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8^ legislatura Deliberazione della Giunta n. 2210 del 17 LUG 2007 Presidente V. Presidente Assessori Segretario Giancarlo Luca Renato Giancarlo Marialuisa Oscar Elena Fabio Massimo Renzo Francesca Flavio Stefano Antonio Galan Zaia Chisso Conta Coppola De Bona Donazzan Gava Giorgetti Marangon Martini Silvestrin Valdegamberi Menetto OGGETTO: Riparto delle risorse recate nell esercizio 2007 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R.n.50/93; art.16 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico- venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R.n.1/2007). L Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto segue. L art.28 della legge regionale 9 dicembre 1993 n.50 Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e ne affida la gestione alla Giunta regionale, la quale ripartisce il fondo medesimo tra le Province sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale. L art. 16, c.2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale vigente, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, stabilisce che la Giunta regionale, in sede di riparto del fondo di cui trattasi, provveda a: - indicare, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo individuate dal medesimo Regolamento di attuazione; - fissare, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni progressivi di danno accertato e correlate percentuali decrescenti di contribuzione; - definire le priorità di contribuzione a favore delle imprese danneggiate che hanno adottato misure di prevenzione. Con il presente atto si procede ai suddetti adempimenti (riparto e disposizioni correlate) previa rivisitazione organica ed aggiornata dei limiti di competenza (da applicarsi a partire dal riparto delle risorse che saranno attribuite al fondo regionale di cui trattasi dal bilancio di previsione 2008) all interno dei quali esso è chiamato ad intervenire, e ciò al duplice fine di fornire alle imprese agro-silvo-pastorali indicazioni chiare ed omogenee a livello regionale e di indirizzare l operatività del fondo stesso secondo criteri di sostenibilità finanziaria, tenuto conto della significativa riduzione, registratasi nel corso degli ultimi anni, delle pertinenti risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale sulla base dei vincoli imposti a livello nazionale (cosiddetto patto di stabilità ). Al fine di definire l ambito di operatività del fondo, sia in tema di risarcimento che di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, risulta indispensabile soffermarsi sul principale pre-requisito che ne legittima l intervento, e cioè sul fatto che l evento (accertato o paventato) deve ricadere in territorio ove la caccia non è vietata. A tale riguardo, si deve dare atto che il fondo di cui trattasi, essendo inserito nella legge che disciplina la caccia, non può essere chiamato ad intervenire nei contesti territoriali ove non si riscontrano forme di gestione venatoria. Vedasi, al riguardo, la sentenza del TAR Veneto n.348/2002 e la correlata decisione del Consiglio di Stato n.3639/2002. Mod. B -copia

Ne consegue l esclusione, dall ambito di competenza e quindi di operatività del fondo regionale, sia in tema di risarcimento che di prevenzione, dei territori che ricadono nei Parchi (ove provvede il relativo Ente gestore), nelle Riserve (ove provvede il relativo Ente gestore), nei fondi chiusi ex art.15,c.8 della legge 157/92 (ove i danni e la prevenzione rimangono a carico del proprietario/conduttore del fondo chiuso), nei fondi sottratti ex art.15,c.3 della legge 157/92 (ove i danni e la prevenzione rimangono a carico del proprietario/conduttore del fondo sottratto), nelle aree di rispetto ex art.21,c.13 della L.R.50/93 (ove provvede il Comitato direttivo che ha istituito l area di rispetto), nelle oasi di protezione (ove il problema non si pone posto che le medesime comprendono, ai sensi di legge, solo habitat naturali), negli allevamenti ex art.32 della L.R.50/93 (ove i danni e la prevenzione rimangono a carico del proprietario/conduttore del fondo ove è condotto l allevamento), nelle foreste demaniali (ove i danni e la prevenzione rimangono a carico dell Ente gestore della foresta demaniale), nelle altre superfici in cui non si realizzano forme di gestione venatoria (ove i danni e la prevenzione rimangono a carico del soggetto giuridico a favore del quale vige il divieto venatorio). In relazione a quanto sopra l ambito di operatività del fondo risulta conterminato, con le limitazioni e/o le condizioni che ci si appresta ad esporre, ai territori in cui si esercita la caccia cosiddetta programmata (Ambiti territoriali di caccia; Comprensori alpini) ed ai territori in cui si esercita la caccia cosiddetta privatistica (Aziende faunistico-venatorie; Aziende Agro-turistico-venatorie), territori ai quali si rende opportuno aggiungere, in deroga al principio più sopra esposto e sia pur con specifiche limitazioni, le superfici che comunque partecipano a vario titolo alla gestione programmata della caccia quali le zone di ripopolamento e cattura (art. 11 della L.R.n.50/93), le zone per l addestramento, l allenamento e le gare di cani da caccia (art.18, c.1 della L.R.n.50/93), i Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art.13 della L.R.n.50/93) ed i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art.31 della L.R.n.50/93). Unica eccezione alla suddetta territorializzazione viene in questa sede disposta ai fini della corresponsione, a valere sull intero territorio regionale, del risarcimento immediato e integrale degli eventuali danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (orso,lupo,lince) alle produzioni agricole e zootecniche (ivi compresa l apicoltura) e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo. Si richiama, a tale proposito, la DGR n. 160 del 28.1.2004 con la quale la Regione Veneto ha approvato il protocollo di intesa con le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Lombardia e l Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica inerente gli aspetti conservazionistici e gestionali dell orso bruno nell Arco alpino italiano. Di seguito si procede, avuto riguardo alle singole tipologie di territorio per le quali è ammessa l operatività del fondo, ad evidenziare le condizioni e/o le limitazioni sussistenti (o disposte con il presente atto) a carico dell operatività medesima. Territorio in cui si esercita la caccia programmata l intervento del fondo viene subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale dall art.16,c.1 lett.c) del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 (di seguito denominato Regolamento), alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione (tale condizione limitativa non opera nel caso di coltivazioni/allevamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell esercizio nel corso del quale si verifica il primo evento). il fondo regionale interviene per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non oggetto di prelievo venatorio; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica cacciabile intervengono l Ambito Territoriale di Caccia o il Comprensorio Alpino territorialmente competente, rispettivamente ai sensi dell art.5, c.7 lett.g) del Regolamento e ai sensi del combinato disposto di cui all art.21,c.9 e art.24, c.5 della L.R.n.50/93. Mod. B -copia pag. 2 Dgr n. del

