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Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) SETTORE AIUTI DIRETTI E INTERVENTI DI MERCATO P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni Controlli Condizionalità Regione Toscana Specifiche Tecniche Controlli a campione Anno 2017 Decreto Artea n. 92 del 25/07/2017 Rev. 02 21/12/2017

ALLEGATI A1 - Check List CGO E BCAA A2 - Relazione di controllo A3 - Calcolo riduzioni A4 - Schema di classificazione delle aziende zootecniche A5a - CGO1. Calcolo azoto da effluenti zootecnici A5b - CGO1. Verifica bilancio di azoto per coltura A6 - Guida alle disposizioni in materia di igiene A7 - Elenchi delle sostanze pericolose considerate dalla Direttiva 2000/60 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che abroga la Direttiva 80/68/CEE A8 - Caratteristiche depositi stoccaggio dei prodotti fitosanitari A9 - Verifica dosi prodotti fitosanitari A10 - Elenco dei Siti di Importanza Regionale A11 - Fac- A12 - Fac-simile di preavviso per visita in azienda A13 - Elenco dei corpi idrici tipizzati e monitorati A14 - N D ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 2

Sommario PARTE GENERALE...6 Regolamentazione comunitaria...6 Recepimento nazionale e regionale...7 1.Base giuridica...8 1.1 Comunitaria...8 1.2 Nazionale...8 1.3 Regionale...9 2.Definizioni...9 3.Oggetto dei controlli... 11 3.1 Vincoli aziendali... 11 3.2 Controlli aziendali integrati... 13 4.Soggetti coinvolti... 13 4.1 Attività di AGEA... 14 4.2 Attività di ARTEA... 14 4.3 Altri Organismi Pagatori... 16 4.4 Organismi di Controllo Specializzati... 16 4.5 Direzione regionale sanità diritti di cittadinanza e coesione sociale... 16 5.Modalità operative dei controlli in carico ad ARTEA... 17 5.1 Formazione e trasmissione del campione... 18 5.2 Verifica CGO e BCAA... 18 5.3 Fasi delle attività di controllo... 19 5.4 Attività propedeutica ai controlli... 19 5.5 Attività di preparazione ai controlli... 19 5.6 Verifica in azienda e redazione della Relazione di Controllo Check list... 20 V... 22 5.8 Definizione degli Esiti dei Controlli... 23 5.9 Calendario delle attività... 23 5.10 Casi particolari... 23 6. Formazione e controlli di secondo livello... 23 6.1 Formazione... 23 6.2 Controlli di II livello... 24 7.Consegna del materiale utilizzato per i controlli... 24 8.Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni... 25 ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 3

8.1 Determinazione della pesatura... 26 AMBIENTE CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO... 29 Acque... 29 CGO1 - Direttiva 91/676/CEE P provenienti da fonti agricole... 29 Istruzioni per la compilazione allegato 5a... 38 Istruzioni per la compilazione allegato 5b... 39 BCAA1 Introduzione... 40 BCAA2 - soggetto ad autorizzazione... 44 BCAA3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola... 46 Suolo e stock di carbonio... 49 BCAA4 - Copertura minima del suolo... 49 BCAA5 - Gestione minima del 51 BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante... 53 Biodiversità... 55 CGO2 - Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli Uccelli Selvatici... 55 CGO3 - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche... 59 Livello minimo di mantenimento dei paesaggi... 65 BCAA7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive... 65 SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE... 68 Sicurezza alimentare... 68 CGO4 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce... 68 CGO5 - Direttiva 96/22/CE - Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali... 77 Identificazione e registrazione degli animali... 79 CGO6 - Direttiva 2008/71/CE Identificazione e Registrazione dei SUINI... 79 ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 4

CGO7 - Regolamento 1760/2000 - I BOVINI delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina... 83 CGO8 - Regolamento (CE) 21/2004 Identificazione e registrazione di OVINI e dei CAPRINI... 87 Malattie degli animali... 93 CGO9 - Regolamento (CE) N. 999/2001 - Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili... 93 Prodotti Fitosanitari... 94 CGO10 - Regolamento (CE) 1107/09 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari... 94 BENESSERE DEGLI ANIMALI... 101 CGO11 - Direttiva 2008/119/CE - Norme minime per la protezione dei VITELLI... 101 CGO12 - Direttiva 2008/120/CE - Norme minime per la protezione dei SUINI... 104 CGO13 - Direttiva 98/58/CEE - Protezione dei degli animali negli allevamenti... 108 ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 5

