Cognome e Nome P A Negri Benedetto Gasperini Daniele Milani Amabile Foti Elisa Invernizzi Lauretta Magni Matteo Montanelli Piergiovanni Paroli Alessandro Mazzoleni Carlo Tentori Cristina Golfari Paola Quadrio Gerolamo Rusconi Manuele Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Lucia Franco. Il sig. Negri Benedetto nella sua carica di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all ordine del giorno.
Delibera del Consiglio Comunale 56 del 30/11/2017 OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE, PER ACCOGLIMENTO NORMA DI LEGGE NAZIONALE, ARTICOLO 90 BIS DEL REGOLAMENTO EDILIZIO INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA AI SENSI DELL ART. 15, COMMA 1 DEL D. LGS N. 257/2016 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE : - la recente Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012) ha introdotto all art 4 comma 2, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con modifiche di cui al Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 il quale recita: art. 90 bis <<Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica >> ; ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater NON si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, contrariamente a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. -l Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16/02/2015, ha adeguato il proprio Regolamento Edilizio alla normativa di cui sopra; -il D.Lgs. n. 257/2016, art. 15, comma 1, ha integrato l art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con modifiche di cui al D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che prevede la modifica ed integrazione di quanto già legiferato riguardo il conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione con determinate caratteristiche di superficie e unità abitative, l installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, ed in particolare: 1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. (comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 257 del 2016) CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Galbiate intende perseguire, nei percorsi di formulazione delle proprie politiche, il recepimento degli obiettivi di innalzamento della sostenibilità ambientale definiti dall Unione Europea attraverso l introduzione di elementi di innovazione nelle pratiche di trasformazione del territorio e nelle sue forme d uso legate allo sviluppo economico e insediativo; - l introduzione di regole all interno del Regolamento Edilizio che impongono l obbligatorietà per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione è strumento necessario per il miglioramento della qualità della vita che ha ispirato la programmazione urbanistica Comunale <<Piano di Governo del Territorio>> per garantire il rispetto dei principi fondamentali per l'attuazione degli interventi edilizi la promozione delle misure di risparmio energetico in tutti gli ambiti diretti convenzionati di P.G.T. adottato in data 03/04/2009 ed approvato definitivamente dal Consiglio Comunale in data 10-11 dicembre 2009 con deliberazione n 85 presa d atto delle nuove tavole componenti il P.G.T. a seguito dell accettazione delle osservazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2010 modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 25 ottobre 2010, in data 14 luglio 2010, gli atti costituenti il P.G.T. sono stati pubblicati sul B.U.R.L. Regione Lombardia al n. 28 serie iscrizioni e concorsi e pertanto pienamente operante sotto l aspetto Urbanistico, e delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2011 pubblicata sul BURL n 17 del 27 aprile 2011 correzione di errori materiali e successiva rettifica per correzione errore materiale P.L. N. 8 Bazzona deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 09/05/2011, pubblicata sul BURL N. 30 serie inserzioni e concorsi del 27.07.2011 e variante n. 1 non sostanziale del P.G.T. approvata definitivamente con deliberazione consiliare n. 45 del 22/09/2016, pubblicata sul BURL n. 7, serie inserzione e concorsi del 15/02/2017; RITENUTO necessario ed opportuno pertanto integrare e modificare il Regolamento Edilizio del Comune di Galbiate, per quanto disposto dal D. Lgs. n. 257/2016, all art. 15, comma 1, che ha integrato e modificato l art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, modificando l art. 90 bis quale strumento necessario per introdurre specifiche misure volte al risparmio energetico in edilizia, con decorrenza dal giorno del deposito presso la Segreteria Comunale della deliberazione di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale della modifica ed integrazione dell art. 90 bis del Regolamento Edilizio, che avrà il seguente testo: art. 90 bis: Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica : Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all allegato 1, punto 1.4.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui a all allegato 1, punto 1.4.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi e parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali VISTO il D. Lgs. n. 257/2016, art. 15, comma 1; VISTO l art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i che prevede le procedure di approvazione del Regolamento Edilizio, ma per la modifica con integrazione dell art. 90 bis al Regolamento Edilizio Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica non trova
