Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

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Transcript:

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche (Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB) Modifica del 22 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sugli emolumenti della CFB è modificata come segue: Ingresso visto l articolo 23 octies della legge dell 8 novembre 1934 2 sulle banche (LBCR), Art. 1 cpv. 1 1 La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche) riscuote emolumenti presso persone e società che sottostanno alla legge dell 8 novembre 1934 sulle banche, alla legge del 25 giugno 1930 3 sulle obbligazioni fondiarie, alla legge del 24 marzo 1995 4 sulle borse o alla legge del 23 giugno 2006 5 sugli investimenti collettivi (LICol). Riscuote una tassa di vigilanza annua presso persone e società sorvegliate conformemente alla legge dell 8 novembre 1934 sulle banche, alla legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie, alla legge del 24 marzo 1995 sulle borse o alla legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol). Art. 2 cpv. 1 1 I costi sostenuti dalla Commissione delle banche che devono essere coperti mediante la tassa di vigilanza sono a carico delle persone e degli investimenti collettivi di capitale che sottostanno alla legge del 23 giugno 2006 6 sugli investimenti collettivi nella misura del 10 20 per cento e degli altri assoggettati alla vigilanza nella misura dell 80 90 per cento. La ripartizione degli oneri è stabilita in base ai costi di vigilanza. 1 RS 611.014 2 RS 952.0 3 RS 211.423.4 4 RS 954.1 5 RS 951.31; RU 2006 5379 6 RS 951.31; RU 2006 5379 2006-2632 5343

Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b, f, nonché cpv. 3 e 4 1 La tassa di base è riscossa per la vigilanza su: b. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri; f. le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno alla vigilanza della Commissione delle banche (gerenti patrimoniali), nonché i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. 3 La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è dovuta: a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti. Le direzioni possono addebitarle ai fondi stessi; b. dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV); c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF). 4 La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido. Art. 4 cpv. 1 lett. a, d h 1 La tassa di base ammonta annualmente a: a. 5000 franchi per banche, istituti di emissione di obbligazioni fondiarie, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, gerenti patrimoniali e istituzioni comuni; d. 3000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, a condizione che il rappresentante non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale; e. 2250 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri mono-comparto; f. 2250 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale svizzero multi-comparto (umbrella-fund), 750 franchi per ogni ulteriore segmento, sino a concorrenza di un totale massimo complessivo di 20 000 franchi; g. 1250 franchi per investimenti collettivi di capitale esteri mono-comparto; h. 1250 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale estero multi-comparto (umbrella-fund), 750 franchi per ogni ulteriore segmento, sino a concorrenza di un totale massimo complessivo di 20 000 franchi. 5344

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b nonché cpv. 4 e 5 1 È riscossa la tassa complementare per la vigilanza su: b. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri. 4 Per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri, la tassa complementare è versata in funzione del patrimonio netto. 5 La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è dovuta: a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti. Le direzione possono addebitarla ai fondi stessi; b. dalle SICAV; c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle SICAF. Art. 7 cpv. 2, 5 e 6 2 La tassa complementare in funzione del totale di bilancio e quella in funzione del patrimonio netto sono calcolate in base all ultima chiusura dei conti che precede l'anno di assoggettamento; per le banche, i commercianti di valori mobiliari e gli investimenti collettivi di capitale neocostituiti, le tasse sono calcolate in base alla prima chiusura dei conti. 5 Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali, la tassa complementare ammonta a 20 000 franchi al massimo; per gli altri fondi per investimenti alternativi, i fondi immobiliari, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF a 30 000 franchi al massimo. Nel caso degli umbrella-fund, questo limite si applica a ciascun segmento patrimoniale. 6 Per gli altri fondi per investimenti alternativi, i fondi immobiliari, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF, l aliquota corrisponde a una volta e mezzo quella applicabile ai fondi in valori mobiliari e agli altri fondi per investimenti tradizionali. La Commissione delle banche può ridurre l aliquota sino al livello di quella applicabile ai fondi in valori mobiliari e agli altri fondi per investimenti tradizionali. Art. 12 cpv. 1 frase introduttiva, lett. f h 1 Per le decisioni prese in applicazione della legge dell 8 novembre 1934 sulle banche, della legge del 24 marzo 1995 7 sulle borse, della legge del 25 giugno 1930 8 sulle obbligazioni fondiarie e della legge del 23 giugno 2006 9 sugli investimenti collettivi, la Commissione delle banche riscuote i seguenti emolumenti di decisione presso: 7 RS 954.1 8 RS 211.423.4 9 RS 951.31; RU 2006 5379 5345

f. le direzioni dei fondi, le SICAV, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le SICAF, i gerenti patrimoniali, le banche di deposito, i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e i distributori: 1. sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all inizio dell attività in qualità di direzione del fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o banca di deposito, 2. sino a 20 000 franchi per la decisione relativa all inizio dell attività in qualità di rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, a condizione che il rappresentante non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale, 3. sino a 10 000 franchi per la decisione relativa alla modifica di documenti organizzativi (statuti, contratto della società, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento) di direzioni di fondi, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerenti patrimoniali o rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, 4. sino a 20 000 franchi per l approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento degli investimenti collettivi di capitale aperti (fondi di investimento, SICAV) per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale, 5. sino a 10 000 franchi per l approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento degli investimenti collettivi di capitale aperti per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale, 6. sino a 20 000 franchi per l approvazione della pubblicizzazione di un investimento collettivo di capitale estero per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale, 7. sino a 10 000 franchi per l accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale, 8. sino a 10 000 franchi per la decisione relativa all inizio dell attività in qualità di distributore, 9. sino a 5000 franchi per l approvazione relativa all attribuzione di mandati a periti per la stima di fondi immobiliari, 10. sino a 20 000 franchi per la revoca di un autorizzazione, 11. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte; g. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, le SICAV, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le SICAF, i gerenti patrimoniali, i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e le altre società, nonché i loro clienti: sino a 10 000 franchi 5346

per le decisioni nell'ambito di procedure di assistenza amministrativa, per ciascuna parte; h. le persone fisiche o giuridiche: sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all assoggettamento forzato a una legge in materia di vigilanza, per ciascuna parte e sino a 10 000 franchi in qualsiasi altra procedura di decisione per ciascuna parte. Art. 15 cpv. 1 lett. b 1 La Commissione delle banche riscuote emolumenti per le seguenti prestazioni, se fornite su domanda: b. l accompagnamento di autorità estere preposte alla vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari in caso di verifiche dirette eseguite in Svizzera conformemente all articolo 23 septies capoverso 5 secondo periodo della legge sulle banche, all articolo 38a capoverso 5 secondo periodo della legge del 24 marzo 1995 10 sulle borse e all articolo 143 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006 11 sugli investimenti collettivi. Art. 22a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006 Le direzioni dei fondi e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, che al momento dell entrata in vigore delle modifiche del 22 novembre 2006 dispongono di una decisione relativa all esercizio della loro attività, versano la tassa di base per la prima volta per l anno di assoggettamento successivo all entrata in vigore delle modifiche del 22 novembre 2006. II La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2007. 22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 10 RS 954.1 11 RS 951.31; RU 2006 5379 5347

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