PARTE GENERALE Nel presente documento vengono illustrate le specifiche tecniche sulle attività di Controllo Oggettivo relativamente alle verifiche sul rispetto dei Criteri e delle Norme di Condizionalità per la Campagna 2017. Regolamentazione comunitaria L N P -2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione. I regolamenti precedentemente in vigore sono abrogati: il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1307/2013; il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013; i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati dal regolamento (UE) n. 640/2014 a decorrere dal 1 gennaio 2015. I CE continua ad applicare al sistema di controllo e di definizione delle sanzioni amministrative inerenti gli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino). Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce: i beneficiari interessati; II le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità; alla Commissione. I UE C oni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità; Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine: norme sul preavviso; elementi di base del sistema di controllo di condizionalità; campione minimo e modalità di selezione; elementi del controllo in loco; contenuti minimi della relazione di controllo; particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative. Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari: dei pagamenti diretti ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013; dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento P -climatico- A I N I B egolamento (UE) n. 1305/2013 dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v). I controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori V UE ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 6

UE aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di azi UE P o (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende: per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013); regolamento (UE) n. 1308/2013). N UE UE Recepimento nazionale e regionale In tale contesto normativo comunitario il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto D M A attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014. L D M P A A F gennaio 2017, protoco n. 2490/2017 (nel DM G U D regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di della condizionalità. In relazione alla condizionalità, il DM 2490 contiene i seguenti allegati: A C G O N B C zioni Agronomiche A condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome; Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti DM Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità; Il DM 2490, articoli AGEA D L i di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Nella circolare di AGEA vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consntono: la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra; oltore; O P A ale riduzione od esclusione dai pagamenti. G della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale DM L AGEA O P essere specificati gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione per i Criteri recepiti integralmente a livello delle Regioni e Province Autonome, con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dal DM 2490. La riduzione degl regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati con la presente circolare: ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 7

- portata - gravità medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione; - durata Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienza agli obblighi di condizionalità, inserito nel presente manuale, è coerente con quanto disciplinato dal DM 2490. Al contempo il DM a livello territoriale. La Regione Toscana ha recepito il DM 2490 in materia di condizionalità con DGR n.566 del 29/05/2017 ARTEA pertanto con il presente manuale recepisce la Circolare AGEA comprensiva degli allegati, fatte salve esplicite diversità previste a livello regionale dalla DGR indicata al capoverso precedente. Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente documento insieme alla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale sulla Condizionalità 2017 è pubblicato sul sito di ARTEA: sito ARTEA http://www.artea.toscana.it > Servizi e procedure> Controlli Integrati Aziendali> Controlli condizionalità. 1.Base giuridica 1.1 Comunitaria Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo de del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parete del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg.(CE) 1698/2005del Consiglio; Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008; Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio; Regolamento 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Reg. (CEE) 922/72,(CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio; R D UE C R UE Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità. 1.2 Nazionale Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta U R I riforma della politica agricola comune; Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.2490 del 25 gennaio 2017 D condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 8

Circolare AGEA Coordinamento prot.n.59938 del 20/07/2017, Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità Anno 2017. 1.3 Regionale Delibera della Giunta Regionale n.566 del 29 maggio 2017 - Approvazione degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (GCO), Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) ai sensi del DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e indicazioni inerenti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari. 2.Definizioni Q Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni. Termini di condizionalità: Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'allegato 1 del DM 2490; Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA): requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata A DM Condizionalità: i CGO e le BCAA di cui alle lettere alle prime due definizioni; Settore di condizionalità: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a: - Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno; - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; - Benessere degli animali; Organismo di controllo specializzato: del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o a CGO BCAA UE 1306/2013; Beneficiario: il soggetto che: UE agr articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013); richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v); ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino); Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola; Azienda: Attività agricola: una delle seguenti attività: - la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, - il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 ; - lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 9