applicazione il comma 1 di tale articolo L.R. n 12/2005 (comma cosi modificato dalla L.R. n. 12 del 2006 poi dalla L.R. n.4 del 2008) in quanto trattasi integrazione di normativa Statale prevalente sui regolamenti locali non viene applicata la parte che prevede, prima dell'adozione del regolamento edilizio da parte del Consiglio comunale, l'acquisizione del parere sulle norme di carattere igienicosanitario da parte dell'asl, poiché le integrazioni introdotte non costituiscono modifiche alle suddette norme ed al Regolamento di igiene tipo, ma che nelle more del deposito della deliberazione di approvazione prevista all art. 14 comma 2 e 3 verrà prontamente trasmesso all ASL e ARPA la comunicazione della presente integrazione al Regolamento Edilizio; RICHIAMATO l art. 14, commi 1-2-3-4 della L.R. 12/2005 e s.m.i ; DATO ATTO degli interventi come da verbale di seduta; ACQUISITO l allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile dell Area interessata, ai sensi dell art. 49 1 comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; CON la seguente votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano: Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 D E L I B E R A DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, la modifica ed integrazione dell art. 90 bis del Regolamento Edilizio Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che avrà il seguente testo: art. 90 bis: Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica : Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all allegato 1, punto 1.4.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui a all allegato 1, punto 1.4.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per u numero di spazi e parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali DI INCARICARE il Responsabile dell Area Urbanistica-Edilizia Privata/Commercio di dare esecuzione alla presente deliberazione assumendo gli adempimenti conseguenti agli artt. 14-28 e 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; DI DARE ATTO che per la procedura di approvazione della modifica ed integrazione dell art. 90 bis del Regolamento Edilizio Comunale non trova applicazione l'art. 29, comma 1 della L.R. n 12/2005 (comma cosi modificato dalla L.R. n. 12 del 2006 poi dalla L.R. n.4 del 2008) nella parte che prevede, prima dell'adozione del Regolamento Edilizio da parte del Consiglio Comunale, l'acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'asl, poiché le variazioni introdotte non costituiscono modifiche alle suddette norme ed al Regolamento di Igiene Tipo, ma che nelle more del deposito della delibera di approvazione prevista all art. 14 comma 2 e 3 verrà prontamente trasmesso all ASL e ARPA la comunicazione con gli allegati della presente integrazione al Regolamento Edilizio;
DI DARE ATTO che ai sensi dell art. 14 della succitata L.R.12/2005 sarà data regolare comunicazione alla cittadinanza della presente deliberazione di approvazione, mediante avviso all Albo Pretorio, sulle bacheche comunali, lungo le strade cittadine e sul sito del Comune. SUCCESSIVAMENTE, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 D E L I B E R A DI rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell art.134, 4 comma del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30/11/2017 MODIFICA ED INTEGRAZIONE, PER ACCOGLIMENTO NORMA DI LEGGE NAZIONALE, ARTICOLO 90 BIS DEL REGOLAMENTO EDILIZIO "INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA" AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 1 DEL D. LGS N. 257/2016 Ai sensi dell art.49, comma 1 e dell art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 - il responsabile dell area esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa: FAVOREVOLE Galbiate, 30/11/2017 IL RESPONSABILE DELL AREA F.to Geom. Rodolfo Riva
Letto, confermato e sottoscritto, IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Gasperini Daniele IL PRESIDENTE F.to Negri Benedetto IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Lucia Franco CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell art.124 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, in data odierna viene pubblicata in copia all albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. IL MESSO COMUNALE F.to Donadio Salvatore IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Lucia Franco Galbiate, 18/12/2017 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all albo pretorio per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134. ( ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 ( ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 Galbiate, IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Lucia Franco Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo Galbiate, IL FUNZIONARIO INCARICATO Maria Corti