Oggetto: Istanza di Interpello - ZH S.p.a- Articolo 51, commi 2, lett. g) e 2-bis del Tuir

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RISOLUZIONE N. 97/E Roma, 25 luglio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - ZH S.p.a- Articolo 51, commi 2, lett. g) e 2-bis del Tuir Con l interpello specificato in oggetto concernente l interpretazione dell art. 51 (già art. 48), commi 2, lett. g) e 2-bis del Tuir è stato esposto il seguente: QUESITO La società istante, nell ambito del processo di vendita di una quota di minoranza della K S.A., società francese a partecipazione statale, intende collocare azioni di tale società sul mercato azionario mediante un offerta pubblica di vendita. Vuole differenziare il collocamento prevedendo due offerte: una aperta al pubblico e un altra riservata agli investitori istituzionali. In particolare, riguardo a questi ultimi, intende lanciare un piano di azionariato diffuso di cui saranno beneficiari i dipendenti della K e di alcune sue società controllate (tra cui alcune società italiane) nonchè gli ex dipendenti che abbiano lavorato per una società appartenente al gruppo K per almeno cinque anni. Inoltre, ai dipendenti della K e ai dipendenti delle società controllate italiane saranno assegnate ulteriori azioni gratuite a condizione che non cedano le azioni acquistate per un determinato periodo di tempo (uno o tre anni), stabilito dal piano. Tutto ciò esposto, l istante chiede di conoscere se, in base alle condizioni del piano descritte, sia applicabile la disposizione agevolativa di cui all art. 51,

2 commi 2, lett. g), e 2-bis) del Tuir, con riferimento all acquisto di azioni e all assegnazione di azioni gratuite. In particolare, chiede di conoscere se il requisito che condiziona l assegnazione delle azioni gratuite ai soli dipendenti che, aderendo al piano acquistano le azioni e ne mantengono il possesso per un periodo di tempo determinato, inficia il diritto all agevolazione di cui al citato art. 51. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante ritiene che i dipendenti possano fruire del regime agevolativo di cui all art. 51, commi 2, lett. g), e 2-bis) del Tuir, nei limiti del valore esente, con riferimento sia alle azioni acquistate che alle azioni gratuite. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L art. 51, comma 2, lett.g), del Tuir (già art. 48) dispone che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a lire 4 milioni ( 2065.83) a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione. Il comma 2-bis del medesimo art. 51 precisa, poi, che le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. Ciò premesso, in relazione ai quesiti proposti, si fa presente quanto segue:

3 in considerazione delle norme richiamate, affinché il valore delle azioni assegnate ai dipendenti non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente devono ricorrere le seguenti condizioni: 1. l offerta delle azioni deve essere rivolta alla generalità dei dipendenti ; 2. le azioni devono essere mantenute dal dipendente per almeno tre anni. 3. il valore delle azioni assegnate a ciascun dipendente non deve superare 2065,83 per ogni periodo di imposta; Relativamente alla condizione di cui al punto 1, si fa presente che lo scopo perseguito dal legislatore con la stesura della norma in argomento è quello di favorire ed incentivare l azionariato diffuso tra i dipendenti e, mediante quest ultimo, la partecipazione dei dipendenti alla vita sociale dell impresa per la quale prestano la propria opera lavorativa. Si vuole, cioè, operare una sorta di fidelizzazione dei dipendenti per garantirne la permanenza stessa nel posto di lavoro e creare un collegamento tra la retribuzione e il rendimento d azienda allo scopo di incentivare la produttività da parte di ciascuna categoria di dipendenti. La norma, inoltre, è volta ad evitare che il datore di lavoro, discriminando tra le categorie di lavoratori, corrisponda di fatto compensi ai dipendenti in esenzione totale o parziale dell imposta. Per realizzare questi obiettivi è, dunque, necessario che l offerta sia rivolta nei confronti di soggetti che prestano la propria attività lavorativa presso l azienda che lancia l offerta e, infatti, il legislatore, nel disposto normativo, al comma 2, si riferisce espressamente ai dipendenti dell azienda, mentre al comma 2-bis) usa l espressione azioni emesse dall impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro. Conseguentemente non si ritiene che l agevolazione di cui all art. 51 del Tuir possa applicarsi nei confronti di soggetti che, pur avendo lavorato per l azienda per un consistente numero di anni, di fatto non sono più in forza presso di essa.

4 Pertanto gli ex dipendenti interessati al piano di azionariato diffuso non potranno fruire dell agevolazione in questione. Inoltre, per quanto concerne le azioni gratuite concesse ai dipendenti che mantengano il possesso delle azioni acquistate per un determinato periodo di tempo previsto dal piano, si fa presente che la condizione di cui al punto 1 risulta essere soddisfatta considerato che la possibilità di ottenere una assegnazione gratuita di azioni della K è comunque offerta alla generalità dei dipendenti. A tale riguardo rileva, infatti, il momento iniziale del piano, quando tutti i dipendenti possono partecipare al piano di azionariato e tutti coloro che aderiscono al piano sono soggetti alla medesima condizione. Pertanto, si ritiene che sia garantita la partecipazione di tutti i dipendenti della società all azionariato e che nessun tipo di discriminazione avvenga tra i lavoratori ad opera del datore di lavoro. L assegnazione di azioni gratuite costituisce una fase premiale del piano complessivo e non un ulteriore piano di azionariato limitato solo al alcuni soggetti. Relativamente alla condizione di cui al punto 2, si ribadisce che, ai fini dell applicazione del regime agevolato, le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni a far data dall assegnazione. Nel caso in cui la cessione delle azioni avvenga prima che sia decorso un triennio dalla loro percezione, il valore di queste ultime che non ha concorso a formare il reddito del dipendente al momento della percezione viene assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente nel periodo di imposta in cui avviene la cessione. In particolare, la tassazione deve avvenire nel primo periodo di paga utile successivo alla avvenuta conoscenza del presupposto impositivo da parte del datore di lavoro (Ris. N. 186 del 2002). Pertanto, considerato che il piano prevede la possibilità di cedere le azioni prima dei tre anni richiesti dalla norma, si sottolinea che se il dipendente decide

5 di cederle prima del triennio, perde il diritto all agevolazione di cui all art. 51 del Tuir. Con riferimento al punto 3, si sottolinea, infine, che il piano prevede la possibilità di acquistare azioni per un valore che non ecceda gli 150.960,00. Tuttavia, l art. 51, comma 2, come sopra precisato, prevede l esclusione dal reddito di lavoro dipendente di azioni assegnate a ciascun dipendente con un limite di valore che non superi 2065,83 per ogni periodo di imposta. Il limite fissato dal legislatore comporta che il valore delle azioni attribuite, al netto di quanto corrisposto dai dipendenti stessi, viene assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente, per la parte che eccede il limite stesso. Tale limite è da riferire all intero periodo di imposta e non alle singole attribuzioni. Pertanto, se un dipendente beneficia di diverse attribuzioni di azioni nell ambito dello stesso periodo di imposta, sia a titolo gratuito che oneroso, bisognerà procedere alla somma per verificare l eventuale superamento del limite. Ciò al fine di evitare che, mediante l operazione di attribuzione di azioni, si sottraggano all imposizione dell Irpef somme che costituiscono una normale retribuzione.