Applicabilità: ispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA); Inadempienza C I I V N Pagamento ammesso: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento; Cessione: cedente. Termini colturali: Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento; Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; Prato permanente e pascolo permanente congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio I P del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; Asservimento dei terreni i effluenti zootecnici acquisisce il diritto di iti di carico azotato imposti dalla normativa; Registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; Capi conformi: in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) il n di Capi conformi è uguale al n di Capi Totali presenti in azienda al momento del controllo meno il n di Capi non conformi. Nel caso in cui il controllo avvenga su un campione dei capi presenti, il numero dei capi selezionati nel campione di controllo equivale al numero dei Capi Totali e il numero dei capi conformi è uguale al n di capi selezionati per il controllo meno il n di capi non conformi. In caso di presenza di non conformità, questo rapporto esteso a tutti i capi presenti in allevamento; Superficie sensibile ta delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, CGO N C i infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.; Asservimento dei terreni: re i limiti di carico azotato imposti dalla normativa. Termini di violazione: DM Inadempienza ripetuta condizione o norma, purché il beneficiario sia stato informato d A le inadempienze determinate in CE BCAA II ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 10

UE CGO II CE nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013. Inadempienze di importanza minore UE immediatamente o entro un C salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi DM O P a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive; Allerta tempestiva o allerta precoce: la notifica di Misura correttiva: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione opp annulla gli effetti della riduzione corris Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come infrazione Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto Impegno di ripristino: Reiterazione: e e, se del caso, abbia inadempienza; Negligenza: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza; Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando: - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi regolamento (UE) n. 640/2014; - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA; - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei Intenzionalità estrema: UE Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, 3.Oggetto dei controlli 3.1 Vincoli aziendali A UE tenuti al rispetto delle regole di condizionalità che comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto U I A II (UE) n. 1306/2013 e definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e definisce inoltre le condizioni di applicabilità. Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno Tema principale Acque Criteri e norme CGO 1 BCAA 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Vecchia program mazione Condizioni di applicabilità (DM 2490) Articoli 4 e 5 Atto A4 Almeno una particella aziendale (anche non agricola) in ZVN Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua St 5.2 Superfici art. 3 (5) lett. d) (Tutte le superfici) ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 11

Tema principale Criteri e norme Vecchia program mazione Condizioni di applicabilità (DM 2490) BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle St 5.1 Superfici art. 3 (5) lett. d) acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione (Tutte le superfici) Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico St 5.3 Superfici art. 3 (5) lett. d) Tutte le aziende agricole BCAA 3 nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola BCAA 4 Copertura minima del suolo St 1.2 Superfici art. 3 (5) lett. b) (Superfici agricole non più utilizzate a fini produttivi) Superfici art. 3 (5) lett. d) meno lettera b) (Tutte le superfici) Suolo e stock di carbonio Biodiversità Livello minimo di mantenimento dei paesaggi BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive St 1.1 Superfici art. 3 (5) lett. a) (Superfici a seminativo) Superfici art. 3 (5) lett. d) (Tutte le aziende agricole) St 2.1 Superfici art. 3 (5) lett. a) Atto A1 Atto A5 St 4.4 Superfici art. 3 (5) lett. d) (Tutte le superfici) Superfici art. 3 (5) lett. d) (Tutte le superfici) appartenenti ai SIC/ZSC Superfici art. 3 (5) lett. d) (Tutte le superfici) Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale Sicurezza alimentare Identificazione e registrazione degli animali Criteri e norme CGO 4 CGO 5 CGO 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ( 3 ) e articoli 18, 19 e 20 Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 Vecchia program mazione Condizioni di applicabilità (DM 2490) Atto B11 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità Atto B10 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento Articoli 3, 4 e 5 Atto A6 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 12

