Allegato alla delibera CU N. 11 del F.to (Dr.ssa Elis Piaterra) F.to (Dr. Marco Luigi Delsignore)

Documenti analoghi
Regione Piemonte Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona. ENTE IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 del 28 Settembre 2012 e smi

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

DECRETO COMMISSARIO LIQUIDATORE N 006 DEL 27/01/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL UNIONE N. 26

ATTO COSTITUTIVO DELL UNIONE MONTANA DI DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE. TRA I COMUNI DI: Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna

COMUNE DI SAN MAURIZIO D OPAGLIO Provincia di Novara

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO dell Unione N. 04

Regione Piemonte Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona. ENTE IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 del 28 Settembre 2012 e smi

CONVENZIONE PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO FRA I COMUNI DI RICCIONE E COMUNE DI CATTOLICA **********

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Verbale di deliberazione della GIUNTA dell Unione N. 02

Verbale di deliberazione della GIUNTA dell Unione N. 07

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

L anno duemila, addì del mese di presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Omegna. TRA

ATTO COSTITUTIVO DELL UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLA VALLE VARAITATRA I COMUNI DI BELLINO, BROSSASCO, COSTIGLIOLE SALUZZO,

CONVENZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 PER L ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE

Verbale di deliberazione della GIUNTA dell Unione N. 13

CONVENZIONE TRA L UNIONE VALLE SAVIO ED I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO E SARSINA PER LA

UNIONE DEI COMUNI Città della Riviera del Brenta PROVINCIA DI VENEZIA. Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE

UNIONE DEI COMUNI Città della Riviera del Brenta PROVINCIA DI VENEZIA. Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del

DETERMINAZIONE N 27 DEL 03 OTTOBRE 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA. Prot. n. Reg. Del. n

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA ED IL COMUNE DI GAGLIANICO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI

ACCORDO PER IL CONFERIMENTO ALL UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA GONZAGA DI FUNZIONI E SERVIZI

L anno., il giorno del mese di nella sede della Comunità Montana Media Valle del Serchio zona D in Borgo a Mozzano Via Umberto n.

D E T E R M I N A Z I O N E

UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL ERDIS N. 440/DIRERDIS DEL 27/09/2018

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAGLIARI - LA GESTIONE COMMISSARIALE DELLA EX PROVINCIA DI CARBONIA

REGIONE PIEMONTE UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE. Sede Legale: Via Roma n Valstrona (VB)

esecutiva, con la quale si è approvata la presente convenzione

DECRETO SINDACALE N 8

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

LA GIUNTA REGIONALE. VISTO lo Statuto Regionale, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VENEZIA E L UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

esente imposta di bollo ex all. B DPR n. 642

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO ( E N T E D I D I R I T T O P U B B L I C O )

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO UNIONE DI COMUNI BRISIGHELLA **************************

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI E ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE. ART. 2 CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI...

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL ERDIS N. 638/DIRERDIS DEL 20/12/2018

Art. 1 (Abrogazione all art. 9 della L.R. 143/1997) Art. 2 (Integrazione alla L.R. 143/1997)

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA NEL LIVELLO OTTIMALE GARFAGNANA SUD COMPRENDENTE I COMUNI DI: CAREGGINE, CASTELNUOVO GARF

CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA C.O.U.B. VCO

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

A relazione dell'assessore Balocco: Premesso che:

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG Provincia di Trento

Documento scaricato da

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

LA GIUNTA REGIONALE. VISTO lo Statuto Regionale, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- L amministrazione della ex PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS, di. cui alla Legge Regionale , n.15 Disposizioni transitorie in

SERVIZIO UFFICIO TECNICO DI PIANO. DETERMINAZIONE n. 19 del 20/05/2016

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D ARDA Provincia di Piacenza

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

DECRETO DEL DIRETTORE

Regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i

CITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO

CONVENZIONEPER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA

PARCO ADDA NORD Trezzo sull Adda VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI PISA OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTO DI ORGANIZZAZIONE

