PREFETTURA DI CASERTA -Irsfi Area IH /Vi- Tv /6^ lljficio llleciii Aiiimiiu.nritim PRQT ''' "'"^sìsì frototobo: M_m«CEUTG 009B001 20171212 Fasdcolo: Al Comune dt SAN TAMMARO (CE) (Ufficio notlfidie) TRASMISSIONE PER NOTIFICA PROVVEDIMENTI Soggetto : nascita. data iscrizione. C.F. indirizzo conosciuto : PasqualoCipullo r 1 r i Domicilio SAN TAMMARO (CE) STRADA VICINALE PONTICELLO, SNC SAN TAMMARO (81050) Questo Ufficio fio emesso ordinanza inglunzlor>e di pagamento per la violazione dell'art. 2 della legge n.386/1990, cosi come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n,507/1999, a carico del nominato in oggetto Inviando II provvedimento con atto giudiziario tornalo al mittente per Irreperibilità/trasferimento. Tanto premesso, considerato che da accertamenti esperiti da questo Ufficio risulta confermata la residenza originarla dell'interessato e tenuto conto della necessità di concludere l'iter amministrativo, si trasmette l'ingiunzione di pagamento elevata a carico del Sig. GRILLO Pasquale con preghiera di restituire la relata di notifica. Nell'eventualità che II destinatario del provvedimento prefettizio abbia trasferito la residenza, si prega di voler interessare direttamente, con cortese urgenza. Il Comune competente per la notifica, notiziandone la scrivente, La notifica dovrà avvenire in base alle norme di cui agli artt. 139 e seguenti del c.p.c. avendo cura di disporre/ nei casi di mancata reperibilità del luoghi di residenza, dimora o domicilio, Il deposito degli atti nella Casa Comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, ai sensi dell'art 143 del c.p.c. modificato da ultimo, dall'art. 174 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.l96. CASERTA, 12/12/2017
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA AREA III TER - Ufficio Illeciti Amministrativi - Protocolfo: MJT PR_CEUFG tó7099520ì7a919- Fasda^: VISTO il verbale di violazione, di seguito Indicato, elevato nei confronti di CIPULLO PASQUALE, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE, ITALIA i! 23/10/1981, In qualità di traente, con il quale è stata contestata al suddetto la violazione dell'art 2 della legge n. 386/1990, così come modificato dall'art. 29 del d. Igs. n. S07/1999, in relazione al seguenti assegni i quaii, presentati in tempo utile, non sono stati pagati in tutto o in parte per difetto di provvista: :8anca Filiale - Num. Assagrto - CC Luogo e data etniaalon» Importo 1 N. protocollo i Data vorbala POSTE ITALIANE SPA CASERTA V.R. 7155011444 15/12/2012 750,00 MJT PR_CEUTG 0025794 20130627 27/06/2013 ATTESA la ritualità della notìfica della contestazione della violazione suindicata; CONSTATATO che non risultano prodotti nel termine di legge scritti difensivi; LETTI gli atti di contestazione, verificatane la regolarità e rilevato che le modalità del fatto e la condotta dell'autore della violazione sono compiutamente accertate, si richiamano ai fini della motivazione per relulionem del presente provvedimento gli atti del procedimento amministrativo di accertamento già noti al trasgressore ai fini dell'esercizio del diritto di difesa (art. 3 I. 241/90; ex plurìmis vedi Consiglio di Stato, sez. IV. 27 febbraio 2013 n. 1202 e 31 marzo 2012, n. 1914); CONSIDERATO che, in relazione alla violazione sopraindicata o a ciascuna delle violazioni sopraindicate, debba essere applicata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 2, comma 1 (da euro 516.00 a euro 3098,00) e/o comma 2 (da euro 1032,00 a euro 6197,00) della legge n. 386/90 e la sanzione accessoria di cut all'art. 5, comma 1 (divieto di emettere assegni) e/o comma 2 della medesima legge (interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale: interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delie persone giuridiche delle imprese; incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione); CONSIDERATO che la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria da applicare per la violazione sopraindicata o per ciascuna delle violazioni sopra indicate, in relazione all'importo dell'assegno o di ciascun assegno e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 della L. n, 689/81, possono essere determinate nella misura e per la durata di seguito specificate: VISTA la legge 24.11.1981, n. 689; VISTA la legge 15.12.1990, n. 386, cosi come modificata dagli artt, 28 e seguenti dei d. Igs. 30,12.1999, n. 507 ed in particolare l'art. 2, l'art. 5 e l'art. 8-bis, comma 5, della medesima legge; ORDINA E INGIUNGE A CIPULLO PASQUALE, In qualità di brente, come sopra identificato, di pagare quale sanzione per le violazioni di cui sopra le seguenti somme:. n.asaegno 7165011444 importo sanzione pecunaria 516,00 515.00 Spese di notifica di procedimento ii,2oe I suddetti importi dovranno essere versati all'erario, cui spettano i retativi proventi, mediante versamento da effettuarsi a favore del Concessionario Riscossior^e Tributi della Provincia di residenza (Agenzia Riscossioni ed Entrate, viale Lamberti n. 5 - Fabbricato A4 - Caserta), presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di delega di pagamento Mod. F23 ed indicando i seguenti codici: anno e numero di protocollo delia presente ordinanza - codici tributo: 741T per la sanzione amministrativa e
Fascicolo: 942T per le spese di notifica e di procedimento - codice ufficio: BCE - causale; PA. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione. CASERTA, il 20/10/2017 La presente ordinanza è consegnata all'ufficio Postale di Caserta per la notifica, ai sensi della legge 20.11.1982, 890, nella data indicata dal timbro postale. p. IL PREFETTO IL DIRIGENTE DELL'AREA III TER VICE PREFETTO AGGIUNTO (delegato dal Prefetto di Caserta decreto n. 47116/2014/Gab. del 01/10/^4) Dott. Graziarlo MaW9 // Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro II termine di 30 giorni dalla data di notifica, ricorso al Giudice di Pace di CASERTA (CE), individuato ai sensi dell'art 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni. L'individuazione della competenza territoriale del Giudice di Pace sopraindicato è avvenuta ai sensi della legge n.148/2011 art. 1 comma 2 e del DLgs. n.156/2012. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 7.11.2001, n. 458, l'eventuale presentazione del ricorso deve essere notificata dall'opponente a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo entro 10 giorni dalia scadenza del suddetto termine. Decorso tale termine, i dati relativi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie della presente ordinanza saranno comunicate alla Sezione Centrale dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d'italia ai sensi dell'art. 10 bis della legge 15.12.1990, n. 386. CIPULLO PASQUALE STRADA VIGNALE PONTICELLO, SNC 81050 SAN TAMMARO (CE) "Pa9ìrià:2:dii2
i.# T'-f] RACC.A«H. COMUNE DI SAN TAMMARO HÌ050 PROVINOA DI CASERTA Notifica ai éensi dell' artl40,c.p.c. 10405 Al Sig. Cipullo PasqiAale Strada Vicinale Ponticello 81050 San ^amioaro (CE) 00-028979r'83-99-8 Formula Certa
UJ Cipullo Pasquale ^ Strada Vicinale Ponticello Destinatario Via. CAP 11@0C Località San Tamniaro Prov." ^ 91 0088883^0920 O Z w < S I Note: I Da restituire a L Comune di San Tammaro Off.7?essi o < 1.9 Datadirice^mento. Flirtaper «leso iwricevente (NomeeCegnome) definuricaioe!recapito nexiv s