Tema principale Malattie degli animali Prodotti fitosanitari Criteri e norme CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Vecchia program mazione Condizioni di applicabilità (DM 2490) Articoli 4 e 7 Atto A7 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino Articoli 3, 4 e 5 Atto A8 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 Articolo 55, prima e seconda frase Atto B12 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino, bufalino, ovino o caprino Atto B9 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità Benessere degli animali Tema principale Benessere degli animali Criteri e norme CGO 11 CGO 12 CGO 13 Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Vecchia programm azione Condizioni di applicabilità (DM 2490) Articoli 3 e 4 Atto C16 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino Articolo 3 e articolo 4 Atto C17 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo Articolo 4 Atto C18 Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento 3.2 Controlli aziendali integrati I C ) UE P ticolo 36, lettera a, punto iv) e v) del Reg. (CE) n.1698/05 psr 2007/2013), art.21, paragrafo 1, lettere a) e b), artt. 28 29, 30, 31, 33 e 34 del Reg.(UE) 1305/2013. N controllo di ammissibilità secondo le procedure previste nei relativi Manuali di ARTEA approvati per l redigendone il verbale zootecnia o agroambiente e consegnando una copia dello stesso al beneficiario. Q compresa nel campione di condizionalità, il controllore è tenuto a effettuare i controlli relativamente ai criteri/norme che interessano le anomalie riscontrate, procedendo alla compilazione del verbale di condizionalità e delle relative check list e a rilasciare copia del verbale al beneficiario. Inoltre sullo stesso verbale dovrà essere specificato il 4.Soggetti coinvolti T esecuzione dei controlli oggettivi e aziendali partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del di condizionalità. ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 13

Il Reg.(CE) 809/2014 al Titolo V Capo II, tra le disposizioni relative ai Controlli di condizionalità, fornisce indicazione sulle Autorità di controllo competenti e sulla selezione del campione di controllo. I UE sponsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità sono gli organismi di controllo specializzati; gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni. In deroga, al paragrafo 1 prevede che possono essere affidate all'organismo pagatore le verifiche relative ai criteri, norme, purché sia garantito che l'efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato. 4.1 Attività di AGEA 1. Definizione criteri di selezione 2. Selezione campione di condizionalità CGO/BCAA 3. Esecuzione controlli oggettivi BCAA4, BCAA5, BCAA6 e BCAA7 da svolgersi tramite le attività di fotointerpretazione, controllo in campo e incontro con i produttori. AGEA sentato domanda di pagamento in riferimento ai Regg.(CE) 1305/2013, 1307/2013, 1308/2013 e 1698/2005. La normativa comunitaria prevede che i diversi tipi di controllo che è necessario eseguire a carico delle aziende agricole siano integrati e combinati al AGEA A TEA pione estratto per i controlli di ammissibilità della Domanda Unica e del Piano di Sviluppo Rurale, tenendo conto dei dati relativi alle domande OCM vigneti fornite da ARTEA, al fine di assicurare la massima sinergia tra le attività relative ai controlli sui diversi regime di aiuto. L del Reg. UE 809/2014, sulla base di criteri di casualità e rischio. In base alla tabella delle competenze AGEA BCAA eccezione delle verifiche sulle BCAA1, BCAA2, BCAA3. AGEA tà 2017, sulla base delle specifiche tecniche per i controlli oggettivi e territoriali di AGEA 2017. Restano in carico ad ARTEA i controlli sulle BCAA1, BCAA2, BCAA3 ed eventuali controlli in generale sulle BCAA che si dovessero rendere necessari relativi ad aziende che non ricadono nelle zone satellite 2017. 4.2 Attività di ARTEA Secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale, ARTEA mantiene la responsabilità della determinazione delle riduzioni ed esclusioni e contemporaneamente è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli di a una struttura societaria, coordinata dalla figura del Coordinatore. Il Settore Aiuti diretti e interventi di mercato PO Controlli aziendali integrati e verifiche impegni di ARTEA, svolge le seguenti attività: predisposizione di specifiche tecniche, check list di controllo e relazione di controllo; attività di coordinamento con i seguenti soggetti: AGEA Coordinamento, Società affidataria dei controlli condizionalità nella figura del Coordinatore e Organismi di controllo Specializzati (Servizi Veterinari, Corpo Forestale dello Stato, ARPAT, etc.); attività di supporto ai tecnici controllori; acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalla società affidataria sui CGO e sulle BCAA di competenza; acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalla società affidataria sulle BCAA nelle zone fuori satellite; acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti da AGEA coordinamento sulle BCAA di competenza; acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dagli Organismi di controllo Specializzati, anche relativamente ad aziende non comprese nel campione di condizionalità; determinazione delle riduzioni ed esclusioni; comunicazione degli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni e/o esclusioni alle aziende interessate; gestione dei contenziosi con le aziende; alla società affidataria; ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 14

