«Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese»

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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 1998 (1) «Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese» Nei procedimenti riuniti C-127/96, C-229/96 e C-74/97, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Superior de Justicia di Murcia (Spagna) (C- 127/96), dall'arbeitsgericht di Francoforte sul Meno (Germania) (C-229/96) e dal Juzgado de lo Social n 1 di Pontevedra (Spagna) (C-74/97), nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra Francisco Hernández Vidal SA e Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez, Contratas y Limpiezas SL (causa C-127/96), e tra

Friedrich Santner e Hoechst AG (causa C-229/96), e tra Mercedes Gómez MontaÄna e Claro Sol SA, Red Nacional de Ferrocarriles EspaÄnoles (Renfe) (causa C-74/97), domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: signor G. Cosmas cancelliere: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto viste le osservazioni scritte presentate: per la Francisco Hernández Vidal SA, dall'avv. Ángel Hernández Martín, del foro di Murcia, per il signor Santner, dall'avv. Stephan Baier, del foro di Francoforte sul Meno, per la Hoechst AG, dal signor Mathias Becker, Assessor presso l'arbeitsgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen e.v., in qualità di agente, per la Claro Sol SA, dall'avv. José Antonio Otero Martín, del foro di Madrid, per la Red Nacional de Ferrocarriles EspaÄnoles (Renfe), dall'avv. Luis Fernando Díaz-Guerra Alvarez, del foro di Madrid, per il governo spagnolo, dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente (causa C-74/97),

per il governo tedesco, dalla signora Sabine Maass, Regierungsrätin zur Anstellung presso il ministero federale dell'economia, in qualità di agente (cause C-127/96 e C-229/96), e dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'economia, in qualità di agente (cause C-229/96 e C-74/97), per il governo belga, dal signor Jann Devadder, direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, (causa C-127/96), per il governo francese, dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti (causa C-127/96), per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dal signor Clive Lewis, barrister (causa C-127/96), e dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dalla signora Sarah Moore, barrister (causa C-74/97), per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Maria Patakia, Isabel Martínez Del Peral, membro del servizio giuridico, in qualità di agente (cause C-127/96 e C-74/97), e dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, in qualità di agente, (causa C-229/96), vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Francisco Hernández Vidal SA, rappresentata dall'avv. Ángel Hernández Martín, delle signore Prudencia e Maria Gómez Pérez, con l'avv. Joaquín Martínez Jiménez, del foro di Murcia, della Hoechst AG, con il signor Mathias Becker, della Red Nacional de Ferrocarriles EspaÄnoles (Renfe), con l'avv. Luis Fernando Díaz-Guerra Alvarez, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, il governo francese, rappresentato dal signor Jean-François Dobelle e dalla signora Anne de Bourgoing, e della Commissione, rappresentata dai signori Peter Hillenkamp e Manuel Desantes, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza dell' 11 giugno 1998,

1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 settembre ha pronunciato la seguente Sentenza 1. Con ordinanze 22 febbraio 1996 (causa C-127/96), 11 giugno 1996 (causa C- 229/96) e 28 gennaio 1997 (causa C-74/97), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 22 aprile 1996, il 1 luglio 1996 e il 20 febbraio 1997, il Tribunal Superior de Justicia di Murcia, l'arbeitsgericht di Francoforte sul Meno e il Juzgado de lo Social n 1 di Pontevedra, hanno sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26). 2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie che vedono contrapposti, in primo luogo, la Francisco Hernández Vidal SA (in prosieguo: la «Hernández Vidal») alle signore Prudencia e María Gómez Pérez, nonché alla Contratas y Limpiezas SL (in prosieguo: la «Contratas y Limpiezas»), in secondo luogo, il signor Santner alla Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst») e, in terzo luogo, la signora Gómez MontaÄna alla Claro Sol SA (in prosieguo: la «Claro Sol») e alla Red Nacional de Ferrocarriles EspaÄnoles (rete nazionale delle ferrovie spagnole, in prosieguo: la «Renfe»). 3. A seguito della pronuncia della sentenza 11 marzo 1997 (causa 13/95, Süzen, Racc. pag. I-1259), il procedimento nelle presenti cause è stato sospeso con decisioni del presidente della Corte 18 marzo 1997 e la Corte ha invitato i giudici a quibus ad indicarle se essi mantenessero in essere le loro questioni alla luce di tale sentenza e della sentenza 14 aprile 1994, causa C-392/92, Schmidt, (Racc. pag. I-1311). Con lettere 6 maggio 1997 (causa C-127/96), 24 luglio 1997 (causa C-229/96) e 22 aprile 1997 (causa C-74/97), tali giudici hanno comunicato alla Corte che essi mantenevano in essere le loro questioni. Con decisioni del presidente della Corte 2 giugno 1997 (causa C-127/96), 27 agosto 1997 (causa C-229/96) e 5 giugno 1997 (causa C-74/97), il procedimento è stato ripreso nelle cause in esame.

4. Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione 31 marzo 1998, le tre cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza. Causa C-127/96 5. Le signore Prudencia e María Gómez sono state, per vari anni, alle dipendenze dell'impresa di pulizie Contratas y Limpiezas in qualità di addette alle pulizie. Esse venivano assegnate alle pulizie dei locali della Hernández Vidal, impresa che si occupa della produzione di gomme da masticare e di dolciumi, nell'ambito di un contratto di pulizie tra quest'ultima impresa e la Contratas y Limpiezas. 6. Il contratto di pulizie di cui trattasi, che decorreva dal 1 gennaio 1992 ed era tacitamente prorogabile di anno in anno, veniva risolto, il 28 novembre 1994, con effetto dal 31 dicembre 1994, dalla Hernández Vidal che intendeva provvedere direttamente da allora in poi, alle pulizie dei propri locali. Né tale società né la Contratas y Limpiezas hanno inteso proseguire, a partire dal 2 gennaio 1995, il rapporto di lavoro con le signore Prudencia e María Gómez Pérez. 7. Queste ultime intentavano allora un'azione per licenziamento illegittimo avverso le due società di cui trattasi dinanzi al Juzgado de lo Social n 5 di Murcia. Con sentenza 23 marzo 1995, quest'ultimo ha accolto le loro domande, ma unicamente nei confronti della Hernández Vidal, condannando quest'ultima alla reintegrazione delle interessate o al pagamento di un indennizzo nei loro confronti, nonché a versare loro le retribuzioni dovute per il periodo trascorso tra la data dei licenziamenti e la notifica della sentenza. 8. Ritenendo che nessun trasferimento di stabilimento o di parte di stabilimento fosse intervenuto e che essa non potesse quindi esser considerata cessionaria, la Hernández Vidal ha impugnato tale sentenza in appello dinanzi al Tribunal Superior de Justicia di Murcia.

9. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva 77/187/CEE, tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'attività consistente nel provvedere ai servizi di pulizia dei locali di un'impresa, la cui attività principale non è quella delle pulizie - nella fattispecie, la fabbricazione di gomma da masticare e dolciumi - ma che necessita permanentemente di tale attività secondaria, sia una parte di stabilimento. 2) Inoltre se, nella nozione di cessione contrattuale si possa comprendere la risoluzione di un contratto per la prestazione di servizi di pulizia durato tre anni mediante proroghe annuali avvenuta alla scadenza del terzo anno, con decisione dell'impresa committente; e se, in caso di soluzione affermativa, ciò possa dipendere dal fatto che l'impresa committente provveda alle pulizie con i propri dipendenti o con altri di nuova assunzione». Causa C-229/96 10. Il signor Santner svolgeva attività lavorativa, a partire dal 1980, in qualità di addetto alle pulizie, dapprima alle dipendenze della Dörhöffer+Schmitt GmbH (in prosieguo: la «Dörhöffer+Schmitt»), indi della B+S GmbH (in prosieguo: la «B+S»), sorta a seguito di una scissione della Dörhöffer+Schmitt. Egli veniva esclusivamente destinato alle pulizie di una parte dei bagni della Hoechst nell'ambito di contratti di pulizie che quest'ultima aveva concluso di volta in volta con le due precedenti società. 11. La Hoechst tuttavia risolveva il suo contratto con la B+S, e riorganizzava il servizio di pulizia dei propri bagni. Essa provvede ormai direttamente a tale attività in parte con i propri dipendenti e in parte in collaborazione con altre imprese esterne. 12. Il 27 aprile 1995, la B+S risolveva il rapporto di lavoro col signor Santner.

