LA GIUNTA PROVINCIALE - VISTA la domanda in data 29/08/2007 Prot.44435, della Ditta Agri.Bio.fert.Correttivi srl Sede legale Via Rizzo Attilio Aurelio 197- Villadose C.F.013358591, e la documentazione ad essa allegata, intesa ad ottenere l approvazione e l autorizzazione all esercizio provvisorio per un impianto di produzione di correttivo calcico, denominato gessi di defecazione con fanghi di depurazione conformi al Dlgs 99/92, disciplina dei fanghi destinati al riutilizzo agronomico; - VISTA la documentazione integrativa pervenuta alla Provincia con nota del 7/9/07 Prot. 45701; -PRESO ATTO che il progetto è stato sottoposto all esame della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente di Rovigo che svolge le funzioni di conferenza di servizi nelle sedute del 03/09/07, 5/11/07 e che nella seduta del 05/11/2007 ha espresso parere favorevole; -VISTO l elenco codici dei fanghi di depurazione biologici trasmesso con nota in data 16/11/07; -PRESO ATTO che l'intervento in questione è autorizzato ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lvo n. 152/ parte IV, del Dlgs 99/92, della DGRV n 2241/05 e del Dlgs 217/ ; -VISTO il D.Lgs. n. 152/ parte IV ; -VISTA la L.R. n. 33/85 e la L.R. n. 3 del 21.01.2000; -VISTA la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.99; -VISTO IL DLGS 30/01/92 N 99 ; -VISTA LA DGRV //95 N 3247 ; -Visto il Dlgs 29/4/ n 217 -VISTO l'art. 61 dello Statuto della Provincia di Rovigo; -VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica rilasciato dal Dirigente Incaricato dott. Vanni Bellonzi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, depositato agli atti; A voti unanimi; D E L I B E R A 1)Il progetto, presentato dalla ditta Agri.Bio.fert.Correttivi srl Sede legale - Villadose e impianto localizzato in Via America 7 Cà Emo- ADRIA, per la produzione di un correttivo calcico denominato gessi di defecazione, a partire da fanghi di depurazione biologici di tipo agroindustriale nonché di tipo civile selezionati nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla CTPA del 5/11/07 seguenti: 1.1)è ammesso l utilizzo di fanghi di depurazione biologici di tipo civile aventi caratteristiche analitiche tali da rispettare in ingresso all impianto la soglia di accettabilità pari al 50% dei rispettivi limiti stabiliti dal Dlgs 99/92 limitatamente ai microinquinanti.
1.2) E ammessa l additivazione ai fanghi di reagenti e correttivi finalizzata alla produzione del correttivo calcico, sia sottoforma di materie prime che di sottoprodotti di lavorazione (es. gesso di desolforazione); 1.3) E ammessa la miscelazione di fanghi di depurazione biologici pompabili e palabili compatibili con il processo produttivo nel rispetto delle condizioni stabilite al punto 1); 1.4) l approvazione dell impianto di recupero abilita la realizzazione e l esercizio provvisorio fino al rilascio dell autorizzazione definitiva. A U T O R I Z Z A La ditta Agri.Bio.fert.Correttivi srl a realizzare detto impianto di produzione di correttivo calcico denominato gessi di defecazione con l'impiego di fanghi di depurazione biologici di tipo agroindustriale e/o di tipo civile, nonchè l esercizio provvisorio dell impianto di recupero per anni 1, ai sensi dell art 25 ex LR 3/2000 nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) è ammesso l utilizzo di fanghi biologici di depurazione derivanti da processi di depurazione di tipo agroindustriale e/o di tipo civile aventi caratteristiche analitiche, per i microinquinanti, pari alla soglia del 50% dei rispettivi limiti indicati dal Dlgs 99/92; b) La capacità della vasca di produzione è pari a 5000 mc ( circa 5000 t); c) La Ditta resta in obbligo di inviare: 1)certificato di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato, rilasciato dal Direttore dei lavori, 2) comunicazione di avvio dell impianto, 3) nominativo del tecnico responsabile. d) L impianto di recupero è soggetto a collaudo funzionale delle opere secondo le modalità di cui al punto 8 dell art. 25 ex LR 3/2000, cui seguirà richiesta di rilascio autorizzazione all esercizio definitiva ; e) La capacità di trattamento giornaliera dell impianto operazione R3- non può superare le 100 t/g, fatto salvo il ricorso alla procedura della V.I.A. ai sensi della LR 10/99. f) E autorizzato lo stoccaggio e il riutilizzo di reagenti e correttivi, anche sottoforma di sottoprodotti di lavorazione - rifiuti- ( ad esempio gesso di desolforazione, polvere di marmo, etc), presso l area individuata nella planimetria generale dell impianto. La gestione di questi sottoprodotti, qualora non rientrino nella disciplina dei fertilizzanti ex Dlgs 217/, è assoggettata alla disciplina dei rifiuti di cui al Dlgs 152/ parte IV, pertanto il trasporto dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), mentre la presa in carico/scarico dovrà avvenire mediante adozione e tenuta dell apposito registro di carico/scarico. g) L'efficacia della presente autorizzazione è condizionata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le disposizioni di cui al punto 6, lettera a), dell allegato 1 alla D.G.R.V. 14/07/1999 n. 2528, mediante accensione di polizza assicurativa di Responsabilità Civile Inquinamento per un massimale assicurato pari a 516.457,00 (1 miliardo Lire), nonché di Polizza Fidejussoria a favore della 2