comunicazione degli esiti finali ai competenti Settori di autorizzazione ai pagamenti di ARTEA. SOCIETÀ INCARICATA DELL ESECU)IONE DEI CONTROLLI L e tecniche e ai tempi indicati nel presente manuale e nel capitolato. In particolare: la visita di sopralluogo deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2017; vamente in base ai tempi indicati nella relazione di controllo; A TEA correttive/impegni di ripristino, e la consegna dei fascicoli di controllo deve avvenire secondo quanto indicato nel capitolato. Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici in possesso delle seguenti qualifiche: dottore Agronomo o dottore Forestale, Agrotecnico e Perito Agrario iscritto ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali. Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con i CAA, Organizzazioni Professionali e aziende sottoposte a controllo. Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a firmare Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuato, in accordo con ARTEA dal supervisore, responsabile di tutti rapporti intercorrenti tra la Società Incaricata ed ARTEA. I tecnici che effettuano i controlli in loco devono: 1. attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli; 2. A ei confronti del beneficiario; 3. 4. acquisire sotto forma elettronica e/o cartacea tutta la documentazione necessaria a documentare e tracciare le verifiche svolte in azienda e/o successivamente in ufficio. La documentazione deve essere acquisita anche nel caso di verifiche che non danno luogo ad anomalie; 5. redigere in due copie la Relazione di controllo, firmarla con grafia leggibile apponendo il proprio timbro professionale, farla firmare dal rappresentante aziendale e rilasciarne una copia allo stesso; 6. Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Supervisore, il quale risponderà ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli. A TEA incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato. I che successivamente alla visita dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito in azienda e che nel caso di irregolarità verrà Il tecnico deve inoltre informare il rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che note del verbale. Qualora il rappresentante aziendale NON firmi il Verbale di controllo, il tecnico è tenuto a spedire una copia del verbale di ritorno al fascicolo di controllo. Il Supervisore è tenuto a: - coordinare il lavoro dei tecnici controllori; - registrare per tutte le aziende controllate i risultati del controllo nella sezione Supervisore della Relazione di controllo Condizionalità id 17227; - inserire tutta la documentazione utilizzata e/o acquisita durante il controllo (compreso il materiale fotografico) Elementi del controllo Documentazione allegata; - verificare le rilevazioni dei tecnici e confermare o - C ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 15

- rispondere ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi. 4.3 Altri Organismi Pagatori Sulla base della Convenzione stipulata fra AGEA Coordinamento e gli Organismi Pagatori, si prevede che i controlli nelle aziende agricole di competenza amministrativa di un Organismo Pagatore che abbiano terreni/unità aziendali fuori regione, siano O P L G UTE OP C AGEA prot.n.0059938 del 20/07/2017 indica le procedure per la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico E UTE O P 4.4 Organismi di Controllo Specializzati C UE svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità gli organismi di controllo specializzati e gli organismi pagatori. A E Organismo Pagatore responsabile dei controlli condizionalità. A A TEA P C A TEA scambio di dati con la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale. Inoltre, relativamente ai dati necessari per la verifica di determinati Criteri sono stati attivati flussi di scambio di informazioni con altri Enti/Settori regionali. 4.5 Direzione regionale sanità diritti di cittadinanza e coesione sociale C D A A C C CE D Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana e ARTEA. N C A TEA T - Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria definiscano le Procedure per la gestione e lo scambio dei flussi informativi relativamente ai controlli di condizionalità nei settori sanità pubblica, salute degli animali e delle piante (CGO4, CGO5, CGO6, CGO7, CGO8, CGO9) e benessere degli animali (CGO11, CGO12, CGO13) Tali procedure, redatte annualmente, relativamente ai criteri indicati prevedono: modalità di selezione del campione di controllo e percentuale minima di controlli elementi dei controlli e relazione di controllo definizione esiti dei controlli modalità di scambio delle informazioni relative ai controlli. In particolare, i controlli di condizionalità sui criteri CGO4, CGO5, CGO6, CGO7, CGO8, CGO9, CGO11, CGO12, CGO13 sono effettuati dai Servizi Veterinari sul campione selezionato in base ad analisi di rischio e casuale effettuata dagli stessi Servizi. La percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli di condizionalità è la seguente: - CGO 4 (sicurezza alimentare), CGO 5 (sostanze ormonali), CGO 6 (identificazione e registrazione dei suini), CGO 9 (encefalopatie spongiformi), CGO 11 (benessere dei vitelli), CGO 12 (benessere dei suini), CGO 13 (benessere degli animali in allevamento) 1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri; - CGO 7 (identificazione e registrazione dei bovini) e CGO 8 (identificazione e registrazione degli ovini e caprini) 3% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri. A UE casuale che va dal 20 al regolamento (UE) n. 809/2013 (1%). Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%. A UE CGO P revisti annualmente dal Ministero della salute. ARTEA svolge attività di monitoraggio sul 100% dei controlli con esito non conforme dei SS.VV. tramite una verifica della conformità e coerenza delle check list e dei verbali di controllo rilasciati alle aziende rispetto ai dati presenti in BDN. Per quanto riguarda il controllo degli esiti conformi ARTEA procede a richiedere annualmente un campione di verbali CUAA VV ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 16