Aziende faunistico-venatorie l intervento del fondo: - è limitato, ai sensi dell art.16, c.6 del Regolamento, ai danni arrecati da fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio in base al piano di assestamento o di abbattimento (per i danni da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio provvede il Concessionario dell Azienda faunisticovenatoria); - viene subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale il fondo regionale interviene per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio in base al piano di assestamento o di abbattimento; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio provvede il Concessionario dell Azienda faunisticovenatoria. Aziende agri-turistico-venatorie l intervento del fondo: - è limitato, ai sensi dell art.16, c.6 del Regolamento, ai danni arrecati da fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio in base ai programmi di immissione (per i danni da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio provvede il Concessionario dell Azienda agri-turistico-venatoria); - è subordinato, ai sensi dell art.16,c.1 lett.c) del Regolamento, alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione (tale condizione limitativa non opera nel caso di coltivazioni/allevamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell esercizio nel il fondo regionale interviene per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio provvede il Concessionario dell Azienda agri-turistico-venatoria. Zone di ripopolamento e cattura l intervento del fondo viene subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell esercizio nel corso del quale si verifica il primo evento). il fondo regionale interviene per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non oggetto di ripopolamento e cattura; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica oggetto di ripopolamento e cattura intervengono l Ambito Territoriale di Caccia o il Comprensorio Alpino territorialmente competente, rispettivamente ai sensi dell art.5, c.7 lett.g) del Regolamento e ai sensi del combinato disposto di cui all art.21,c.9 e art.24, c.5 della L.R.n.50/93. Mod. B -copia pag. 3 Dgr n. del

Zone per l allenamento, l addestramento e le gare di cani da caccia si dispone che l intervento del fondo: - venga limitato ai danni arrecati da fauna selvatica non assoggettata ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia (per i danni da fauna selvatica assoggettata ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia provvede la Provincia che ha istituito la Zona o, in caso di gestione affidata a soggetto esterno, il soggetto affidatario della gestione); - venga subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale si dispone che il fondo regionale intervenga per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non assoggettata ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia (per la prevenzione dei danni da fauna selvatica assoggettata ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia provvede la Provincia che ha istituito la Zona o, in caso di gestione affidata a soggetto esterno, il soggetto affidatario della gestione). Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale si dispone che l intervento del fondo: - venga limitato ai danni arrecati da fauna selvatica non oggetto di riproduzione (per i danni da fauna selvatica oggetto di riproduzione provvede la Provincia che ha istituito il Centro pubblico); - venga subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale si dispone che il fondo regionale intervenga per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non oggetto di riproduzione; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica oggetto di riproduzione provvede la Provincia che ha istituito il Centro pubblico. Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale il fondo regionale non interviene (art.31, c.5 della L.R.n.50/93). si dispone che il fondo regionale intervenga per la prevenzione di danni arrecati da specie non oggetto di riproduzione (per la prevenzione di danni arrecati da specie oggetto di riproduzione provvede il Concessionario del Centro privato). Da ultimo, per quanto concerne il risarcimento dei danni da attività venatoria si dà atto che il fondo regionale interviene nel caso di danni non altrimenti risarcibili derivanti da attività venatoria svolta, anche non in conformità alla normativa vigente, all interno del territorio in cui si esercita la caccia programmata (art.16, c.7 del Regolamento). Mod. B -copia pag. 4 Dgr n. del