CODICE Provincia dovuta per lo stoccaggio dei fanghi e/o altre matrici conferite all impianto, calcolata in base ai parametri indicati nell allegato a) del punto 6 della DGRV 2528. La polizza dovrà essere conforme a quanto stabilito ai punti B e D della D.G.R.V. 14/07/1999 n. 2528. Nelle condizioni di polizza dovrà essere prevista, in caso di risarcimento danni, l'inopponibilità al soggetto garantito, del mancato pagamento delle rate di premio da parte della ditta. h) La ditta è tenuta ad adempiere alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di corretto smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 208-210 e segg. del D.Lgs. 03/04/ n 152 parte IV. i) La ditta resta in obbligo di rispettare le disposizioni in materia di trasporto dei fanghi, nelle varie fasi di: raccolta, trasporto, stoccaggio, mediante l adozione della scheda di accompagnamento dei fanghi secondo quanto previsto dall art. 8 del Dlgs 99/92 e del registro di carico/scarico per i rifiuti di cui al Dlgs 152/. j) La Ditta resta in obbligo di rispettare le prescrizioni indicate all art. 3 Allegato 3 Correttivi del Dlgs 217/, fatte salve le sanzioni ivi indicate; k) Nel rispetto delle condizioni indicate in premessa, è ammesso l impiego delle tipologie di fanghi ed integratori contrassegnati da apposito CER come appresso indicati: ELENCO CODICICE FANGHI BIOLOGICI CIVILI E AGROINDUSTRIALI DEFINIZIONE 01 Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 04 Fanghi prodotti dal trattamento in 0304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione CODICE principal e GRUPPO DI APPARTENENZA Rifiuti prodotti da agricoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca Rifiuti della preparazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale. Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa DESCRIZIONE ED ESEMPI COMUNI Deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici e destinati dal D.M. 05//1998 alla produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748. macelli Foglie di tè esauste, frammenti e polveri di tabacco con agenti concianti e profumanti (cacao, miele, zuccheri, ecc.), scarti e sfridi di granaglia per uso zootecnico, ecc. 3
0305 Fanghi prodotti dal trattamento in 0403 Fanghi prodotti dal trattamento in 05 Fanghi prodotti dal trattamento in 03 Fanghi prodotti dal trattamento in 0705 Fanghi prodotti dal trattamento in 030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica 030311 Fanghi prodotti dal trattamento in, diversi da quelli di cui alla voce 030310 0420 Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 0419 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero Rifiuti dell industria lattiero casearia Rifiuti dell industria dolciaria e della panificazione Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di, polpa, carta e cartone. 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di, polpa, carta e cartone. stabilimenti conservieri del pomodoro, del pisello, della frutta. Fanghi biologici delle campagne saccarifere caseifici e latterie Fanghi biologici dalla produzione di dolci e dolciumi distilleria Fanghi di cartiera Fanghi di cartiera 04 Rifiuti dell industria tessile Fanghi biologici da stabilimenti di pettinatura della lana vergine. 19 Rifiuti prodotti da impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 190305 Rifiuti stabilizzati diversi 19 Rifiuti prodotti da impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti Elenco rifiuti integrativi Fanghi biologici civili prodotti da depuratori comunali Fanghi stabilizzati conformi alla Dgrv n 2241/05 destinati ad operazioni di riutilizzo agronomico (R10) stoccati presso CO.IM.PO CODICE DEFINIZIONE 0304 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 0311 e 0313 Codice principale GRUPPO DI APPARTENENZA 4
0503 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 03 Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 1101 Rifiuti prodotti da reazione a base di calcio nella produzione del biossido di titanio 100105 Rifiuti prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 100107 Rifiuti fangosi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 101210 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209 10 Rifiuti prodotti da processi 10 10 Rifiuti prodotti da processi Rifiuti prodotti da processi Il processo di produzione prevede l impiego dell integratore Ammonio solfato. m) L'autorizzazione potrà essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della vigente normativa in materia o nel caso vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi di titolarità dell area e delle strutture realizzate; Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso il predetto provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla presente notifica, al T.A.R. del Veneto, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa. Trasmette il presente provvedimento, in elenco ai Capigruppo del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; Il Presidente propone, stante l urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del punto 4 dell art. 134 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267. La proposta del Presidente viene approvata all unanimità. 5