Primo incontro del Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati

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Primo incontro del Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati Roma 7 aprile 2017 Andrea De Bonis UNHCR Protection Associate

Verso l Europa

Persone accolte Ø 2014 (al 31 dicembre): 66.066 Ø 2015 (al 31 dicembre): 103.792 Ø 2016 (al 31 dicembre): 176.554 Ø 2017 (al 22 marzo): 174.356

Domande di asilo Ø 2014 (al 31 dicembre): 63.456 Ø 2015 (al 31 dicembre): 83.970 Ø 2016 (al 31 dicembre): 123.600 Ø 2017 (al 28 febbraio): 24.209

Rapporto Istat 22 dicembre 2016 CITTADINI NON COMUNITARI ENTRATI IN ITALIA NEL CORSO DELL'ANNO E PRESENTI AL 31 DICEMBRE PER MOTIVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO. Anni dal 2007 al 2015. Valori assoluti e percentuali Anni Lavoro Famiglia Studio Asilo Umanitari Altro Totale 2007 56,1 32,3 4,3 3,7 3,6 267.600 2008 50,7 35,5 4,3 6,4 3,1 286.242 2009 63,8 28,3 4,0 1,9 2,1 393.031 2010 60,0 29,9 4,4 1,7 4,0 598.567 2011 34,4 38,9 8,7 11,8 6,2 361.690 2012 26,9 44,3 11,7 8,7 8,4 263.968 2013 33,1 41,2 10,7 7,5 7,6 255.646 2014 23,0 40,8 9,9 19,3 7,1 248.323 2015 9,1 44,8 9,6 28,2 8,3 238.936

Rapporto Istat 22 dicembre 2016 Permessi di soggiorno al 31 dicembre. Anni dal 2007 al 2015. Valori assoluti e percentuali Anni Lungo soggiornanti Lavoro Famiglia Studio Asilo Umanitari Altro Totale 2007.. 47,3 47,2 1,7 1,4 2,4 2.621.580 2008.. 46,4 47,7 1,6 1,8 2,5 2.987.489 2009.. 47,5 47,3 1,5 1,7 2,1 3.398.016 2010 46,3 29,8 19,5 1,2 1,6 1,5 3.536.062 2011 52,1 27,5 16,1 1,3 1,5 1,4 3.637.724 2012 54,3 22,1 18,7 1,4 1,4 2,0 3.764.236 2013 56,3 21,1 17,9 1,3 2,1 1,3 3.874.726 2014 57,2 19,6 17,4 1,4 3,0 1,4 3.929.916 2015 59,5 17,0 16,8 1,3 3,9 1,4 3.931.133

L Integrazione dei beneficiari di protezione internazionale Art. 29 Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n.251, modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n.18. 2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione. 3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresi', ogni due anni, salva la necessita' di un termine piu breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento sociolavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni.

L Integrazione dei beneficiari di protezione internazionale Art. 26 Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n.251, modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n.18. 3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.