ARTEA, sulla base di protocolli di Intesa con gli Organismi Specializzati e in riferimento alla Tabella delle competenze dei O C O P Direttori, ha definito la ripartizione dello svolgimento dei controlli di condizionalità che riportiamo nella tabella sottostante. Criteri e norme CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO4 CGO5 CGO6 CGO7 CGO8 CGO9 CO10 CGO11 CGO12 CGO13 Controllore ARTEA ARTEA ARTEA ARTEA AGEA AGEA AGEA ARTEA/AGEA ARTEA/AGEA AGEA ARTEA/Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari ARTEA Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari 5.Modalità operative dei controlli in carico ad ARTEA Nel presente manuale sono riportate le specifiche che i tecnici controllori incaricati devono utilizzare per i controlli su CGO e BCAA. Nel seguente prospetto si riporta il flusso delle attività svolte dalla società affidataria dei controlli di condizionalità per ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 17

5.1 Formazione e trasmissione del campione L a) attività di formazione rivolta ai tecnici controllori da effettuarsi con una o più giornate formative svolte presso ARTEA; b) A TEA svolgimento dei controlli e relative a: 1. ANAGRAFICA delle aziende (UTE e UPZ) 2. INDICAZIONE DELLE SEGUENTI ZONE: o Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) o Zone RAMSAR DGR 231/2004 o Superfici limitrofe a corpi idrici tipizzati o Superfici limitrofe a corpi idrici monitorati o Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone montane Dir.CEE 268/75/1975 o Comuni con Deroga al soliflusso all.3 DGR 949/2007 o Alberi monumentali L.R. 60/1998 3. Piani colturali anni 2016 e 2017 I CE 5. Criterio di selezione (Casuale/Rischio) 6. Appartenenza alle zone satellite 8. Utilizzo acque irrigue (presenza nel fascicolo aziendale del documento id 825) 9. Autorizzazione agli scarichi industriali (doc.2000) 10. Richiesta UMA 5.2 Verifica CGO e BCAA La verifica del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali prevede controlli sia di tipo agronomico sia di tipo documentale presso il centro aziendale e sulle superfici agricole aziendali. La verifica degli imp materiale foto-cartografico (riprese aeree e materiali catastali e cartografici). Nel corso della verifica in azienda il tecnico riporta le risultanze del controllo nella relazione di controllo e nelle apposite check-list. Il tecnico effettua una o più riprese fotografiche significative del controllo aziendale e, nel caso di rilevazione ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 18