13. Ritenendo che si fosse verificato un trasferimento di imprese e che tale rapporto dovesse quindi proseguire con la Hoechst, l'interessato intentava allora un'azione nei confronti di quest'ultima società dinanzi all'arbeitsgericht di Francoforte sul Meno. 14. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva 77/187, tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i lavori di pulizia di singole parti di uno stabilimento aziendale, possano essere equiparati a parti di stabilimenti ai sensi della direttiva 77/187/CEE qualora l'imprenditore li esegua di nuovo direttamente dopo la risoluzione della cessione contrattuale ad una ditta esterna. 2) Se lo stesso valga anche qualora i detti lavori di pulizia di singole parti dello stabilimento, dopo essere stati riassunti dall'imprenditore, siano riassorbiti nell'ambito delle attività di pulizia dell'intero stabilimento». Causa C-74/97 15. La Renfe aveva affidato, per il periodo 16 ottobre 1994-15 ottobre 1996, la pulizia e la manutenzione della stazione ferroviaria di Pontevedra all'impresa di pulizie Claro Sol. 16. In conseguenza della stipulazione di tale contratto, la Claro Sol aveva assunto la signora Gómez MontaÄna assegnandola alle pulizie e alla manutenzione della stazione ferroviaria di cui trattasi. In precedenza e per vari anni, la signora Gómez MontaÄna aveva eseguito gli stessi lavori in qualità di dipendente di varie società appaltatrici che avevano preceduto la Claro Sol.

17. Alla scadenza del termine contrattuale, la Renfe decideva di non rinnovare il contratto che la vincolava alla Claro Sol e di provvedere da allora in poi direttamente alle pulizie e alla manutenzione della stazione ferroviaria di Pontevedra. Il 1 ottobre 1996, la Claro Sol comunicava alla signora Gómez MontaÄna che la perdita di tale contratto la induceva a risolvere il suo rapporto di lavoro a decorrere dal 15 ottobre successivo. 18. La signora Gómez MontaÄna intentava allora un'azione per licenziamento illegittimo nei confronti della Claro Sol e della Renfe dinanzi al Juzgado de lo Social n. 1 di Pontevedra. 19. Ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall'interpretazione della direttiva 77/187, tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, l'estinzione di un contratto di subappalto stipulato con un'impresa di pulizie, da cui siano derivati il licenziamento della lavoratrice dipendente dell'impresa subappaltatrice e la presa a carico dell'attività di pulizia da parte dell'impresa principale, una società operante nel settore del trasporto ferroviario, con i propri dipendenti». Le questioni pregiudiziali 20. Con le loro questioni che occorre esaminare congiuntamente, i giudici a quibus cercano di accertare se, ed in quali condizioni, la direttiva 77/187/CEE, si applichi ad una situazione in cui un'impresa, che affidava la pulizia dei propri locali o di una parte di questi ad un'altra impresa, decida di porre fine al contratto che la vincolava a questa e di provvedere da allora in poi essa stessa ai lavori di cui trattasi. 21.

A termini del suo art. 1, n. 1, la direttiva 77/187 si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. 22. Secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 77/187 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento di titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva consiste quindi nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e, da ultimo, sentenza Süzen, citata, punto 10). 23. Per quanto riguarda le modalità di tale trasferimento, è pacifico che la direttiva 77/187 si applica in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa (v., in particolare, sentenza 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/974, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punto 28. 24. La Corte ha così considerato che possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 77/187, una situazione in cui un'impresa affidi contrattualmente ad un'altra impresa la responsabilità di effettuare lavori di pulizie a cui essa provvedeva in precedenza in modo diretto (sentenza Schmidt, citata, punto 14), e una situazione nella quale un committente, che aveva affidato la pulizia dei suoi locali ad un primo imprenditore, risolve il contratto che lo vincolava a quest'ultimo e conclude, per l'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore (sentenza Sûzen, citata, punti 11 e 12). 25. Analogamente, la direttiva 77/187 deve poter applicarsi nel caso in cui, come nelle cause principali, un'impresa, che ricorreva ad un'altra impresa per le pulizie dei suoi locali, o di una parte di essi, decida di porre termine al contratto che la vincolava a quest'ultima e di provvedere in futuro direttamente a tali lavori. 26. Perché la direttiva 77/187 sia applicabile occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti

all'esecuzione di un'opera determinata (sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, Rygaard, Racc. pag. I-2745, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (sentenza Süzen, citata, punto 13). 27. Una entità del genere, pur se deve essere adeguatamente strutturata ed autonoma, non comporta necessariamente elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi. Infatti, in taluni settori economici, come quello delle pulizie, tali elementi sono spesso ridotti alla loro più semplice espressione e l'attività si fonda essenzialmente sulla manodopera. Così un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune può, in mancanza di altri fattori produttivi, corrispondere ad un'entità economica. 28. Spetta ai giudici a quibus accertare, alla luce degli elementi interpretativi sopra esposti, se la manutenzione dei locali dell'impresa committente fosse organizzata sotto forma di un'entità economica nell'ambito dell'impresa esterna di pulizie prima che la committente decidesse di provvedere direttamente a tale attività. 29. Per poter determinare poi se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, le menzionate sentenze Spijkers e Süzen, rispettivamente punti 13 e 14). 30. Così, la mera circostanza che i lavori di manutenzione effettuati dall'impresa di pulizie e poi direttamente dall'impresa proprietaria dei locali siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica tra la prima e la seconda impresa. Infatti, un'entità del genere non può essere ridotta all'attività che le era affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la

compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione e ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione (sentenza Süzen, citata, punto 15). 31. Come già ricordato al punto 29 della presente sentenza, il giudice nazionale deve tener conto in particolare, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione. Quando, in particolare, un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi, la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi (sentenza Süzen, citata, punto 18). 32. Così, quando, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica, una siffatta entità può conservare la sua identità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In una siffatta ipotesi, il nuovo imprenditore acquisisce infatti l'insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività o di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile (sentenza Süzen, punto 21). 33. Infine la circostanza che l'attività di pulizia costituisca per l'impresa che ha deciso di provvedervi direttamente per il futuro, solamente un'attività accessoria priva di rapporto di necessità con il proprio oggetto sociale non può aver l'effetto di escludere tale operazione dalla sfera di applicazione della direttiva 77/187 (v. sentenze 12 novembre 1992, causa C- 209/91, Watson Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755, punto 17, e Schmidt, già citata, punto 14). 34. Spetta ai giudici a quibus accertare, alla luce di tutti gli elementi interpretativi sopra esposti, se nelle cause principali si sia verificato un trasferimento.

35. Le questioni sollevate vanno quindi risolte nel senso che l'art.1, n. 1, della direttiva 77/187 dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica ad una situazione in cui un'impresa, che affidava le pulizie dei suoi locali ad un'altra impresa, decide di porre fine al contratto che la vincolava a quest'ultima e di provvedere direttamente per il futuro ai lavori di cui trattasi, purché l'operazione si accompagni al trasferimento di un'entità economica fra le due imprese. La nozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. La mera circostanza che i lavori di manutenzione effettuati di volta in volta dall'impresa di pulizie e dall'impresa proprietaria dei locali siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità del genere. Sulle spese 36. Le spese sostenute dai governi spagnolo, tedesco, belga, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dall'arbeitsgericht di Francoforte sul Meno e dal Juzgado de lo Social n 1 di Pontevedra, con ordinanze 22 febbraio 1996, 11 giugno 1996 e 28 gennaio 1997, dichiara L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva stessa si applica ad una situazione in cui un'impresa, che affidava le pulizie dei suoi locali ad un'altra

impresa, decide di porre fine al contratto che la vincolava a quest'ultima e di provvedere direttamente per il futuro ai lavori di cui trattasi, purché l'operazione si accompagni al trasferimento di un'entità economica fra le due imprese. La nozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. La mera circostanza che i lavori di manutenzione effettuati di volta in volta dall'impresa di pulizie e dall'impresa proprietaria dei locali siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità del genere. Puissochet Jann Moitinho de Almeida Gulmann Edward Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 dicembre 1998. Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione R. Grass J.-P. Puissochet