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALDOBBIADENE, CAERANO DI SAN MARCO E CRESPANO DEL GRAPPA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE

CONVENZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI FINANZIAMENTI EUROPEI. L anno duemiladue, il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile in

COMUNE DI CAROVIGNO PROVINCIA DI BRINDISI. Oggi,,, duemiladiciassette, Nell Ufficio del dr., con la presente scrittura privata, avente, TRA

il Comune di Busana (RE) in persona del Sindaco.domiciliato per la sua carica presso il Comune di Busana, il quale interviene nel presente

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 28/05/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno.., presso sono presenti il Sindaco del Comune di Venezia ed il Presidente dell Unione dei Comuni del Miranese:

COMUNE DI SAN MAURIZIO D OPAGLIO Provincia di Novara

Regione Lazio. DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO Atti dirigenziali di Gestione 11/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO MONTECHIARUGOLO SALA BAGANZA E TRAVERSETOLO

DECRETO DEL SINDACO. COMUNE DI MARACALAGONIS Provincia di Cagliari IL SINDACO

L'anno duemiladieci, addì 17 del mese di marzo con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

ART. 1 OGGETTO PAG. 4 ART. 2 CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI...PAG. 4 CONFERITI...PAG. 4 ART. 4 AMBITO TERRITORIALE...PAG.

ANCI - SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI PREMESSA

COMUNE DI PRIGNANO PROVINCIA DI MODENA C O P I A SETTORE GESTIONE PERSONALE. F.to RAG. BERTONI CRISTINA F.TO DR.SSA VITALE ROBERTA 17/05/2017

CONVENZIONE FRA L UNIONE TERRE D OGLIO E IL COMUNE DI MARCARIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. N. atto DD-12 / 1084 del 06/10/2015 Codice identificativo

Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA (Provincia di Pavia)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATASTO UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI" Repubblica Italiana Regione Siciliana

COMUNE DI BERLINGO Provincia di Brescia

PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CAROVIGNO PROVINCIA DI BRINDISI. Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, c. 1

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Transcript:

Allegato alla delibera CU N. 11 del 02.12.2015 Il Presidente Il Segretario Direttore F.to (Dr.ssa Elis Piaterra) F.to (Dr. Marco Luigi Delsignore) CONVENZIONE TRA L UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE, L UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI E L UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE IN ATTUAZIONE AL PIANO DI RIPARTO DEL PERSONALE DELLA COMUNITA MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA. L anno duemilaquindici, il giorno del mese di alle ore presso Tra - l Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone, Legalmente rappresentata dal suo Presidente pro tempore Dr.ssa Maria Adelaide Mellano - l Unione Montana Dei Due Laghi, Legalmente rappresentata dal suo Presidente protempore Dr.ssa Elis Piaterra - l Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne, Legalmente rappresentata dal suo Presidente protempore Rag. Luca Capotosti Premesso che: - In data 28.9.2012 il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la legge regionale n. 11, pubblicata sul supplemento n. 2/28.9.2012 del B.U.R. n. 39 col titolo DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI, dichiarata urgente ed entrata in vigore il medesimo giorno, venerdì 28 settembre 2012; - Fatto presente che con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha altresì applicato le diverse recenti disposizioni dettate dalla legge n. 135/7.8.2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall'articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5); - Evidenziato in particolare il capo VII della suddetta legge regionale di riordino amministrativo, con gli articoli dal 12 al 18, ha normato la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, obbligato o no, prefissando i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione; - Considerato che l'assemblea dei Sindaci dei 25 Comuni della Comunità Montana, adempiendo a quanto disposto dal 1^ comma dell'art. 12 della legge regionale, previa convocazione disposta dal suo Presidente in data 19 Novembre 2012, ha conseguentemente tenuto l'assemblea decisoria, richiesta dalla legge regionale individuando n. 3 ambiti ottimali sul quale, dopo diversi incontri e dibattiti a livello territoriale, costituire le unioni Montane di Comuni, sul territorio della comunità Montana; - Fatto presente che si sono costituite di fatto ad oggi sul territorio della Comunità Montana le seguenti unioni Montane di comuni:

1) UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI: (Riconosciuta con DGR n. 13-1179 del 16/03/2015) Comuni di Armeno, Brovello Carpugnino, Colazza, Gignese, Massino Visconti, Nebbiuno e Pisano. Peso complessivo Unione 17,79% 2) UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE (Riconosciuta con DGR n. 13-1179 del 16/03/2015): Peso 56,57% Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Omegna, Unione cui ha aderito anche il comune di Stresa, giusta deliberazione comunale n. 61 del 16/09/2015, recepita con Deliberazione dell Unione Montana del Cusio e del Mottarone n.08 del 13/11/2015, Peso del singolo comune 3,11%. Alla presente Unione va inoltre aggiunta la quota percentuale relativa ai Comuni della fascia Occidentale del Lago d Orta: Peso 7.86 % Comuni di Arola, Cesara, Madonna Del Sasso, Nonio che, non avendo costituito Unione, devono convenzionarsi per le funzioni montane, con l Unione il cu ambito ricadeva alla data del 31/12/2007 (Artt. 4 e 9 L.R. n. 3 del 14/03/2014). Peso complessivo Unione 67,54%. 3) UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE (Riconosciuta con DGR n. 20-1947 del 31/07/2015) Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona. Peso complessivo Unione 14,67% - Richiamata la Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 in particolare: Art. 18 C. 5 Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle soppresse comunità montane di cui all'articolo 16 prevede il trasferimento del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012. Art. 18 C.6. Il personale trasferito dalle comunità montane ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento. - Visto il Piano di riparto del personale della Comunità Montana, predisposto dal Commissario Liquidatore Avvocato Filippo Cigala Fulgosi, illustrato ai Presidenti di Unione e Sindaci della Comunità Montana in data 14/10/2015; - Evidenziato che il predetto Piano ha previsto l assegnazione di tutto il personale di ruolo a tempo indeterminato riconosciuto facente funzioni montane ex Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, alle Unioni in convenzione con capofila l Ente di maggiori dimensioni; - Considerato quindi che l Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone (Capofila) prenderà in carico il predetto personale e lo utilizzerà in convenzione, in base al peso%, con le Unioni Montane Dei Due laghi e della Valle Strona e delle Quarne; - Richiamato in particolare quanto previsto dall Art. 4 C. 6 della L.R. n. 11/2012, che prevede che Le Unioni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni - Visto il verbale di accordo sindacale, siglato il giorno 26/11/2015, alla presenza delle rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL; - Dato atto che il personale interessato risulta essere il seguente: Personale riconosciuto facente funzioni montane o Dr. Marco Luigi Delsignore: In ruolo dal 01/10/1996, Segretario, Responsabile del Servizio Finanziario, dipendente della Comunità Montana a tempo indeterminato Cat. D Posizione Economica D6 con incarico di alta professionalità (Dirigenziale) CCNL Regioni autonomie Locali. (Diploma di Agrotecnico + Laurea magistrale in Scienze Politiche).