Venendo quindi al riparto di cui all oggetto, preso atto che le risorse finanziarie stanziate dal bilancio regionale di previsione per l esercizio 2007 ammontano a 500.000,00 Euro in termini di competenza e a 200.000,00 Euro in termini di cassa, si dispone: - che una quota pari a complessivi 180.000,00 Euro venga trasferita alle sette Amministrazioni provinciali ad avvenuta approvazione del presente provvedimento ai fini della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica avuto riguardo al periodo 1.1.2006 / 31.12.2006; - che una quota pari a complessivi 20.000,00 Euro venga trasferita, ad avventa adozione del presente provvedimento, alle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza (5.000,00 Euro per Provincia) per il risarcimento immediato ed integrale degli eventuali danni arrecati nell anno 2007 dai grandi carnivori selvatici (orso,lupo,lince) alle produzioni agricole e zootecniche (ivi compresa l apicoltura) e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (trattasi delle Province nei cui territori, sulla base delle attuali conoscenze, ricade l areale di possibile presenza o transito di esemplari appartenenti alle specie menzionate), dando atto che la quota parte di somma che risulti non utilizzata allo scadere dell esercizio finanziario 2007 verrà considerata quale acconto della quota di riparto ordinaria riconosciuta per il risarcimento dei danni da fauna selvatica; - che la restante quota, pari a 300.000,00 Euro, venga trasferita alle sette Province ai fini della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi a titolo di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica avuto riguardo al periodo 1.1.2006 / 31.12.2006, dando atto che competono al Dirigente dell Unità di Progetto Caccia e Pesca l assunzione dei pertinenti impegni di spesa a valere sul capitolo 75044 del bilancio regionale di previsione per l esercizio 2007, che presenta sufficiente disponibilità, nonché le conseguenti liquidazioni a favore delle Amministrazioni provinciali Per quanto concerne poi la definizione delle spese ammissibili e delle percentuali massime di contribuzione in materia di prevenzione si dispone quanto segue: - vengono riconosciuti, quali spese ammissibili, gli oneri relativi ad acquisti di beni e servizi ordinari sotto i profili della qualità, della quantità, della tecnologia e del costo, atti ad una efficace realizzazione degli interventi e rendicontati sulla base di idonei titoli di spesa ai sensi di legge; - viene confermata un unica percentuale massima di contribuzione pari al 90% della spesa ammissibile, nonché viene dato atto che nel caso in cui la quota parte di fondo regionale destinata alla prevenzione risulti insufficiente per soddisfare le istanze ammissibili applicando la percentuale massima, si provvede ad una riduzione della percentuale medesima sino al raggiungimento della capienza. Per quanto concerne infine l intensità della contribuzione a titolo di indennizzo, vengono fissati, a parziale modifica di quanto disposto con dgr n.2072 del 03.08.01, i seguenti scaglioni progressivi di danno accertato e le seguenti correlate percentuali di contribuzione: da Euro 100,00 a Euro 2.500,00 60% da Euro 2.501,00 a Euro 25.000,00 45% da Euro 25.001,00 a Euro 100.000,00 30% sopra i 100.000,00 Euro 15% dando atto che nel caso in cui la quota parte di fondo regionale destinata al risarcimento risulti insufficiente per soddisfare le istanze ammissibili si provvede ad una riduzione proporzionale dei contributi calcolati sino al raggiungimento della capienza. Da ultimo, tenuto conto dell importanza che assumono i piani di controllo realizzati dalle Province ai sensi dell art.17 della L.R.n.50/93 ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario a carico del fondo regionale di cui trattasi, con il presente provvedimento si richiamano le direttive fornite con dgr n.1418 del 16.5.2006 a sostegno di detti piani, dando atto che compete all Unità di Progetto Caccia e Pesca predisporre, entro l esercizio corrente, una informativa per la Giunta regionale avente per oggetto l applicazione delle suddette direttive. Mod. B -copia pag. 5 Dgr n. del