Tutte le verifiche, sia quelle in azienda sia quelle in ufficio, devono essere tracciate; tutta la documentazione utilizzata A TEA E 5.3 Fasi delle attività di controllo L - Attività propedeutica ai controlli - Attività di preparazione ai controlli - Verifica in azienda e redazione della relazione di controllo e delle check-list - Definizione degli esiti dei controlli - V 5.4 Attività propedeutica ai controlli Tale attività prevede una serie di giornate formative ai tecnici controllori sia da parte di ARTEA sia da parte del Supervisore. Il Supervisore predispone il piano dei controlli in base alla distribuzione geografica delle aziende, alle caratteristiche aziendali anche tenendo conto dei carichi di lavoro da assegnare a ciascun tecnico controllore. 5.5 Attività di preparazione ai controlli FASCICOLO DI CONTROLLO L ni e dei dati da inserire nel fascicolo di controllo che è costituto da: Copia del preavviso Mappe con ortofoto nel caso di superfici ricadenti nelle ZONE SIC, ZPS o limitrofe a corpi idrici tipizzati e/o monitorati Eventuale stampa da BDN della consistenza zootecnica Check list CGO e BCAA Relazione di controllo stampata dal sistema informativo Artea PREAVVISO L UE I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità. Il preavviso del controllo può avvenire tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale L elazione di controllo. L UE maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco il nominativo del tecnico controllore; un numero telefonico al quale il beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo; la documentazione da esibire al momento del controllo. I comprensiva della ricevuta di spedizione e/o ricezione. Nella programmazione delle visite di controllo il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento. E' opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale. ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 19

E descritte, anche al CAA di riferimento, che può collab P -mail dello sportello del CAA. CAA ricezione del preavviso tramite un contatto telefonico. L In occasione della prima visita può verificarsi il caso che il beneficiario/delegato dell'azienda non sia presente al momento del controllo. In tal caso di distinguono le seguenti situazioni: 1. Prima visita non preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, il controllore deve rima visita PEC 2. Prima visita preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, occorrerà verificare che A concessa al beneficiario la possibilità di documentare eventuali impedimenti a lui non imputabili o casi di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano comportato la sua assenza al momento del controllo. In caso di ntrollo da effettuarsi nelle 48 PEC N dera concluso. 5.6 Verifica in azienda e redazione della Relazione di Controllo Check list La verifica da parte dei controllori del rispetto dei criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle norme per la Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) prevede le seguenti attività: a) C A al rappresentante aziendale che prevede anche la sottoscrizione di dichiarazioni da parte dello stesso. L lo scopo di identificare/confermare: - le caratteristiche aziendali in merito allo scarico di reflui, alla presenza di allevamenti aziendali non dichiarati, etc.; - gli elementi per i quali la conduzione aziendale rappresenta elemento di rischio relativamente alla verifica dei criteri o delle norme (es. possibile/probabile presenza di scarichi non registrati, possibile/probabile presenza di smaltimento non autorizzato; etc.); b) Definizione su mappe delle superfici sottoposte a vincoli specifici (SIC, ZPS,ZVN, corpi idrici, etc.) c) Verifica del rispetto dei CGO e BCAA attraverso la redazione delle check list contenenti tutti gli adempimenti che per ciascun criterio/norma le aziende sono tenute a rispettare; d) Acquisizione e verifica della seguente documentazione: autorizzazione allo scarico, fatture della ditta che ha sostituito e preso in carico oli usati, filtri e batterie esauste, piano agronomico di utilizzazione, comunicazione di spandimento effluenti, piano di concimazione, documento di accompagn (registro di stalla, registro dei trattamenti veterinari, registro dei trattamenti fitosanitari, registro delle operazioni colturali, registro delle concimazioni), manuale rintracciabilità del latte vaccino, documentazione comprovante la tracciabilità dei prodotti acquistati e venduti, autorizzazione alla rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio, concessione per il prelievo di acque sotterranee e sorgive, etc. La documentazione deve essere acquisita in assenza di anomalie; e) Acquisizione di foto che diano evidenza del rispetto/non rispetto degli adempimenti previsti; f) Redazione e sottoscrizione della Relazione di controllo. Al termine della visita aziendale, sulla scorta di quanto accertato dal tecnico e riportato nella check-list e in conformità a UE Relazione di controllo generale che deve essere sottoscritta dal tecnico contr A informarlo riguardo le verifiche svolte, le eventuali infrazioni rilevate e sui relativi interventi e i tempi per la correzione delle stesse. RIPRESE FOTOGRAFICHE Il tecnico dovrà effettuare una o più riprese fotografiche digitali significative del controllo aziendale. ART A Decreto n. 92 del 25/07/2017 20