o Mogavero Elena: In ruolo dal 10/04/2006, Istruttore Amministrativo Cat. C posizione economica C1 (Part.Time 70%) assegnata all ufficio promozione, turismo, dipendente Comunità Montana a tempo indeterminato. (Diploma Liceo Linguistico). o Falcetti Sara: In ruolo dal 01/07/2007, Istruttore Amministrativo contabile Cat. C posizione economica C2 assegnata all ufficio finanziario contabile, dipendente Comunità Montana a tempo indeterminato (Diploma Perito Aziendale). o Cerutti Mara: In ruolo dal 01/12/1996, Istruttore Amministrativo contabile Cat. C posizione economica C4, assegnata all ufficio contabile, dipendente Comunità Montana a tempo indeterminato (Diploma Ragioniera). o Ramponi Massimo: In ruolo dal 01/01/1989, Disegnatore Geometra Cat. C posizione C3, assegnato all ufficio Tecnico, dipendente Comunità Montana a tempo indeterminato (Diploma di Geometra). o Gallina Sebastiano: In ruolo dal 01/03/2002, Geometra Cat. C posizione C2. In aspettativa per cariche politico amministrative (Consigliere comunale), dipendente Comunità Montana a tempo indeterminato (Diploma di Geometra). - Fatto presente che inoltre, presso la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone, presta servizio la seguente dipendente riconosciuta facente funzioni montane: o Tedeschi Graziella: In ruolo dal 01/06/1978 Istruttore Amministrativo Cat. C posizione economica C3 CCNL Regioni autonomie Locali, assegnata all ufficio segreteria, dipendente Comunità Montana a tempo indeterminato (Diploma di Corrispondente Commerciale). che nel Piano di riparto presentato dal Commissario, viene indicata come collocata in quiescenza al 31/12/2015. La predetta dipendente, presterà ancora servizio per i primi mesi del 2016, non avendo ancora concluso l iter di collocamento in quiescenza. La Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ha segnalato quanto sopra alla Regione Piemonte, per i provedimenti di competenza e l assegnazione della quota di finanziamento a copertura del costo per il periodo di servizio presso l Unione, con nota prot. N. 3044 del 23/11/2015; - Evidenziato inoltre che presso la Comunità Montana presta servizio il seguente personale facente funzioni comunali, il cui finanziamento è previsto dalla Regione Piemonte, attraverso l incentivo per la mobilità Personale facente funzioni comunali o Di Benedetto Gianluca: In ruolo dal 01/11/2004, Istruttore Direttivo Tecnico Architetto Cat. D part. Time 50% (Servizi Associati Arola, Nonio e Comuni della Valle Strona) assegnato ai servizi comunali associati, dipendente Comunità Montana a tempo indeterminato (Laurea in Architettura). - Evidenziato che si rende necessario procedere alla stipula di apposita convenzione per disciplinare il passaggio e gestione del personale ex Comunità Montana all interno delle unioni Montane che subentreranno nei rapporti giuridici attivi e passivi della Comunità Montana in Liquidazione; - Visto l art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. che per la fattispecie, fra le diverse forme associative attuabili tra gli enti locali,

privilegia la Convenzione, nel più generale quadro normativo degli accordi tra le pubbliche amministrazioni disciplinato dalla legge 241/7.8.1990 e s.m.i., con particolare riferimento all art. 15, comma 1^ per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - Visto infine l art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 ed in particolare il 7^ comma che fa specifico riferimento al personale utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000 Tutto quanto sopra specificato in premessa; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Premesse, contenuti e finalità Le premesse del presente accordo sopra riportate sono integralmente condivise, costituiscono i contenuti e le finalità della presente convenzione, sviluppata nell articolato che segue e nei relativi allegati e sono perciò patto tra i firmatari. Art. 2 Personale Tutto il personale della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona in liquidazione, come indicato in premessa, è trasferito alla Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone, mediante cessione del contratto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell art. 31 della D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell art. 2112 del Codice Civile. Art. 3 - Organizzazione L Unione montana Del Cusio e del Mottarone prenderà in carico e gestirà il predetto personale nel seguente modo: 1) Personale riconosciuto facente funzioni montane (6 unità in servizio + 1 unità in aspettativa): il predetto personale sarà utilizzato in convenzione con le Unioni Montane a) Dei Due Laghi e b) Valle Strona e Quarne; 2) Personale facente funzioni comunali (1 unità part time 50%)i: il predetto dipendente presterà servizio, fino a nuove disposizioni, presso i Comuni di Arola, Nonio e i Comuni della Valle Strona, così come in precedenza quando alle dipendenze della Comunità Montana. Le Unioni individuano di comune accordo, che la sede di lavoro per il personale ex Comunità Montana, riconosciuto facente funzioni montane, è a Omegna (VB), Via De Angeli 35/A, mentre la sede di servizio per il personale facente funzioni comunali risulterà essere quella dei comuni interessati dal servizio. I predetti comuni concorderanno con l Unione le modalità di utilizzo del dipendente. Sportelli decentrati per le funzioni montane possono essere previsti in accordo fra le amministrazioni, presso le sedi di Sovazza di Armeno, sede legale dell Unione Montana Dei Due Laghi, e Valsrona, quest ultima sede legale dell Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne. Le Amministrazioni delle Unioni concorderanno fra loro le modalità di utilizzo della sede, prevedendo la presenza degli amministratori in giornate differenti. Art. 4 Costi