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta Regionale l approvazione del seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore incaricato dell istruzione dell argomento in questione ai sensi dell art.33-2 comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio ed in particolare l art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica, ed in particolare l art.28 ; VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell allegato A Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall attività venatoria; RICHIAMATI i precedenti provvedimenti aventi per oggetto l operatività del fondo regionale di cui trattasi, ed in particolare la dgr n.2072 del 03.08.01; RICHIAMATA la DGR n. 160 del 28.1.2004 con la quale la Regione Veneto ha approvato il protocollo di intesa con le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Lombardia e l Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica inerente gli aspetti conservazionistici e gestionali dell orso bruno nell Arco alpino italiano; RICHIAMATE le direttive fornite alle Province con dgr n.1418 del 16.05.06 a sostegno dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all art.17 della L.R.n.50/93: DELIBERA 1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 2. il fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica di cui all art.28 della L.R.n.50/93, a partire dal riparto delle risorse che saranno attribuite al fondo medesimo dal bilancio regionale di previsione 2008, opera nei territori e secondo le limitazioni di cui al prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A; 3. in deroga a quanto disposto al precedente punto 2), si dispone che continui ad essere riconosciuto, a valere sull intero territorio regionale, il risarcimento immediato ed integrale dei danni arrecati dai grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l apicoltura (eventuali presenze di soggetti appartenenti alle specie orso, lupo e lince); 4. ai fini del riparto di cui all oggetto è disposto: - che una quota pari a complessivi 180.000,00 Euro venga trasferita alle sette Amministrazioni provinciali ad avvenuta approvazione del presente provvedimento ai fini della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica avuto riguardo al periodo 1.1.2006 / 31.12.2006; - che una quota pari a complessivi 20.000,00 Euro venga trasferita, ad avventa adozione del presente provvedimento, alle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza (5.000,00 Euro per Provincia) per il risarcimento immediato ed integrale degli eventuali danni arrecati nell anno 2007 dai grandi carnivori selvatici (orso,lupo,lince) alle produzioni agricole e zootecniche (ivi compresa l apicoltura) e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (trattasi delle Province nei cui territori, sulla base delle attuali conoscenze, ricade l areale di possibile presenza o transito di esemplari appartenenti alle specie menzionate), dando atto che la quota parte di somma che risulti non utilizzata allo scadere dell esercizio finanziario 2007 verrà considerata quale acconto della quota di riparto ordinaria riconosciuta per il risarcimento dei danni da fauna selvatica; Mod. B -copia pag. 6 Dgr n. del

- che la restante quota, pari a 300.000,00 Euro, venga trasferita alle sette Province ai fini della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi a titolo di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica avuto riguardo al periodo 1.1.2006 / 31.12.2006; 5. competono al Dirigente dell Unità di Progetto Caccia e Pesca, in esecuzione di quanto disposto al precedente punto 4., l assunzione dei pertinenti impegni di spesa a valere sul capitolo 75044 del bilancio regionale di previsione per l esercizio 2007, che presenta sufficiente disponibilità, nonché le conseguenti liquidazioni a favore delle Amministrazioni provinciali; 6. vengono riconosciuti, quali spese ammissibili a fini di prevenzione, gli oneri relativi ad acquisti di beni e servizi ordinari sotto i profili della qualità, della quantità, della tecnologia e del costo, atti ad una efficace realizzazione degli interventi e rendicontati sulla base di idonei titoli di spesa ai sensi di legge; 7. viene confermata, quale percentuale massima di contribuzione in sede di calcolo dei contributi a titolo di prevenzione, la percentuale del 90% riferita alla spesa ammissibile; nel caso in cui la quota parte di fondo regionale destinata alla prevenzione risulti insufficiente per soddisfare le istanze ammissibili applicando la percentuale massima, si provvede ad una riduzione della percentuale medesima sino al raggiungimento della capienza; 8. a parziale modifica di quanto disposto con dgr n.2072 del 03.08.01, vengono fissati i seguenti scaglioni progressivi di danno accertato e le seguenti correlate percentuali di contribuzione: da Euro 100,00 a Euro 2.500,00 60% da Euro 2.501,00 a Euro 25.000,00 45% da Euro 25.001,00 a Euro 100.000,00 30% sopra i 100.000,00 Euro 15% dando atto che nel caso in cui la quota parte di fondo regionale destinata al risarcimento risulti insufficiente per soddisfare le istanze ammissibili si provvede ad una riduzione proporzionale dei contributi calcolati sino al raggiungimento della capienza; 9. si da atto, richiamata l importanza che assumono i piani di controllo realizzati dalle Province ai sensi dell art.17 della L.R.n.50/93 ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario a carico del fondo regionale di cui trattasi, che compete all Unità di Progetto Caccia e Pesca predisporre, entro l esercizio corrente, una informativa per la Giunta regionale avente per oggetto l applicazione delle direttive impartite con dgr n.1418 del 16.05.06; 10. è disposta la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO Dott. Antonio Menetto IL PRESIDENTE On. dott. Giancarlo Galan Mod. B -copia pag. 7 Dgr n. del

giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 2210 del 17 LUG 2007 8/10 pag. Condizioni e limitazioni a carico dell operatività del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art.28 L.R.n.50/1993; art.16 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R.n.1/2007). Territorio in cui si esercita la caccia programmata l intervento del fondo viene subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale dall art.16,c.1 lett.c) del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 (di seguito denominato Regolamento), alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione (tale condizione limitativa non opera nel caso di coltivazioni/allevamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell esercizio nel corso del quale si verifica il primo evento). il fondo regionale interviene per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non oggetto di prelievo venatorio; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica cacciabile intervengono l Ambito Territoriale di Caccia o il Comprensorio Alpino territorialmente competente, rispettivamente ai sensi dell art.5, c.7 lett.g) del Regolamento e ai sensi del combinato disposto di cui all art.21,c.9 e art.24, c.5 della L.R.n.50/93. Aziende faunistico-venatorie l intervento del fondo: - è limitato, ai sensi dell art.16, c.6 del Regolamento, ai danni arrecati da fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio in base al piano di assestamento o di abbattimento (per i danni da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio provvede il Concessionario dell Azienda faunisticovenatoria); - viene subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale il fondo regionale interviene per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio in base al piano di assestamento o di abbattimento; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio provvede il Concessionario dell Azienda faunisticovenatoria. Mod. B -copia pag. 8 Dgr n. del

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 9/10 Aziende agri-turistico-venatorie l intervento del fondo: - è limitato, ai sensi dell art.16, c.6 del Regolamento, ai danni arrecati da fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio in base ai programmi di immissione (per i danni da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio provvede il Concessionario dell Azienda agri-turistico-venatoria); - è subordinato, ai sensi dell art.16,c.1 lett.c) del Regolamento, alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione (tale condizione limitativa non opera nel caso di coltivazioni/allevamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell esercizio nel il fondo regionale interviene per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio provvede il Concessionario dell Azienda agri-turistico-venatoria. Zone di ripopolamento e cattura l intervento del fondo viene subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell esercizio nel corso del quale si verifica il primo evento). il fondo regionale interviene per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non oggetto di ripopolamento e cattura; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica oggetto di ripopolamento e cattura intervengono l Ambito Territoriale di Caccia o il Comprensorio Alpino territorialmente competente, rispettivamente ai sensi dell art.5, c.7 lett.g) del Regolamento e ai sensi del combinato disposto di cui all art.21,c.9 e art.24, c.5 della L.R.n.50/93. Zone per l allenamento, l addestramento e le gare di cani da caccia si dispone che l intervento del fondo: - venga limitato ai danni arrecati da fauna selvatica non assoggettata ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia (per i danni da fauna selvatica assoggettata ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia provvede la Provincia che ha istituito la Zona o, in caso di gestione affidata a soggetto esterno, il soggetto affidatario della gestione); - venga subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale Mod. B -copia pag. 9 Dgr n. del

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 10/10 si dispone che il fondo regionale intervenga per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non assoggettata ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia (per la prevenzione dei danni da fauna selvatica assoggettata ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia provvede la Provincia che ha istituito la Zona o, in caso di gestione affidata a soggetto esterno, il soggetto affidatario della gestione). Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale si dispone che l intervento del fondo: - venga limitato ai danni arrecati da fauna selvatica non oggetto di riproduzione (per i danni da fauna selvatica oggetto di riproduzione provvede la Provincia che ha istituito il Centro pubblico); - venga subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale si dispone che il fondo regionale intervenga per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica non oggetto di riproduzione; per la prevenzione dei danni arrecati da fauna selvatica oggetto di riproduzione provvede la Provincia che ha istituito il Centro pubblico. Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale il fondo regionale non interviene (art.31, c.5 della L.R.n.50/93). si dispone che il fondo regionale intervenga per la prevenzione di danni arrecati da specie non oggetto di riproduzione (per la prevenzione di danni arrecati da specie oggetto di riproduzione provvede il Concessionario del Centro privato). Da ultimo, per quanto concerne il risarcimento dei danni da attività venatoria si dà atto che il fondo regionale interviene nel caso di danni non altrimenti risarcibili derivanti da attività venatoria svolta, anche non in conformità alla normativa vigente, all interno del territorio in cui si esercita la caccia programmata (art.16, c.7 del Regolamento). Mod. B -copia pag. 10 Dgr n. del