Il riparto dei costi di personale tra le Unioni è così determinato: 1) Personale facente funzioni montane: il riparto del costo del predetto personale, posto che la Regione Piemonte trasferirà all Unione capofila una quota fissa per dipendente, che risulterà dal calcolo della quota del 30% del fondo montagna assegnato annualmente alle Unioni (Circa 28.000,00 per Unità di personale), sarà così determinato: C = A-B, dove A corrisponde al costo complessivo del personale e B la quota fissa finanziata dalla Regione. C, così come determinato (Quota contrattuale), sarà soggetto a riparto sul fondo montagna delle Unioni convenzionate, in base al peso. 2) Personale facente funzioni comunali: il riparto del costo del predetto personale, posto che la Regione Piemonte trasferirà all Unione capofila una quota annua a scalare per n.10 anni, prevista per il personale in mobilità, sarà analogamente ripartito nel seguente modo: C=A-B, dove A rappresenta il costo complessivo del dipendente, B rappresenta il contributo annuo regionale. C, sarà ripartito tra i comuni che utilizzeranno il dipendente in base al peso del singolo comune. Al termine del finanziamento regionale, il costo totale del personale facente funzioni comunali sarà a carico dei comuni che utilizzano il dipendente. Art. 5 Durata della convenzione La presente convenzione stipulata fra le Unioni, in via principale per l utilizzo di personale ex Comunità Montana, facente funzioni montane, decorrerà dal 01/01/2016, avrà durata per tutto il periodo di gestione delle funzioni montane attribuite (proprie) e amministrative (delegate) trasferite dalla Regione Piemonte alle Unioni. Art. 6 - Recesso e risoluzione della convenzione Gli Enti stipulanti convengono che il recesso dalla presente convenzione prima della scadenza, che è ammesso previo preavviso di mesi sei, da comunicarsi entro giugno dell anno precedente, comporterà per l Unione recedente l impegno a corrispondere all Unione capofila, la rispettiva quota contrattuale di spese di personale facente funzioni montane, attribuita annualmente alla quota di fondo montagna di competenza. La presente convenzione si risolve per trasferimento, da parte della Regione Piemonte, delle funzioni montane attribuite (proprie) e amministrative (delegate) e del relativo personale facente funzioni, ad altro Ente. Art. 7 Forme di consultazione degli enti convenzionati Per monitorare lo stato di attuazione e la risoluzione di problematiche derivanti dall applicazione della presente convenzione, i Presidenti delle Unioni convenzionate istituiscono la conferenza dei Presidenti delle Unioni. Art. 8 Registrazione La presente Convenzione, è redatta anche in applicazione dell Art. 30 del TUEL. e gode dell esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, mentre non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 Art. 9 Protezione dei dati personali 1) La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza de dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi)

2) L Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone é titolare dei trattamenti di dati personali operati nell esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza. Art. 10 Controversie 1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti convenzionati, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all organo giurisdizionale competente. Art. 11 Rinvio 1) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte dalle Unioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto delle Unioni oltre al codice civile e alla normativa vigente. Letto, approvato e sottoscritto, Omegna li I Presidenti Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone Maria Adelaide Mellano Unione Montana Dei Due Laghi Elis Piaterra Unione Montana Della Valle Strona e delle Quarne Luca Capotosti